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La regolarità contributiva è ormai condizione essenziale per la vita dell’impresa

L’importanza deI documento unico di regolarità contributiva

Il documento unico di regolarità contributiva (Durc) è una attestazione che certifica la regolarità e la trasparenza delle imprese affermandone la regolarità rispetto agli adempimenti previdenziali e assistenziali. Il Durc è stato introdotto per due ragioni: combattere il sommerso e semplificare il rilascio delle certificazioni di regolarità.

Esso dunque rappresenta il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta, contestualmente, la regolarità dell’impresa, con riferimento agli adempimenti Inps, Inail e Cassa Edile. Il Durc deve essere richiesto dalle aziende ovvero può essere richiesto direttamente dai committenti pubblici o dagli enti privati a rilevanza pubblica o dalle società di attestazione e qualificazione delle aziende (Soa), per la partecipazione a tutti gli appalti pubblici (compresi gli appalti di servizi e fornitura e la gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione) e per i lavori previsti, in edilizia, soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia di inizio lavori "Dia". Il Durc è inoltre richiesto ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati in edilizia e deve essere utilizzato anche per:

- il rilascio dell’attestazione da parte delle Società Organismi di Attestazione (Soa);

- l’iscrizione all’albo dei fornitori;

- ove richiesto, l’applicazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni;

- il pagamento degli stati di avanzamento lavori (Sal);

- il collaudo e il pagamento del saldo finale.

Un’ulteriore ipotesi di obbligatorietà di possesso del Durc è stata introdotta dal comma 1175 dell’unico articolo della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007) il quale ha stabilito che “a decorrere dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (..)” ma la cui effettività è stata subordinata all’emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Finanziaria per il 2007, di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con il quale definire modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.

Il decreto 24 ottobre 2007, che è stato pubblicato solo il 30 novembre 2007 sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 e che sarà in vigore dal 30 dicembre 2007, ha fornito le disposizioni necessarie per disciplinare in modo uniforme le modalità e i tempi di rilascio del Durc, i contenuti analitici, i requisiti di regolarità nonché le cause ostative e le cause non ostative al rilascio dello stesso.

Il Durc deve contenere la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro, l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili, la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura, la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva, la data di rilascio del documento, il nominativo del responsabile del procedimento.

Il Durc è rilasciato dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (ad esempio Enpals).

Per i datori di lavoro dell’edilizia il Durc ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati, oltre che dai medesimi istituti di cui sopra, dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Gli istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi potranno rilasciare d’ufficio il Durc, nel senso che si limiteranno alla verifica dei presupposti per il suo rilascio, qualora siano gli stessi che ammettono alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agiscano in qualità di stazione appaltante.

Gli istituti previdenziali e assicurativi sono tenuti a rilasciare il documento entro il termine massimo di 30 giorni trascorso il quale scatta il silenzio assenso mentre le Casse edili e gli Enti bilaterali provvederanno al rilascio nei termini previsti dalla convenzione.

In mancanza dei requisiti di regolarità contributiva gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, devono invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.

In questi casi il termine di 30 giorni per il rilascio del Durc è sospeso sino all’avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8 comma 3 del citato decreto ovvero quando il Durc è richiesto per le partecipazioni alle gare di appalto. In questo caso uno scostamento nel versamento dei contributi, inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione e, in ogni caso inferiore a € 100,00, non comporterebbe l’annullamento del Durc, fermo restando però l’obbligo del versamento della differenza contributiva entro 30 giorni dal suo rilascio. Quindi, nel caso di scostamenti “lievi” inferiori ai € 100 la procedura non verrà sospesa e il Durc verrà rilasciato fermo restando l’obbligo del successivo versamento di quanto dovuto pena l’annullamento del documento.

Per ciò che attiene la regolarità contributiva la stessa è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;

b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;

c) inesistenza di inadempienze in atto.

La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:

a) richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;

b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;

c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:

a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;

b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;

c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

Per ciò che concerne la validità temporale del Durc l’articolo 7 del citato decreto stabilisce altresì che :

- ai fini della fruizione delle agevolazioni normative ha validità mensile;

- nel solo settore degli appalti privati ha validità trimestrale.

