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La scriminante dello stato di necessità e sua applicabilità al reato di cui all’articolo 633 Codice Penale

L’articolo 54 Codice Penale nel prevedere, al secondo comma, la non punibilità di “chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo” introduce una causa di giustificazione definita come stato di necessità.

Secondo l’orientamento prevalente in dottrina ed in giurisprudenza il fondamento giuridico della scriminante de qua è da rinvenire nel disinteresse dello Stato rispetto a quale dei due interessi presi in considerazione dallo stato di necessità, quello tutelato e quello sacrificato, debba soccombere a favore dell’altro; altra giustificazione si rinviene nel fatto che il principio generale di non contraddizione dell’ordinamento giuridico presuppone da un lato che una determinata condotta, seppur contra jus, sia reputata lecita e dall’altro che la medesima non possa essere sanzionata, pena la violazione del suddetto principio.

Un orientamento minoritario, invece, in passato ha identificato nella fattispecie di cui all’articolo 54 Codice Penale una causa di esclusione della colpevolezza posta la inesigibilità di un diverso comportamento nella situazione di cui al primo comma dell’articolo citato; tuttavia tale fondamento non è rinvenibile nell’altra ipotesi disciplinata dall’articolo 54 Codice Penale, il c.d. soccorso di necessità, ovverosia nella ipotesi in cui l’azione necessitata sia diretta a tutelare non la propria persona ma un terzo potenzialmente pregiudicato da un determinato evento dannoso.

In questa fattispecie, infatti, il comportamento non diviene più inesigibile dato che il soggetto può anche non intervenire, per questo appare giustificato il ricorso alla tesi prevalente che ritiene lo stato di necessità una causa di giustificazione, non una causa di esclusione della colpevolezza; esimente, quindi che opera oggettivamente e non soggettivamente (come nelle ipotesi di causa di esclusione della colpevolezza), infatti il primo comma dell’articolo 59 Codice Penale, tra cui rientra la scriminante dell’articolo 54 Codice Penale, prevede espressamente che “ le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti”.

Da un punto di vista strutturale lo stato di necessità consta di una serie di requisiti: il porre in essere una azione necessitata, l’attualità e l’inevitabilità di un pericolo causativo di un grave danno alla persona, ed infine la proporzionalità tra il fatto ed il pericolo. Il nucleo fondamentale s’incentra sul secondo requisito ovverosia lo stato di pericolo ma più in particolare il grave danno alla persona.

Per quanto concerne lo stato di pericolo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti richiedono che il medesimo sia incombente, inevitabile ed attuale, posto che sarebbe possibile ricorrere tempestivamente all’autorità giudiziaria o di polizia al fine di evitare il pregiudizio; quindi in tali casi non è possibile ricorrere a vie alternative, meno dannose, se non quella di porre in essere l’azione necessitata, la quale rappresenta l’altro requisito richiesto dall’articolo 54 Codice Penale.

La necessità dell’azione rappresenta l’unica alternativa per il soggetto agente al fine di evitare il prodursi, nella sua sfera o nella sfera di altri (nella ipotesi del soccorso di necessità), ed il concretizzarsi dell’evento lesivo: in tale situazione l’azione necessitata si pone come vera e propria extrema ratio.

Per quanto concerne il concetto di “grave danno alla persona” tutt’oggi si dibatte con riferimento al suo ambito di operatività. Secondo la tesi tradizionale il concetto deve essere interpretato restrittivamente riferendosi solo ai danni attinenti la vita e l’integrità fisica, recentemente, invece, la dottrina, la giurisprudenza di merito e parte di quella di legittimità ha mutato rotta ammettendo un ampliamento dell’ambito di operatività.

Attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 54 Codice Penale, con esplicito riferimento alla concezione solidaristico-personalistica di cui all’articolo 2 Costituzione, si è pervenuti ad un ampliamento delle maglie, fino ad allora anguste, del concetto di “grave danno alla persona” ricomprendendo non solo la vita e l’integrità fisica, ma anche l’onore, il pudore, la libertà sessuale, lo stato di bisogno ed altre tipologie di diritti che trovano un referente guida nell’articolo 2 Costituzione, quale contenitore da cui è possibile estrarre posizioni giuridiche che si pongono come tutela, anche in via mediata, di diritti fondamentali.

Tra i diritti enucleabili dall’articolo 2 Costituzione rientrano, quindi, quelle categorie che si pongono come strumento per il pieno sviluppo e per la tutela della persona umana. Al riguardo un esempio può essere dato dal diritto ad una abitazione, diritto la cui funzione (mediata) è quella di evitare che un soggetto possa essere pregiudicato dalla violazione di un altro diritto (in primis la vita e l’integrità fisica) che, nella gerarchia dei valori o beni giuridici così come elaborata da autorevole dottrina, rientrano tra i diritti assoluti.

Ai fini della sussistenza dello stato di necessità si richiede ancora che il pericolo non deve essere causato, né a titolo di dolo né a titolo di colpa, da parte di colui che pone in essere l’azione necessitata, quindi pericolo che deve essere esterno alla sfera giuridica dell’agente; la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che la scriminante non si configuri non solo nella ipotesi di colpa cosciente (o con previsione), ma anche nelle ipotesi di colpa incosciente ove il soggetto agente neanche si rappresenta l’evento.

Infine l’ultimo requisito presuppone che il fatto causato dalla condotta del soggetto agente, sia proporzionato al pericolo; secondo l’orientamento prevalente il giudizio di proporzionalità attiene ad un bilanciamento dei beni giuridici contrapposti, quello tutelato e quello sacrificato, ove, in base al criterio della gerarchia dei beni giuridici, il bene posto in una posizione di preminenza prevale su quello che si pone in una posizione subordinata (ad esempio si pensi tra il bene vita ed il bene pudore). Ciò, tuttavia, non è sufficiente, posto che il giudice, nell’accertare la configurabilità o meno dello stato di necessità per un determinato caso concreto, deve tenere in considerazione anche i rischi che, rispettivamente, gravano sul bene tutelato e quello da sacrificare.

In presenza di tutti i requisiti suddetti, richiesti dall’articolo 54 citato, il giudice può quindi applicare la esimente de qua nelle fattispecie in cui lo richiedano le circostanze del caso concreto.

Si discute, in particolare modo nella giurisprudenza di legittimità, sull’applicabilità della esimente dello stato di necessità al reato di cui all’articolo 633 Codice Penale che punisce la condotta di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, con il fine di occuparli o di trarne profitto.

L’orientamento prevalente inquadra la fattispecie tra i reati istantanei ad effetti permanenti posto che il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente occupa, per un lasso di tempo ragionevole, il bene immobile. Con riguardo all’elemento psicologico il reato di cui all’articolo 633 Codice Penale è punito a titolo di dolo specifico, di fatti si richiede la coscienza e volontà di occupare, arbitrariamente, l’immobile, con la consapevolezza che altri esercitano sullo stesso un diritto reale di godimento, al fine che l’agente possa comportarsi uti possidendi ovverosia alla stregua di un soggetto che su quel bene è titolare di uno jus possessionis.

Fino ad un recente passato, come detto in precedenza, la giurisprudenza di legittimità, interpretando restrittivamente il concetto di “grave danno alla persona” aveva proceduto ad una applicazione alquanto restrittiva al reato di cui all’articolo 633 Codice Penale della scriminante dello stato di necessità; da ultimo con la pronunzia n. 37139/2007 la Suprema Corte ha ritenuto la configurabilità del reato di cui all’articolo 633 citato nel caso di occupazione sine titulo di un alloggio costruito dall’Istituto Autonomo Casa Popolari (IACP); la Corte espressamente afferma che: “i predetti alloggi sono destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico e devono essere assegnati per legge solo agli aventi diritto, che vanno individuati secondo criteri prefissati dagli organismi pubblici e da questi verificati attraverso idonee procedure, non derogabili neanche per provvedere a situazioni di estremo bisogno di terzi non aventi diritto”.

