Il decreto penale di condanna nel codice di procedura penale della Repubblica Federale Tedesca
Come il lettore ben presto si accorgerà, le differenze rispetto alla disciplina contenuta nel cpp italiano del 1988 sono rilevanti.
Secondo il cpp tedesco, il PM può chiedere l’emissione del decreto penale di condanna non soltanto in caso di applicazione di una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva (come prevede l’art. 459, 1° comma, cpp italiano), ma anche se col decreto viene inflitta una pena detentiva – entro il limite di un anno – a condizione che venga concessa la sospensione condizionale della stessa e che l’autore del reato abbia nominato un difensore.
Il giudice penale tedesco – in sede di emissione del decreto penale di condanna – non può diminuire la pena sino alla metà rispetto al minimo edittale (come è invece previsto dall’art. 459, 2° comma, cpp italiano).
Va poi osservato che nel cpp tedesco non è prevista, per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, la limitazione temporale di cui all’art. 459, 1° comma, cpp italiano (presentazione, da parte del PM, della richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, entro sei mesi dalla data di iscrizione del nome della persona, alla quale il reato è attribuito nel registro delle notizie di reato).
Manca, nel cpp tedesco, una disposizione analoga a quella prevista dall’art. 460, ultimo comma, cpp italiano (estinzione – ad ogni effetto penale – del reato, se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto ovvero di due anni, se il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole.
Quasi identico, nei due ordinamenti, è invece il termine concesso per la proposizione dell’opposizione (Einspruchsfrist) contro il decreto penale di condanna (15 giorni dalla data di notifica del decreto all’imputato secondo il cpp italiano – due settimane secondo il cpp tedesco).
Una differenza notevole rispetto alla disciplina dettata dal cpp italiano all’art. 459, è costituita dal fatto che il cpp tedesco prevede la possibilità, per il giudice, di fare ricorso allo “Strafbefehl” (decreto penale di condanna), anche nel caso di sospensione della patente di guida per un periodo non superiore a due anni.
Una particolarità del “Verfahren bei Strafbefehlen”, (cioè del procedimento per decreto penale di condanna), prevista dal cpp tedesco, è che il PM può proporre la richiesta di emissione del decreto anche dopo l’apertura del dibattimento (..ist das Hauptverfahren bereits eroeffnet”..) qualora l’imputato non sia comparso; in tal caso la richiesta di emissione del decreto penale di condanna può essere proposta al PM anche soltanto oralmente.
In sede di giudizio di opposzione al decreto penale di condanna emesso da un giudice tedesco, l’imputato non ha la facoltà di scegliere tra una serie di procedimenti speciali come prevista dall’art. 461, 3° comma, cpp italiano (giudizio immediato, giudizio abbreviato, applicazione di pena a norma dell’art. 444 cpp). Neppure è prevista dal cpp tedesco la facoltà – per l’imputato – di presentare domanda di oblazione come prevede invece l’ art. 464, 2° comma, cpp italiano).
Passiamo ora in rassegna le più importanti disposizioni dettate dal cpp tedesco in materia di decreto penale di condanna.
A Ammissibilità
I procedimenti penali di competenza del giudice monocratico o dello “Schoeffengericht” (collegio, quest’ultimo, che vede la partecipazione di giudici non togati), su richiesta del PM, possono essere definiti senza far luogo a dibattimento. Il PM richiede l’emissione del decreto penale di condanna se, valutato l’esito delle indagini, ritiene non necessario che si proceda ad istruzione dibattimentale.
La richiesta di emissione del decreto penale di condanna costituisce esercizio dell’azione penale.
Col decreto penale di condanna possono essere inflitte soltanto le seguenti pene, singole o congiuntamente:
1) multa, “Verwarnung mit Strafvorbehalt,” ** divieto di circolazione, pubblicazione della condanna e condanna alla multa di una persona giuridica od associazione di persone
2) sospensione della patente di guida per un periodo non superiore a due anni
3) “Absehen von Strafe, ” *** qualora la pena detentiva non sia superiore ad un anno.
Se l’imputato ha nominato un difensore, può essere irrogata anche una pena detentiva fino ad un massimo di un anno, qualora sia concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena.
B Decisione del giudice
Il presidente dello “Schoeffengericht” che ravvisa la competenza del giudice monocratico, dispone la trasmissione degli atti al PM, il quale, a sua volta, li trasmette al giudice monocratico. Il provvedimento del presidente dello Schoeffengericht può essere impugnato con reclamo immediato da parte del PM. Il giudice monocratico che ravvisa la competenza dello Schoeffengericht, dispone la trasmissione degli atti al presidente per la decisione.
