Il Certificato Unico dei debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi nell’ambito delle procedure concorsuali
Lo scorso 16 marzo 2019 sono entrati in vigore – tra gli altri enunciati all’articolo 389, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – gli articoli 363 e 364 rispettivamente rubricati “certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi” “certificazione dei debiti tributari”.
Entrambi prevedono che su richiesta del debitore o del tribunale, l’Inps, l’Inail (articolo 363) e l’Agenzia delle Entrate (articolo 363) predispongano e rilascino ai predetti richiedenti la c.d. “certificazione unica dei debiti contributivi” (Inps), “certificazione unica dei debiti per premi assicurativi” (Inail) e “certificazione unica dei debiti tributari” (Agenzia delle Entrate), attestanti l’esistenza di debiti nei confronti delle rispettive autorità. Per quanto tali articoli siano in vigore dal 16 marzo 2019, il secondo comma di entrambi concesse all’Inps, all’Inail e all’Agenzia delle Entrate il termine entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore (e dunque sino al 16 giugno 2019) per la predisposizione dei modelli per la certificazione nonché dei modelli contenenti le istruzioni ai propri uffici locali competenti al rilascio, definendo ulteriormente un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio.
Orbene, è stata data pubblicità che lo scorso 27 giugno 2019 con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate vi è stata – in adempimento al disposto sopra ricordato – l’approvazione del modello e delle istruzioni per il rilascio del Certificato Unico dei debiti Tributari e del modello e delle istruzioni per la richiesta del certificato da parte dei soggetti interessati (prot. 224245/2019).
Il Certificato Unico contiene l’indicazione dei debiti risultanti dall’interrogazione al sistema informativo dell’anagrafe tributaria relativi agli atti, alle contestazioni in corso e a quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette. Per il rilascio di tale certificato è previsto che l’Ufficio ricevente la richiesta verifichi innanzitutto la propria competenza all’emissione del certificato in base al domicilio fiscale del debitore e, in caso negativo, trasmetta immediatamente la richiesta all’ufficio competente, dandone contestualmente notizia al richiedente.
Qualora dalle interrogazioni al sistema informativo dell’anagrafe tributaria l’ufficio rilevi l’assenza di debiti tributari, procederà a certificarla. Di contro, in caso di sussistenza di debiti tributari non soddisfatti, l’Ufficio ne fornirà un prospetto analitico costituente parte integrante del Certificato, articolato in undici colonne, nelle quali i debiti tributati sono distintamente indicati nell’ammontare e nello stato di riscossione, come risultanti dal sistema informativo alla data del rilascio del certificato.
Ulteriormente si prevede la indicazione specifica della tipologia dell’atto da cui scaturisce il debito (ad esempio: avviso di accertamento, atto di contestazione, cartella di pagamento, comunicazione degli esiti), il numero identificativo dell’atto, l’anno di imposta, la data di notifica e l’importo residuo dovuto del debito. Segue anche l’indicazione, in apposita colonna, dell’eventuale importo dovuto ancora non definitivo poiché, nel caso, pendenti i termini di impugnazione dell’atto, o perché tale atto è stato impugnato o è collegato ad atto presupposto impugnato o, ancora, perché trattasi di un atto per il quale non risultano ancora decorsi i termini di pagamento.
È altresì prevista nel Certificato la specifica indicazione della presenza di istituti definitori di competenza dell’Agenzia delle entrate o di definizioni agevolate di competenza di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Come anche la presenza di una rateizzazione in corso per la quale non si sia verificata ancora la decadenza o la presenza di una sospensione amministrativa o giudiziale con l’indicazione espressa dell’importo sospeso. Nel caso vi sia un contenzioso pendente, è indicato infine l’ammontare dell’importo oggetto di contestazione, che, come giustamente specificano le istruzioni allegate al rilascio del Certificato dell’Agenzia delle Entrate, non necessariamente coincide con l’ammontare degli importi dovuti.
Viene previsto che il Certificato Unico dei Debiti Tributari è rilasciato entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all’ufficio competente.
Il 4 luglio 2019 con Provvedimento del Direttore Generale dell’Inail è stato anche approvato il modello di Certificato Unico, con previsione del termine di 45 giorni a decorrere dalla data della richiesta da parte del debitore o del Tribunale entro il quale rilasciare il Certificato Unico debiti per premi assicurativi.
