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Il caso Pozzolo e l’assenza di Codici etici

Giorgia Meloni e il caso Pozzolo
Giorgia Meloni e il caso Pozzolo

Il caso Pozzolo e l’assenza di Codici etici

 

Tra i tanti botti di capodanno, alcuni dei quali hanno pure provocato la morte di una donna, quello che ha fatto più rumore è certamente il colpo brillato dalla pistola dell’On. di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo durante una festa.

Il ferimento di un giovane presente alla festa ne ha infatti amplificato la gravità, caratterizzandolo sotto i più disparati livelli di responsabilità. Trattandosi di una condotta posta in essere dal Deputato in un ambito prettamente privato, nel contesto del quale l’invocata immunità parlamentare per non essere sottoposto al test “polvere da sparo” è apparsa del tutto destituita di fondamento, due sono le responsabilità per le quali si sono registrati i primi provvedimenti. Quella penale e quella reputazionale.

La prima - l’iscrizione dell’On. Pozzolo nel registro degli indagati - consegue alla querela presentata alla competente Autorità Giudiziaria dalla persona accidentalmente ferita. La seconda consegue invece al provvedimento di sospensione dal partito di appartenenza all’indomani delle affermazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a tenore della quale: “chiunque detenga un’arma ha il dovere legale e morale di custodire quell’arma con responsabilità e serietà, vale per qualsiasi cittadino, figuriamoci per un parlamentare, figuriamoci per uno di Fratelli d’Italia”. Queste affermazioni hanno infatti aperto le porte ad un procedimento disciplinare che i preposti organi di partito promuoveranno nei prossimi giorni.
 

La responsabilità reputazionale

Ora, se la responsabilità penale è strettamente correlata alla commissione di un reato ben preciso ed espressamente previsto nel Codice penale, più difficile è invece individuare i tratti distintivi della responsabilità reputazionale, soprattutto in assenza di specifici precetti di ordine morale; a meno che non si voglia ricorrere all’astratto articolo 54 della Costituzione secondo cui “tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la costituzione e le leggi”. Se a questo dovere sono chiamati tutti i cittadini, “a quei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche” viene richiesto anche “(…) il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.

Rimane da capire se al rispetto di detta “fedeltà qualificata” alla Repubblica è chiamato anche il cittadino-parlamentare per condotte personali non riconducibili al mandato elettivo, in considerazione del fatto che la vita privata di un attore politico permane sotto i riflettori, ed è quindi inevitabile che i cittadini si aspettino da essi piena congruenza tra i valori espressi e le loro condotte di vita. La percezione d’ipocrisia da parte dei cittadini deriverebbe dal tradimento di valori o standard di condotta espressamente sostenuti dal politico, o dal partito di cui egli fa parte, e smentiti dai suoi comportamenti.

Gli attuali Codici di condotta di cui si sono dotati i due rami del Parlamento si sono limitati a disciplinare alcuni comportamenti dei parlamentari nell’esercizio delle rispettive funzioni. Peraltro, i cittadini che esercitano funzioni pubbliche in forza di un mandato elettivo non risultano destinatari delle medesime prescrizioni invece esistenti per i cittadini-dipendenti pubblici, per i quali “fuori dell’ufficio, l’impiegato deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzionie per gli appartenenti alle Forze di Polizia i cui ordinamenti interni avvertono l’esigenza di assicurare un comportamento decoroso e rispettoso delle funzioni che si esercitano anche al di fuori degli orari di servizio.
 

Lo Statuto di Fratelli d’Italia

Il provvedimento di sospensione dell’On. Pozzolo dal partito d’appartenenza, che sembra volere colmare tale vuoto normativo, fa però fatica a resistere nella misura in cui non riesce a trovare neanche nello Statuto un precetto morale che sia stato in qualche misura violato. Lo Statuto di Fratelli d’Italia, all’art. 5, si limita a prevedere tra le ipotesi di perdita della qualifica di associato, “l’adozione di comportamenti concludenti incompatibili con il permanere dei presupposti dell’adesione”. In forza del successivo art. 28, “La Commissione Nazionale di Garanzia e disciplina, nel caso in cui un iscritto al Movimento sia imputato in un processo penale, esprime, in seduta plenaria, su richiesta dell’Esecutivo nazionale, un parere di compatibilità dell’iscritto con le finalità del Movimento”. Nessun richiamo a valori come correttezza, lealtà, onore, decoro e disciplina e/o a condotte conformi al senso morale. Nè risulta che il partito Fratelli d’Italia si sia dotato di un Codice etico che risponda alla necessità di prescrivere regole etiche di condotta per i propri iscritti, che vanno ad aggiungersi agli obblighi ed ai divieti legali, indirizzate a coloro che ricoprono cariche elettive ed onorarie.

Senza entrare nel merito di una responsabilità penale, che dovrà essere tutta dimostrata visto che l’unico indagato continua ad affermare la propria innocenza, l’assenza nello Statuto di Fratelli d’Italia di un espresso quadro di riferimento valoriale per tutti gli iscritti e la mancata adozione di un apposito Codice etico che avrebbe tentato di fornire risposte ad una crescente “domanda” di etica politica, finiscono per impallidire anche la collaterale responsabilità reputazionale a cui è stato chiamato a rispondere l’On. Pozzolo.