Incompatibilità tra distrazione delle spese e patrocinio a spese dello Stato
Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può chiedere la distrazione delle spese in proprio favore poiché è lo Stato ad anticipare le spese alla parte e senza pretendere onorario; da ciò deriva che l’ammissione al gratuito patrocinio esclude la possibilità per il difensore di richiedere la distrazione delle spese al Giudice, nulla rilevando a riguardo l’anteriorità o meno del decreto di ammissione rispetto alla data della domanda ex articolo 93 codice di procedura civile
Pronunciandosi sul ricorso di un avvocato a cui il competente C.O.A. aveva inflitto la sanzione della censura, il C.N.F. ha ribadito l’assoluta incompatibilità del sistema del patrocinio a spese dello Stato con l’istituto della distrazione delle spese.
All’avvocato, dichiaratosi antistatario pur non essendolo, veniva contestato di aver consapevolmente provveduto con ritardo al deposito della domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio: avendo ricevuto contestualmente sia il mandato giudiziale che la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non avrebbe dovuto differire il deposito di quest’ultima ma provvedervi prontamente così come fatto col ricorso.
Secondo la sentenza n. 76/2018 del C.N.F. tale comportamento avrebbe mutato nella sostanza i termini del mandato professionale, conferito non per una procedura ordinaria con avvocato antistatario ma nell’interesse di un soggetto avente diritto all’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
L’incompatibilità fra i due istituti non rende dunque possibile l’esistenza di due alternativi canali di liquidazione in favore del difensore.
La pronuncia è integralmente consultabile sul sito del Consiglio Nazionale Foresne.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 giugno 2018, n. 76.