Se il giudice non reputa la sussistenza di prove sufficienti a carico dello imputato, non procede all’emissione del decreto penale di condanna. Quando invece ravvisa l’esistenza di prove sufficienti per la condanna, il giudice accoglie la richiesta del PM di emissione del decreto penale di condanna. Il giudice fissa invece udienza per il dibattimento, se ritiene di non poter decidere senza far luogo ad istruzione dibattimentale oppure se reputa che il fatto contestato all’imputato debba essere qualificato in modo diverso rispetto a quello ritenuto nella richiesta di emissione del decreto penale di condanna. Alla citazione a giudizio deve essere allegata una copia della richiesta di emissione del decreto penale di condanna.
C Richiesta di emissione di decreto penale di condanna dopo l’apertura del dibattimento
Nei procedimenti dinanzi al giudice monocratico o dinanzi allo Schoeffengericht, il PM, dopo l’apertura del dibattimento, può richiedere l’emissione di un decreto penale di condanna, se sussistono i presupposti sub A) e se non può farsi luogo al dibattimento per la mancata comparizione dell’imputato o se sussiste altro motivo ostativo al dibattimento. La richiesta del PM può essere fatta oralmente, dettando la stessa a verbale in udienza.
Il giudice accoglie la richiesta del PM, se sussistono i presupposti per l’emissione decreto penale di condanna; in caso contrario, rigetta la richiesta con ordinanza non impugnabile.
D Nomina di un difensore
Se il giudice ritiene di poter accogliere la richiesta del PM di emissione del decreto penale di condanna e se reputa che possa essere inflitta una pena diversa dalla sospensione della patente di guida per un periodo fino a due anni o l”Absehen von Strafe”, nomina all’imputato un difensore se questi ne è privo.
E Contenuto del decreto penale di condanna
Il decreto penale di condanna contiene:
1) le generalità dell’imputato
2) il nome del difensore
3) il fatto contestato all’imputato, con indicazione del tempo e del luogo di commissione dello stesso nonché la qualifica giuridica
4) le norme di legge applicate
5) le prove a carico dell’imputato
6) la pena o le pene irrogate
7) l’avvertimento che l’imputato ha facoltà di proporre opposizione con indicazione delle relative modalità e del termine nonché l’avvertenza che in caso di mancata opposizione, il decreto passerà in giudicato e diverrà esecutivo.
Il decreto penale di condanna deve essere comunicato anche al legale rappresentante dell’imputato.
F Termine per l’opposizione
Entro due settimane dall’avvenuta notifica del decreto, l’imputato può proporre opposizione contro lo stesso, per iscritto o dettando la stessa a verbale in cancelleria. L’opposizione può essere proposta anche dal difensore o dal legale rappresentante dell’imputato.
Il decreto penale di condanna, contro il quale non è stata proposta tempestiva opposizione, è equiparato da una sentenza passata in giudicato.
G Inammissibilità dell’opposizione
In caso di inosservanza del termine per proporre opposizione o se sussiste un altro motivo di inammissibilità, l’ opposizione – con ordinanza – viene dichiarata inammissibile, senza procedere a dibattimento; contro l’ordinanza può essere proposto reclamo immediato. Se l’opposizione è ammissibile, viene fissata udienza per il dibattimento. Nel caso in cui l’opposizione – proposta dall’imputato – concerne unicamente l’entità dei “Tagessaetze”* di una pena pecuniaria, il giudice, con il consenso dell’imputato, del difensore e del PM, può decidere sulla stessa con ordinanza, senza procedere a dibattimento, ma non può infliggere una pena più grave. L’ordinanza può esser impugnata con reclamo immediato ( sofortige Beschwerde )
L’imputato può farsi rappresentare nel dibattimento da un difensore munito di procura speciale. Nel dibattimento si può dar luogo – con il consenso dell’imputato – alla lettura:
1) delle “deposizioni” dei “testi” che hanno già “deposto”
2) delle relazioni di consulenza tecnica redatte dai periti
3) dei documenti che contengono dichiarazioni rilasciate dagli stessi
4) dei certificati medici
5) delle analisi di laboratorio eseguite presso strutture sanitarie.
H Mancata comparizione dell’imputato
Se all’apertura del dibattimento l’imputato, senza giustificato motivo, non è comparso e non si è fatto rappresentare da un difensore munito di procura speciale, l’opposizione proposta dall’imputato deve essere dichiarata inammissibile. L’imputato, entro una settimana dall’avvenuta notifica del decreto penale di condanna, può richiedere la rimessione in termine per proporre opposizione, se la sua mancata comparizione era dovuta a fatto a lui non imputabile. La richiesta di rimessione in termine deve essere proposta dinanzi al giudice competente per il procedimento di opposizione e deve contenere l’indicazione della causa che ha determinato la mancata comparizione all’udienza.