Ciò vuol dire che mensilmente gli Istituti previdenziali e assicurativi dovranno provvedere a verificare la sussistenza dei requisiti per la certificazione della regolarità contributiva.

Uno degli aspetti più innovativi del decreto concerne l’individuazione e l’elencazione della cause non ostative al rilascio del Durc e di quello ostative che contemplano per lo più ipotesi di violazioni di norme attinenti alla tutela delle condizioni di lavoro.

Tralasciando quanto già sopra esposto per ciò che concerne la partecipazione delle gare di appalto, le due principali ipotesi di cause non ostative al rilascio del Durc riguardano eventuali crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi nei confronti delle imprese.

Infatti, il Durc è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.

Per ciò che concerne i crediti non ancora iscritti a ruolo invece :

a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;

b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Le cause ostative al rilascio del Durc sono tutte riconducibili ad eventuali violazioni, commesse dal datore di lavoro o dal dirigente responsabile dopo l’entrata in vigore del decreto e accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, di disposizioni penali ed amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicate nell’allegato A del decreto. In questi casi il Durc non sarà rilasciato per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato.

Infatti, ai fini della procedura di rilascio del DURC ” l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito (…) nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall’interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative (…)”.

Tuttavia, la causa ostativa non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994 e dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162 bis del codice penale.

Per comodità riassumiamo in tabella le predette cause 

 

Violazione

Periodo di non rilascio del Durc

Omicidio colposo con violazione norme di sicurezza punito dall’art. 589 comma 2, c.p.

24 mesi

Omissione dolosa delle misure di sicurezza punita dall’art. 437 c.p.

24 mesi

Lesioni colpose gravi con violazione norme di sicurezza punite dall’art. 590 comma 3, c.p.

18 mesi

Violazioni alle norme di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili punite dall’art. 22, comma 3, lett. a) , del Dlgs 14 agosto 1996, n. 494)

12 mesi

Violazioni alle norme di sicurezza riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro punite dall’art. 89, comma 1 e comma 2, lett. a) , del Dlgs 19 settembre 1994, n. 626

12 mesi

Violazioni alle norme di sicurezza nelle costruzioni punite dall’art. 77, comma 1, lett. a) e b) , del Dpr 7 gennaio 1956, n. 164

12 mesi

Violazioni alle norme generali di igiene de lavoro punite dall’art. 58, comma 1, lett. a) e b) , Dpr n. 303/1956

12 mesi

Violazioni alle norme generali di prevenzione infortuni punite dall’art. 389, comma 1, lett. a) e b) , Dpr n. 547/1955

12 mesi

Occupazione di lavoratori extracomunitari sprovvisti di regolare permesso di soggiorno,  punita dall’art. 22 comma 12, Dlgs n. 286/1998

8 mesi

Occupazione di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria punita dall’art. 3 comma 3 del Dl n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002 come modificato dall’articolo 36- bis del Dl n. 223/2006 conv. dalla legge n. 248/2006

6 mesi

Mancato rispetto del riposo giornaliero e del riposo settimanale previsti dagli artt. 7 e 9 Dlgs n. 66/2003 e puniti dall’art. 18- bis , introdotto dall’art. 1 comma 1, del Dlgs n. 213/2004

3 mesi (4)

Molti sono i “benefici” contributivi che potrebbero andare persi a seguito del mancato rilascio del Durc. Essi sono facilmente individuabili poiché espressamente previste dalla legge come ad esempio quelli relativi a:

- lavoratori assunti dalle liste di mobilità;

- lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi;

- lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento.

Tra i “benefici a rischio” sono da includere anche la riduzione dei contributi e dei premi pari all’11,50% che viene concessa a favore delle aziende edili.

Più complesso è, invece, capire quali sono le agevolazioni normative per cui è richiesto il Durc. Potrebbero considerarsi "benefici normativi" tutte quelle previsioni che stabiliscono la non computabilità nell’organico aziendale di determinate categorie di lavoratori in relazione a specifici istituti (si pensi all’importanza delle dimensioni aziendali ai fini dell’assoggettamento o meno alla disciplina della tutela reale o, ancora, del collocamento mirato dei disabili) ovvero la possibilità di inquadrare in livelli inferiori un lavoratore assunto con contratto di inserimento o di apprendistato.