Vi è da dire che differentemente dall’articolo 364, la disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 363 sottopone l’approvazione dei modelli predisposti dall’Inps e dall’Inail alla approvazione successiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia a delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica. Ad oggi non si rinviene pubblicità relativa alla predisposizione da parte dell’Inps del proprio modello di Certificato Unico per debiti contributivi e tantomeno l’approvazione da parte dei Ministeri predetti del modello predisposto e approvato dall’Inail per il Certificato Unico per premi assicurativi.
La previsione della entrata in vigore al 16 marzo 2019 dei due articoli citati vedrebbe la propria ratio nell’articolo 390 del CCII laddove declina tali disposizioni – insieme alle altre già in vigore – quali utili per immediatamente agevolare una migliore gestione delle procedure, viepiù una migliore attività istruttoria nelle procedure concorsuali.
Il CCII che vedrà vigore dal 16 agosto 2020 in relazione al procedimento unitario per l’accesso alle procedure concorsuali dispone che qualora accesso alla procedura sia su iniziativa del debitore questi abbia l’obbligo di depositare la certificazione sui debiti fiscali (oltre che a pari certificazione sui debiti contributivi e per premi assicurativi, vd. articolo 39 CCII), altrimenti sia la cancelleria del tribunale direttamente ad acquisire, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate (e degli altri enti competenti per quanto attiene i debiti contributivi e per premi assicurativi. Vd. articolo 42 CCII).
Fino a quando non verranno definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche, e in ogni caso sino a quando l’amministrazione che gestisce le banche dati pubbliche o il Ministero della giustizia non disporranno dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa (articolo 367 CCII), le cancellerie non potranno avere accesso diretto ai Certificati predetti.
Ne discende che sino a tale momento la richiesta e l’ottenimento di tali certificati potrà avvenire mediante formale richiesta a mezzo PEC. E dal momento che l’articolo 367 entrerà in vigore al 16 agosto 2020 e in esso si stabilisce che le disposizioni ivi previste acquisteranno efficacia dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dalla entrata in vigore del CCII stesso anche a seguito della stipulazione delle convenzioni ivi previste, discende che l’operatività delle modalità di accesso telematico alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche è quanto meno calendarizzata sino all’agosto del 2021.
Stante il fatto che quanto meno il rilascio del certificato Inail è previsto entro 45gg e che nel procedimento unitario del nuovo CCII la udienza di comparizione delle parti deve essere celebrata entro 45gg dal deposito del ricorso (articolo 41 CCII), salvo abbreviazione in caso di urgenza, i casi saranno due: qualora il ricorrente sia il debitore questi avrà l’obbligo di depositare i Certificati Unici, indi per cui sino al loro ottenimento presumibilmente attenderà di presentare il ricorso (da valutarsi forse se concedere di dimostrare di averne fatto richiesta con riserva di produzione al loro rilascio); qualora il ricorso sia stato depositato da altri legittimati all’infuori del debitore, sino a che le cancellerie dei tribunali non saranno messe nelle condizioni di accedere direttamente alla banca dati delle Autorità competenti (AdE, Inps e Inail) con collegamento telematico diretto (che vede tempistiche preannunciate sopra), esse dovranno farne richiesta e attendere quanto meno 45gg. per l’ottenimento di quello dell’Inail.
È noto che il termine di 45gg per la celebrazione dell’udienza di comparizione non ha natura perentoria (quanto meno nell’attuale legge fallimentare, ma non si rinviene motivo per cui dovrebbe essere considerato diversamente nel CCII), ma di certo stante la tempistica di rilascio dei certificati (per lo meno quello Inail) comporterà che tale termine raramente verrà rispettato.
Dal momento in cui gli articoli 363 e 364 CCII (già in vigore) prevedono che l’obbligo di rilascio della certificazione sia posto in relazione a richiesta formulata da parte del debitore o del Tribunale e dal momento che attualmente permane comunque in vigore la legge fallimentare data dal R.D. 267/1942 (e sino a che non entrerà in vigore il CCII – e a livello teorico financo successivamente, laddove è espressamente previsto che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento financo depositati sino al 16 agosto 2020 rimarranno disciplinati dalla attuale legge fallimentare) sorgono due appunti.