1) sia da presumere che l’autore del reato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati
2) effettuata una valutazione complessiva del fatto, della personalità dello autore del reato, dei suoi precedenti penali, delle circostanze in cui il reato è stato commesso, del suo comportamento post delictum e delle sue condizioni di vita, sussistano motivi validi per non eseguire la pena
3) l’esecuzione della pena non debba essere disposta per ragioni di prevenzione generale.
La Verwarnung mit Strafvorbehalt non esclude che venga disposta la confisca.
*** Il giudice ricorre all’ istituto dell’ “Absehen von Strafe” nei casi in cui dovrebbe essere comminata una pena detentiva non superiore ad un anno, ma la inflizione della pena sarebbe sproporzionata rispetto al fatto commesso dall’autore del reato.
(Per quanto concerne più dettagliatamente la “Verwarnung mit Strafvorbehalt” e “l’ Absehen von Strafe”, rinvio al mio articolo sui criteri per la determinazione della pena previsti nel codice penale tedesco, apparso su FILODIRITTO).
* Tagessaetze: Il codice penale tedesco (come del resto anche quello austriaco), prevede che le pene pecuniarie sono determinate in base a Tagessaetze ( importi base variabili – a seconda del reddito netto (stimato) dell’ imputato – da Euro 1 ad Euro 5.ooo.- al giorno). Nella determinazione dei Tagessaetze si tiene conto delle condizioni personali ed economiche dell’autore del reato e si procede ad una valutazione presuntiva del reddito che l’imputato consegue – o potrebbe conseguire – in un giorno col suo lavoro o trarre comunque dalle sue sostanze patrimoniali (come per esempio dalla disponibilità di immobili, titoli ecc.). La pena pecuniaria minima può essere determinata in 5 Tagessaetze e quella massima in 360 Tagessaetze, ma è fatta salva la facoltà del giudice – nei casi espressamente determinati dalla legge – di superare il limite massimo di 360 Tagessaetze). Nelle sentenze e nei decreti penali di condanna, deve essere indicato il numero dei Tagessaetze e la loro entità.
Come il lettore ben presto si accorgerà, le differenze rispetto alla disciplina contenuta nel cpp italiano del 1988 sono rilevanti.
Secondo il cpp tedesco, il PM può chiedere l’emissione del decreto penale di condanna non soltanto in caso di applicazione di una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva (come prevede l’art. 459, 1° comma, cpp italiano), ma anche se col decreto viene inflitta una pena detentiva – entro il limite di un anno – a condizione che venga concessa la sospensione condizionale della stessa e che l’autore del reato abbia nominato un difensore.
Il giudice penale tedesco – in sede di emissione del decreto penale di condanna – non può diminuire la pena sino alla metà rispetto al minimo edittale (come è invece previsto dall’art. 459, 2° comma, cpp italiano).
Va poi osservato che nel cpp tedesco non è prevista, per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, la limitazione temporale di cui all’art. 459, 1° comma, cpp italiano (presentazione, da parte del PM, della richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, entro sei mesi dalla data di iscrizione del nome della persona, alla quale il reato è attribuito nel registro delle notizie di reato).
Manca, nel cpp tedesco, una disposizione analoga a quella prevista dall’art. 460, ultimo comma, cpp italiano (estinzione – ad ogni effetto penale – del reato, se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto ovvero di due anni, se il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole.
Quasi identico, nei due ordinamenti, è invece il termine concesso per la proposizione dell’opposizione (Einspruchsfrist) contro il decreto penale di condanna (15 giorni dalla data di notifica del decreto all’imputato secondo il cpp italiano – due settimane secondo il cpp tedesco).
Una differenza notevole rispetto alla disciplina dettata dal cpp italiano all’art. 459, è costituita dal fatto che il cpp tedesco prevede la possibilità, per il giudice, di fare ricorso allo “Strafbefehl” (decreto penale di condanna), anche nel caso di sospensione della patente di guida per un periodo non superiore a due anni.
Una particolarità del “Verfahren bei Strafbefehlen”, (cioè del procedimento per decreto penale di condanna), prevista dal cpp tedesco, è che il PM può proporre la richiesta di emissione del decreto anche dopo l’apertura del dibattimento (..ist das Hauptverfahren bereits eroeffnet”..) qualora l’imputato non sia comparso; in tal caso la richiesta di emissione del decreto penale di condanna può essere proposta al PM anche soltanto oralmente.