Il documento unico di regolarità contributiva (Durc) è una attestazione che certifica la regolarità e la trasparenza delle imprese affermandone la regolarità rispetto agli adempimenti previdenziali e assistenziali. Il Durc è stato introdotto per due ragioni: combattere il sommerso e semplificare il rilascio delle certificazioni di regolarità.

Esso dunque rappresenta il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta, contestualmente, la regolarità dell’impresa, con riferimento agli adempimenti Inps, Inail e Cassa Edile. Il Durc deve essere richiesto dalle aziende ovvero può essere richiesto direttamente dai committenti pubblici o dagli enti privati a rilevanza pubblica o dalle società di attestazione e qualificazione delle aziende (Soa), per la partecipazione a tutti gli appalti pubblici (compresi gli appalti di servizi e fornitura e la gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione) e per i lavori previsti, in edilizia, soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia di inizio lavori "Dia". Il Durc è inoltre richiesto ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati in edilizia e deve essere utilizzato anche per:

- il rilascio dell’attestazione da parte delle Società Organismi di Attestazione (Soa);

- l’iscrizione all’albo dei fornitori;

- ove richiesto, l’applicazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni;

- il pagamento degli stati di avanzamento lavori (Sal);

- il collaudo e il pagamento del saldo finale.

Un’ulteriore ipotesi di obbligatorietà di possesso del Durc è stata introdotta dal comma 1175 dell’unico articolo della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007) il quale ha stabilito che “a decorrere dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (..)” ma la cui effettività è stata subordinata all’emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Finanziaria per il 2007, di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con il quale definire modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.

Il decreto 24 ottobre 2007, che è stato pubblicato solo il 30 novembre 2007 sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 e che sarà in vigore dal 30 dicembre 2007, ha fornito le disposizioni necessarie per disciplinare in modo uniforme le modalità e i tempi di rilascio del Durc, i contenuti analitici, i requisiti di regolarità nonché le cause ostative e le cause non ostative al rilascio dello stesso.

Il Durc deve contenere la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro, l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili, la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura, la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva, la data di rilascio del documento, il nominativo del responsabile del procedimento.

Il Durc è rilasciato dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (ad esempio Enpals).

Per i datori di lavoro dell’edilizia il Durc ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati, oltre che dai medesimi istituti di cui sopra, dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Gli istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi potranno rilasciare d’ufficio il Durc, nel senso che si limiteranno alla verifica dei presupposti per il suo rilascio, qualora siano gli stessi che ammettono alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agiscano in qualità di stazione appaltante.

Gli istituti previdenziali e assicurativi sono tenuti a rilasciare il documento entro il termine massimo di 30 giorni trascorso il quale scatta il silenzio assenso mentre le Casse edili e gli Enti bilaterali provvederanno al rilascio nei termini previsti dalla convenzione.

In mancanza dei requisiti di regolarità contributiva gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, devono invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.

In questi casi il termine di 30 giorni per il rilascio del Durc è sospeso sino all’avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8 comma 3 del citato decreto ovvero quando il Durc è richiesto per le partecipazioni alle gare di appalto. In questo caso uno scostamento nel versamento dei contributi, inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione e, in ogni caso inferiore a € 100,00, non comporterebbe l’annullamento del Durc, fermo restando però l’obbligo del versamento della differenza contributiva entro 30 giorni dal suo rilascio. Quindi, nel caso di scostamenti “lievi” inferiori ai € 100 la procedura non verrà sospesa e il Durc verrà rilasciato fermo restando l’obbligo del successivo versamento di quanto dovuto pena l’annullamento del documento.

Per ciò che attiene la regolarità contributiva la stessa è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;

b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;

c) inesistenza di inadempienze in atto.

La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:

a) richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;

b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;

c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:

a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;

b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;

c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

Per ciò che concerne la validità temporale del Durc l’articolo 7 del citato decreto stabilisce altresì che :

- ai fini della fruizione delle agevolazioni normative ha validità mensile;

- nel solo settore degli appalti privati ha validità trimestrale.

