Impugnazione - Cassazione Penale: nessuna revisione al soggetto condannato civilmente che si sia avvalso della prescrizione del reato

Impugnazione - Cassazione Penale: nessuna revisione al soggetto condannato civilmente che si sia avvalso della prescrizione del reato
Impugnazione - Cassazione Penale: nessuna revisione al soggetto condannato civilmente che si sia avvalso della prescrizione del reato

La questione sottoposta alla Cassazione e il caso

La questione su cui si è pronunciata lo scorso 28 novembre la Suprema Corte, al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale creatosi ormai da tempo sul punto, può essere così sintetizzata: “se, in caso di sentenza passata in giudicato con la quale l’imputato sia stato prosciolto per prescrizione del reato ascrittogli, ma condannato al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita, sia o no ammissibile il giudizio di revisione”.

 

Il caso in esame vede protagonisti tre ricorrenti, cui inizialmente veniva ascritto il reato di circonvenzione di incapaci, dichiarato, poi, estinto per prescrizione, con la sola condanna al risarcimento dei danni in favore delle vittime costituitesi parti civili. La difesa dei ricorrenti proponeva, quindi, istanza di revisione, sulla base di nuove prove emerse successivamente a detta pronuncia. L’istanza, ritenuta inammissibile, veniva rigettata. E così la difesa dei tre istanti ha proposto ricorso, richiamando il precedente giurisprudenziale di legittimità n. 46707/2016, favorevole alla revisione.

 

L’intervento della Suprema Corte, sopraggiunto in questi ultimi giorni, sembra a porsi come definitivo chiarimento di quello che rappresenta il punto nodale della questione, ossia quale significato debba attribuirsi al sinallagma “sentenza di condanna” e al lemma “condannato” (il soggetto legittimato, ex art. 632 del Codice di procedura penale, a proporre l’istanza di revisione, di cui il legislatore non ha fornito una precisa definizione).

Gli orientamenti

Sul punto si sono delineati due orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Il primo, maggioritario, prende le mosse dalle numerose sentenze, sia datate che recenti (Cass. 4231/1992; Cass. 1672/1992; Cass. 15973/2004; Cass. 2393/2011 Rv. 249781; Cass. 24155/2011 Rv. 250631; Cass. 2656/2017 Rv. 269528), le quali stabiliscono l’inammissibilità della revisione, intesa come un mezzo di impugnazione straordinario, preordinato al “proscioglimento” della persona già condannata in via definitiva, laddove difetti l’esistenza di una sentenza di condanna o di un decreto penale di condanna, ovvero di una sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale.

La revisione, infatti, essendo finalizzata a “prosciogliere” il soggetto condannato, non può ritenersi ammissibile rispetto ad una sentenza di proscioglimento, quale quella in forza della quale sia stata dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (art. 531 cit.), sia pure accompagnata da una statuizione di condanna a carico dell’imputato ai soli fini civilistici.

L’orientamento minoritario, sostenuto unicamente dalla sentenza n. 46707/2016, ha ritenuto, invece, ammissibile la revisione in quanto nella locuzione “condannato” dovrebbe rientrare anche colui il quale si sia visto dichiarare il reato estinto per prescrizione, ma, al tempo stesso, sia stato condannato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

La decisione della Cassazione

Dopo un breve cenno alla giurisprudenza, sia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che della Corte Costituzionale, la pronuncia in commento dichiara di aderire alla tesi maggioritaria, negando, quindi, che nel caso de quo possa farsi luogo all’ammissibilità della revisione.

In particolare, riporta la Corte: “il Giudice delle Leggi, in specie nella sentenza n. 49/2015 (…) ribadì che nell’ordinamento giuridico italiano la sentenza che accerta la prescrizione di un reato non denuncia alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilità» e che il sintagma “sentenza di condanna” va inteso, al di là del dato formale, in senso sostanziale e cioè come una pronuncia a seguito della quale sia inflitta all’imputato una sanzione, dovendosi valutare non la forma della pronuncia, ma la sostanza dell’accertamento”.

Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte conduce ad un’inequivoca soluzione: va considerata sentenza di condanna non solo quel provvedimento con il quale sia inflitta una sanzione strettamente penale ma, anche quel provvedimento che, al di là del dato meramente formale con il quale è denominato, nella sostanza, contenga una sanzione latamente penale e cioè una sanzione punitiva e deterrente, ma non quando da esso conseguano effetti meramente riparatori o preventivi, proprio perché tali conseguenze, non rientrando nell’ambito delle sanzioni punitive, si pongono al di fuori del perimetro latamente penale.

Pertanto, la sentenza di prescrizione, laddove si concluda solo con la conferma delle statuizioni civili che presuppone un accertamento sulla responsabilità penale, va ritenuta, pur sempre, non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, una sentenza di proscioglimento perché da essa non consegue alcun effetto di natura sanzionatoria o latamente penalistica. Infatti, la condanna al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile va ritenuta una semplice conseguenza di natura riparatoria che, quindi, nulla ha a che vedere con gli effetti sanzionatori di natura latamente penalistici.

Se, quindi, la sentenza di proscioglimento per prescrizione non può essere considerata una sentenza di condanna, ne consegue che, neppure l’imputato - prosciolto per essere il reato estinto per prescrizione - può essere ritenuto un “condannato”, legittimato ex art. 632 del Codice di procedura penale a proporre istanza di revisione.

Il sistema, ha, quindi, una sua intrinseca coerenza nel non consentire la revisione di una sentenza penale a chi sia stato prosciolto per prescrizione del reato e da questa sentenza - che avrebbe potuto evitare rinunciando alla causa estintiva della prescrizione - non abbia subito alcuna conseguenza di natura sanzionatoria o latamente penalistica, tale non potendosi considerare, per le ragioni esposte, la condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile che continuerà a dispiegare i suoi effetti solo in ambito civilistico e non penale.

(Corte di Cassazione -  Sezione Seconda Penale, Sentenza 28 novembre 2017, n. 53678)