In sede di giudizio di opposzione al decreto penale di condanna emesso da un giudice tedesco, l’imputato non ha la facoltà di scegliere tra una serie di procedimenti speciali come prevista dall’art. 461, 3° comma, cpp italiano (giudizio immediato, giudizio abbreviato, applicazione di pena a norma dell’art. 444 cpp). Neppure è prevista dal cpp tedesco la facoltà – per l’imputato – di presentare domanda di oblazione come prevede invece l’ art. 464, 2° comma, cpp italiano).
Passiamo ora in rassegna le più importanti disposizioni dettate dal cpp tedesco in materia di decreto penale di condanna.
A Ammissibilità
I procedimenti penali di competenza del giudice monocratico o dello “Schoeffengericht” (collegio, quest’ultimo, che vede la partecipazione di giudici non togati), su richiesta del PM, possono essere definiti senza far luogo a dibattimento. Il PM richiede l’emissione del decreto penale di condanna se, valutato l’esito delle indagini, ritiene non necessario che si proceda ad istruzione dibattimentale.
La richiesta di emissione del decreto penale di condanna costituisce esercizio dell’azione penale.
Col decreto penale di condanna possono essere inflitte soltanto le seguenti pene, singole o congiuntamente:
1) multa, “Verwarnung mit Strafvorbehalt,” ** divieto di circolazione, pubblicazione della condanna e condanna alla multa di una persona giuridica od associazione di persone
2) sospensione della patente di guida per un periodo non superiore a due anni
3) “Absehen von Strafe, ” *** qualora la pena detentiva non sia superiore ad un anno.
Se l’imputato ha nominato un difensore, può essere irrogata anche una pena detentiva fino ad un massimo di un anno, qualora sia concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena.
B Decisione del giudice
Il presidente dello “Schoeffengericht” che ravvisa la competenza del giudice monocratico, dispone la trasmissione degli atti al PM, il quale, a sua volta, li trasmette al giudice monocratico. Il provvedimento del presidente dello Schoeffengericht può essere impugnato con reclamo immediato da parte del PM. Il giudice monocratico che ravvisa la competenza dello Schoeffengericht, dispone la trasmissione degli atti al presidente per la decisione.
Se il giudice non reputa la sussistenza di prove sufficienti a carico dello imputato, non procede all’emissione del decreto penale di condanna. Quando invece ravvisa l’esistenza di prove sufficienti per la condanna, il giudice accoglie la richiesta del PM di emissione del decreto penale di condanna. Il giudice fissa invece udienza per il dibattimento, se ritiene di non poter decidere senza far luogo ad istruzione dibattimentale oppure se reputa che il fatto contestato all’imputato debba essere qualificato in modo diverso rispetto a quello ritenuto nella richiesta di emissione del decreto penale di condanna. Alla citazione a giudizio deve essere allegata una copia della richiesta di emissione del decreto penale di condanna.
C Richiesta di emissione di decreto penale di condanna dopo l’apertura del dibattimento
Nei procedimenti dinanzi al giudice monocratico o dinanzi allo Schoeffengericht, il PM, dopo l’apertura del dibattimento, può richiedere l’emissione di un decreto penale di condanna, se sussistono i presupposti sub A) e se non può farsi luogo al dibattimento per la mancata comparizione dell’imputato o se sussiste altro motivo ostativo al dibattimento. La richiesta del PM può essere fatta oralmente, dettando la stessa a verbale in udienza.
Il giudice accoglie la richiesta del PM, se sussistono i presupposti per l’emissione decreto penale di condanna; in caso contrario, rigetta la richiesta con ordinanza non impugnabile.
D Nomina di un difensore
Se il giudice ritiene di poter accogliere la richiesta del PM di emissione del decreto penale di condanna e se reputa che possa essere inflitta una pena diversa dalla sospensione della patente di guida per un periodo fino a due anni o l”Absehen von Strafe”, nomina all’imputato un difensore se questi ne è privo.
E Contenuto del decreto penale di condanna
Il decreto penale di condanna contiene:
1) le generalità dell’imputato
2) il nome del difensore
3) il fatto contestato all’imputato, con indicazione del tempo e del luogo di commissione dello stesso nonché la qualifica giuridica
4) le norme di legge applicate
5) le prove a carico dell’imputato
6) la pena o le pene irrogate
7) l’avvertimento che l’imputato ha facoltà di proporre opposizione con indicazione delle relative modalità e del termine nonché l’avvertenza che in caso di mancata opposizione, il decreto passerà in giudicato e diverrà esecutivo.