Ciò vuol dire che mensilmente gli Istituti previdenziali e assicurativi dovranno provvedere a verificare la sussistenza dei requisiti per la certificazione della regolarità contributiva.

Uno degli aspetti più innovativi del decreto concerne l’individuazione e l’elencazione della cause non ostative al rilascio del Durc e di quello ostative che contemplano per lo più ipotesi di violazioni di norme attinenti alla tutela delle condizioni di lavoro.

Tralasciando quanto già sopra esposto per ciò che concerne la partecipazione delle gare di appalto, le due principali ipotesi di cause non ostative al rilascio del Durc riguardano eventuali crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi nei confronti delle imprese.

Infatti, il Durc è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.

Per ciò che concerne i crediti non ancora iscritti a ruolo invece :

a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;

b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Le cause ostative al rilascio del Durc sono tutte riconducibili ad eventuali violazioni, commesse dal datore di lavoro o dal dirigente responsabile dopo l’entrata in vigore del decreto e accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, di disposizioni penali ed amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicate nell’allegato A del decreto. In questi casi il Durc non sarà rilasciato per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato.

Infatti, ai fini della procedura di rilascio del DURC ” l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito (…) nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall’interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative (…)”.

Tuttavia, la causa ostativa non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994 e dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162 bis del codice penale.

Per comodità riassumiamo in tabella le predette cause 

 

Violazione

Periodo di non rilascio del Durc

Omicidio colposo con violazione norme di sicurezza punito dall’art. 589 comma 2, c.p.

24 mesi

Omissione dolosa delle misure di sicurezza punita dall’art. 437 c.p.

24 mesi

Lesioni colpose gravi con violazione norme di sicurezza punite dall’art. 590 comma 3, c.p.

18 mesi

Violazioni alle norme di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili punite dall’art. 22, comma 3, lett. a) , del Dlgs 14 agosto 1996, n. 494)

12 mesi

Violazioni alle norme di sicurezza riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro punite dall’art. 89, comma 1 e comma 2, lett. a) , del Dlgs 19 settembre 1994, n. 626

12 mesi

Violazioni alle norme di sicurezza nelle costruzioni punite dall’art. 77, comma 1, lett. a) e b) , del Dpr 7 gennaio 1956, n. 164

12 mesi

Violazioni alle norme generali di igiene de lavoro punite dall’art. 58, comma 1, lett. a) e b) , Dpr n. 303/1956

12 mesi

Violazioni alle norme generali di prevenzione infortuni punite dall’art. 389, comma 1, lett. a) e b) , Dpr n. 547/1955

12 mesi

Occupazione di lavoratori extracomunitari sprovvisti di regolare permesso di soggiorno,  punita dall’art. 22 comma 12, Dlgs n. 286/1998

8 mesi

Occupazione di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria punita dall’art. 3 comma 3 del Dl n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002 come modificato dall’articolo 36- bis del Dl n. 223/2006 conv. dalla legge n. 248/2006

6 mesi

Mancato rispetto del riposo giornaliero e del riposo settimanale previsti dagli artt. 7 e 9 Dlgs n. 66/2003 e puniti dall’art. 18- bis , introdotto dall’art. 1 comma 1, del Dlgs n. 213/2004

3 mesi (4)

Molti sono i “benefici” contributivi che potrebbero andare persi a seguito del mancato rilascio del Durc. Essi sono facilmente individuabili poiché espressamente previste dalla legge come ad esempio quelli relativi a:

- lavoratori assunti dalle liste di mobilità;

- lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi;

- lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento.

Tra i “benefici a rischio” sono da includere anche la riduzione dei contributi e dei premi pari all’11,50% che viene concessa a favore delle aziende edili.

Più complesso è, invece, capire quali sono le agevolazioni normative per cui è richiesto il Durc. Potrebbero considerarsi "benefici normativi" tutte quelle previsioni che stabiliscono la non computabilità nell’organico aziendale di determinate categorie di lavoratori in relazione a specifici istituti (si pensi all’importanza delle dimensioni aziendali ai fini dell’assoggettamento o meno alla disciplina della tutela reale o, ancora, del collocamento mirato dei disabili) ovvero la possibilità di inquadrare in livelli inferiori un lavoratore assunto con contratto di inserimento o di apprendistato.