Innanzitutto l’attuale articolo 14 legge fallimentare non pone alcun obbligo al debitore che chiede il proprio fallimento di depositare alcuna certificazione dei debiti tributari (o previdenziali o per premi assicurativi) dovendo questi depositare le scritture contabili e fiscali obbligatori degli ultimi tre esercizi (o dell’intera esistenza dell’impresa, se ha avuto minor durata), uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
L’articolo 15 legge fallimentare dispone che in caso di istanza di altro legittimato, il tribunale fissi con decreto l’udienza di convocazione del debitore e dei creditori istanti per il fallimento, disponendo che il debitore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.
In nessuna disposizione attuale (che perdurerà) vi è un vero e proprio obbligo di ottenimento o di produzione del Certificato Unico dei debiti tributari, o dei debiti contributivi o per premi assicurativi. Per quanto sia di tutto interesse del debitore provvedere al relativo deposito, questi non ne è obbligato.
E non potendo ottenere il certificato i creditori da un lato e non rientrando tra i documenti che il tribunale dispone vengano depositati dal debitore con il decreto di convocazione delle parti, è più che presumibile che attualmente la disposizione degli artt. 363 e 364 CCII già in vigore possa vedersi utilizzare attivamente e operativamente mediante il ricorso al comma 5 dell’articolo 15 legge fallimentare, laddove è prevista l’attività del giudice delegato anche d’ufficio ai fini della valutazione della istruttoria prefallimentare.
Il fatto è che si prevede che il Certificato Unico dei Debiti per premi assicurativi venga rilasciato entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, laddove attualmente tra la data di deposito del ricorso e la data di udienza di convocazione non possono decorrere più di quarantacinque giorni, salvo abbreviazione per ragioni d’urgenza.
Dunque oggi come oggi occorrerà che il tribunale che riceve un ricorso per la dichiarazione di fallimento, qualora il debitore non abbia provveduto autonomamente, pur non avendone obbligo, o potrà farne richiesta direttamente alle Autorità competenti (e dovrà farlo con particolare rapidità, visti i tempi ravvicinati tra la successiva udienza e il rilascio del certificato), o nel decreto di convocazione delle parti ne chiederà la produzione.
Non rientrando nella elencazione specificata negli articoli 14 e 15, nulla vieta che si possa espressamente indicare tale richiesta e annoverarla tra la più che legittima facoltà del Tribunale di “richiedere eventuali informazioni urgenti” al debitore con il decreto di convocazione. Certo è che in tale ipotesi i tempi sarebbero ancor più ristretti dal momento che dal deposito del ricorso, l’udienza di comparizione delle parti deve celebrarsi entro quarantacinque giorni e tra la notifica o comunicazione dell’udienza alla stessa udienza non deve esservi un termine inferiore a quindici giorni.
Per carità, nulla di impossibile, ma di certo le sezioni fallimentari dovranno – se vorranno sin da subito ottenere i Certificati, fermo restando che non se ne ravvisa ad oggi obbligo né di allegazione né di produzione né di acquisizione – aggiornare i protocolli interni delle rispettive cancellerie, segnalando di formulare subito la richiesta all’Agenzia delle Entrate per ottenere il Certificato in tempo per l’udienza o emanare in tempi ristrettissimi il decreto di convocazione delle parti con l’invito al debitore a produrre il Certificato e trasmetterlo/notificarlo ancor più rapidamente per consentire l’utilizzabilità per la prevista udienza. Vi è da tenere però a mente che la informatizzazione delle procedure, le notificazioni e comunicazioni via PEC anche in materia fallimentare, non dovrebbero restituire particolari criticità anche in termini di tempo.
Non si comprende però il motivo – sarà di certo limite dello scrivente – per cui il legislatore della riforma ha previsto la entrata in vigore delle norme impositive un termine per le rispettive Autorità competenti di predisporre e approvare i Certificati Unici che di per sé, per quanto utili e utilizzabili, non vedono alcun obbligo di deposito, allegazione e/o produzione nei procedimenti disciplinati ad oggi e sino al 16 agosto 2020 (e financo dopo) dalla attuale legge fallimentare, e viepiù laddove vi è tempo sino all’agosto del successivo anno 2021 per la predisposizione della piattaforma telematica delle Autorità competenti e della banca dati che permetta il collegamento telematico diretto da parte delle cancellerie.