Il decreto penale di condanna deve essere comunicato anche al legale rappresentante dell’imputato.
F Termine per l’opposizione
Entro due settimane dall’avvenuta notifica del decreto, l’imputato può proporre opposizione contro lo stesso, per iscritto o dettando la stessa a verbale in cancelleria. L’opposizione può essere proposta anche dal difensore o dal legale rappresentante dell’imputato.
Il decreto penale di condanna, contro il quale non è stata proposta tempestiva opposizione, è equiparato da una sentenza passata in giudicato.
G Inammissibilità dell’opposizione
In caso di inosservanza del termine per proporre opposizione o se sussiste un altro motivo di inammissibilità, l’ opposizione – con ordinanza – viene dichiarata inammissibile, senza procedere a dibattimento; contro l’ordinanza può essere proposto reclamo immediato. Se l’opposizione è ammissibile, viene fissata udienza per il dibattimento. Nel caso in cui l’opposizione – proposta dall’imputato – concerne unicamente l’entità dei “Tagessaetze”* di una pena pecuniaria, il giudice, con il consenso dell’imputato, del difensore e del PM, può decidere sulla stessa con ordinanza, senza procedere a dibattimento, ma non può infliggere una pena più grave. L’ordinanza può esser impugnata con reclamo immediato ( sofortige Beschwerde )
L’imputato può farsi rappresentare nel dibattimento da un difensore munito di procura speciale. Nel dibattimento si può dar luogo – con il consenso dell’imputato – alla lettura:
1) delle “deposizioni” dei “testi” che hanno già “deposto”
2) delle relazioni di consulenza tecnica redatte dai periti
3) dei documenti che contengono dichiarazioni rilasciate dagli stessi
4) dei certificati medici
5) delle analisi di laboratorio eseguite presso strutture sanitarie.
H Mancata comparizione dell’imputato
Se all’apertura del dibattimento l’imputato, senza giustificato motivo, non è comparso e non si è fatto rappresentare da un difensore munito di procura speciale, l’opposizione proposta dall’imputato deve essere dichiarata inammissibile. L’imputato, entro una settimana dall’avvenuta notifica del decreto penale di condanna, può richiedere la rimessione in termine per proporre opposizione, se la sua mancata comparizione era dovuta a fatto a lui non imputabile. La richiesta di rimessione in termine deve essere proposta dinanzi al giudice competente per il procedimento di opposizione e deve contenere l’indicazione della causa che ha determinato la mancata comparizione all’udienza.
1) sia da presumere che l’autore del reato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati
2) effettuata una valutazione complessiva del fatto, della personalità dello autore del reato, dei suoi precedenti penali, delle circostanze in cui il reato è stato commesso, del suo comportamento post delictum e delle sue condizioni di vita, sussistano motivi validi per non eseguire la pena
3) l’esecuzione della pena non debba essere disposta per ragioni di prevenzione generale.
La Verwarnung mit Strafvorbehalt non esclude che venga disposta la confisca.
*** Il giudice ricorre all’ istituto dell’ “Absehen von Strafe” nei casi in cui dovrebbe essere comminata una pena detentiva non superiore ad un anno, ma la inflizione della pena sarebbe sproporzionata rispetto al fatto commesso dall’autore del reato.
(Per quanto concerne più dettagliatamente la “Verwarnung mit Strafvorbehalt” e “l’ Absehen von Strafe”, rinvio al mio articolo sui criteri per la determinazione della pena previsti nel codice penale tedesco, apparso su FILODIRITTO).
* Tagessaetze: Il codice penale tedesco (come del resto anche quello austriaco), prevede che le pene pecuniarie sono determinate in base a Tagessaetze ( importi base variabili – a seconda del reddito netto (stimato) dell’ imputato – da Euro 1 ad Euro 5.ooo.- al giorno). Nella determinazione dei Tagessaetze si tiene conto delle condizioni personali ed economiche dell’autore del reato e si procede ad una valutazione presuntiva del reddito che l’imputato consegue – o potrebbe conseguire – in un giorno col suo lavoro o trarre comunque dalle sue sostanze patrimoniali (come per esempio dalla disponibilità di immobili, titoli ecc.). La pena pecuniaria minima può essere determinata in 5 Tagessaetze e quella massima in 360 Tagessaetze, ma è fatta salva la facoltà del giudice – nei casi espressamente determinati dalla legge – di superare il limite massimo di 360 Tagessaetze). Nelle sentenze e nei decreti penali di condanna, deve essere indicato il numero dei Tagessaetze e la loro entità.