Recentemente, sulla spinta della dottrina e della giurisprudenza di merito, altra parte della giurisprudenza di legittimità sembra mutare indirizzo ammettendo la configurabilità della scriminante dello stato di necessità anche al reato di invasione di terreni ed edifici. Questo, come detto poc’anzi, attraverso una rilettura dell’articolo 54 citato sotto l’egida della Carta Fondamentale. Questa nuova presa di posizione amplia il concetto di “grave danno alla persona” estendendola anche alle ipotesi di un impellente stato di bisogno di una persona; vengono ad essere tutelate varie situazioni giuridiche tra le quali rientra il diritto di abitazione per ciascun soggetto, diritto che si pone come tutela prodromica per altri e ben più pregnanti diritti, quali quelli alla vita, alla salute ed alla integrità fisica.

Oggi, pertanto, si ammette la configurazione dello stato di necessità ex articolo 54 Codice Penale in ipotesi in cui una persona od una famiglia, occupino un edificio (si pensi un alloggio dello IACP) al fine di evitare situazioni pregiudizievoli per la propria persona, purché sussistano tutti i requisiti previsti dalla scriminante de qua, accertati dal giudice sulla base delle circostanze del caso concreto. Sul punto la Cassazione, con la pronuncia n. 35580/2007, ha ritenuto, per garantire una più penetrante ed incisiva tutela della persona, che, ai fini della configurabilità della esimente ex articolo 54 Codice Penale, “il concetto di “grave danno alla persona” può essere esteso, in armonia con quanto stabilito dall’art 2 della Costituzione, anche a quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l’integrità fisica del soggetto, riferendosi alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompreso il diritto all’abitazione, in quanto l’esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona, fermo restando, peraltro, che tale interpretazione estensiva del concetto di grave “danno alla persona” importa la necessità di una più attenta e penetrante indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione della esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa….non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali chiaramente comprovate”.

Si attende, a dirimere il contrasto sorto tra le sezioni semplici, una pronunzia delle Sezioni Unite che definisca una volta per tutte l’ambito di operatività della scriminante de qua in subiecta materia, e che valorizzi quest’ultima presa di posizione della Cassazione a tutela, ex articolo 2 Costituzione, della posizione giuridica di colui il quale si trovi una data situazione di bisogno.

L’articolo 54 Codice Penale nel prevedere, al secondo comma, la non punibilità di “chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo” introduce una causa di giustificazione definita come stato di necessità.

Secondo l’orientamento prevalente in dottrina ed in giurisprudenza il fondamento giuridico della scriminante de qua è da rinvenire nel disinteresse dello Stato rispetto a quale dei due interessi presi in considerazione dallo stato di necessità, quello tutelato e quello sacrificato, debba soccombere a favore dell’altro; altra giustificazione si rinviene nel fatto che il principio generale di non contraddizione dell’ordinamento giuridico presuppone da un lato che una determinata condotta, seppur contra jus, sia reputata lecita e dall’altro che la medesima non possa essere sanzionata, pena la violazione del suddetto principio.

Un orientamento minoritario, invece, in passato ha identificato nella fattispecie di cui all’articolo 54 Codice Penale una causa di esclusione della colpevolezza posta la inesigibilità di un diverso comportamento nella situazione di cui al primo comma dell’articolo citato; tuttavia tale fondamento non è rinvenibile nell’altra ipotesi disciplinata dall’articolo 54 Codice Penale, il c.d. soccorso di necessità, ovverosia nella ipotesi in cui l’azione necessitata sia diretta a tutelare non la propria persona ma un terzo potenzialmente pregiudicato da un determinato evento dannoso.

In questa fattispecie, infatti, il comportamento non diviene più inesigibile dato che il soggetto può anche non intervenire, per questo appare giustificato il ricorso alla tesi prevalente che ritiene lo stato di necessità una causa di giustificazione, non una causa di esclusione della colpevolezza; esimente, quindi che opera oggettivamente e non soggettivamente (come nelle ipotesi di causa di esclusione della colpevolezza), infatti il primo comma dell’articolo 59 Codice Penale, tra cui rientra la scriminante dell’articolo 54 Codice Penale, prevede espressamente che “ le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti”.

Da un punto di vista strutturale lo stato di necessità consta di una serie di requisiti: il porre in essere una azione necessitata, l’attualità e l’inevitabilità di un pericolo causativo di un grave danno alla persona, ed infine la proporzionalità tra il fatto ed il pericolo. Il nucleo fondamentale s’incentra sul secondo requisito ovverosia lo stato di pericolo ma più in particolare il grave danno alla persona.

Per quanto concerne lo stato di pericolo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti richiedono che il medesimo sia incombente, inevitabile ed attuale, posto che sarebbe possibile ricorrere tempestivamente all’autorità giudiziaria o di polizia al fine di evitare il pregiudizio; quindi in tali casi non è possibile ricorrere a vie alternative, meno dannose, se non quella di porre in essere l’azione necessitata, la quale rappresenta l’altro requisito richiesto dall’articolo 54 Codice Penale.

La necessità dell’azione rappresenta l’unica alternativa per il soggetto agente al fine di evitare il prodursi, nella sua sfera o nella sfera di altri (nella ipotesi del soccorso di necessità), ed il concretizzarsi dell’evento lesivo: in tale situazione l’azione necessitata si pone come vera e propria extrema ratio.

Per quanto concerne il concetto di “grave danno alla persona” tutt’oggi si dibatte con riferimento al suo ambito di operatività. Secondo la tesi tradizionale il concetto deve essere interpretato restrittivamente riferendosi solo ai danni attinenti la vita e l’integrità fisica, recentemente, invece, la dottrina, la giurisprudenza di merito e parte di quella di legittimità ha mutato rotta ammettendo un ampliamento dell’ambito di operatività.

Attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 54 Codice Penale, con esplicito riferimento alla concezione solidaristico-personalistica di cui all’articolo 2 Costituzione, si è pervenuti ad un ampliamento delle maglie, fino ad allora anguste, del concetto di “grave danno alla persona” ricomprendendo non solo la vita e l’integrità fisica, ma anche l’onore, il pudore, la libertà sessuale, lo stato di bisogno ed altre tipologie di diritti che trovano un referente guida nell’articolo 2 Costituzione, quale contenitore da cui è possibile estrarre posizioni giuridiche che si pongono come tutela, anche in via mediata, di diritti fondamentali.

Tra i diritti enucleabili dall’articolo 2 Costituzione rientrano, quindi, quelle categorie che si pongono come strumento per il pieno sviluppo e per la tutela della persona umana. Al riguardo un esempio può essere dato dal diritto ad una abitazione, diritto la cui funzione (mediata) è quella di evitare che un soggetto possa essere pregiudicato dalla violazione di un altro diritto (in primis la vita e l’integrità fisica) che, nella gerarchia dei valori o beni giuridici così come elaborata da autorevole dottrina, rientrano tra i diritti assoluti.

Ai fini della sussistenza dello stato di necessità si richiede ancora che il pericolo non deve essere causato, né a titolo di dolo né a titolo di colpa, da parte di colui che pone in essere l’azione necessitata, quindi pericolo che deve essere esterno alla sfera giuridica dell’agente; la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che la scriminante non si configuri non solo nella ipotesi di colpa cosciente (o con previsione), ma anche nelle ipotesi di colpa incosciente ove il soggetto agente neanche si rappresenta l’evento.

Infine l’ultimo requisito presuppone che il fatto causato dalla condotta del soggetto agente, sia proporzionato al pericolo; secondo l’orientamento prevalente il giudizio di proporzionalità attiene ad un bilanciamento dei beni giuridici contrapposti, quello tutelato e quello sacrificato, ove, in base al criterio della gerarchia dei beni giuridici, il bene posto in una posizione di preminenza prevale su quello che si pone in una posizione subordinata (ad esempio si pensi tra il bene vita ed il bene pudore). Ciò, tuttavia, non è sufficiente, posto che il giudice, nell’accertare la configurabilità o meno dello stato di necessità per un determinato caso concreto, deve tenere in considerazione anche i rischi che, rispettivamente, gravano sul bene tutelato e quello da sacrificare.

In presenza di tutti i requisiti suddetti, richiesti dall’articolo 54 citato, il giudice può quindi applicare la esimente de qua nelle fattispecie in cui lo richiedano le circostanze del caso concreto.

Si discute, in particolare modo nella giurisprudenza di legittimità, sull’applicabilità della esimente dello stato di necessità al reato di cui all’articolo 633 Codice Penale che punisce la condotta di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, con il fine di occuparli o di trarne profitto.

L’orientamento prevalente inquadra la fattispecie tra i reati istantanei ad effetti permanenti posto che il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente occupa, per un lasso di tempo ragionevole, il bene immobile. Con riguardo all’elemento psicologico il reato di cui all’articolo 633 Codice Penale è punito a titolo di dolo specifico, di fatti si richiede la coscienza e volontà di occupare, arbitrariamente, l’immobile, con la consapevolezza che altri esercitano sullo stesso un diritto reale di godimento, al fine che l’agente possa comportarsi uti possidendi ovverosia alla stregua di un soggetto che su quel bene è titolare di uno jus possessionis.

Fino ad un recente passato, come detto in precedenza, la giurisprudenza di legittimità, interpretando restrittivamente il concetto di “grave danno alla persona” aveva proceduto ad una applicazione alquanto restrittiva al reato di cui all’articolo 633 Codice Penale della scriminante dello stato di necessità; da ultimo con la pronunzia n. 37139/2007 la Suprema Corte ha ritenuto la configurabilità del reato di cui all’articolo 633 citato nel caso di occupazione sine titulo di un alloggio costruito dall’Istituto Autonomo Casa Popolari (IACP); la Corte espressamente afferma che: “i predetti alloggi sono destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico e devono essere assegnati per legge solo agli aventi diritto, che vanno individuati secondo criteri prefissati dagli organismi pubblici e da questi verificati attraverso idonee procedure, non derogabili neanche per provvedere a situazioni di estremo bisogno di terzi non aventi diritto”.

Recentemente, sulla spinta della dottrina e della giurisprudenza di merito, altra parte della giurisprudenza di legittimità sembra mutare indirizzo ammettendo la configurabilità della scriminante dello stato di necessità anche al reato di invasione di terreni ed edifici. Questo, come detto poc’anzi, attraverso una rilettura dell’articolo 54 citato sotto l’egida della Carta Fondamentale. Questa nuova presa di posizione amplia il concetto di “grave danno alla persona” estendendola anche alle ipotesi di un impellente stato di bisogno di una persona; vengono ad essere tutelate varie situazioni giuridiche tra le quali rientra il diritto di abitazione per ciascun soggetto, diritto che si pone come tutela prodromica per altri e ben più pregnanti diritti, quali quelli alla vita, alla salute ed alla integrità fisica.

Oggi, pertanto, si ammette la configurazione dello stato di necessità ex articolo 54 Codice Penale in ipotesi in cui una persona od una famiglia, occupino un edificio (si pensi un alloggio dello IACP) al fine di evitare situazioni pregiudizievoli per la propria persona, purché sussistano tutti i requisiti previsti dalla scriminante de qua, accertati dal giudice sulla base delle circostanze del caso concreto. Sul punto la Cassazione, con la pronuncia n. 35580/2007, ha ritenuto, per garantire una più penetrante ed incisiva tutela della persona, che, ai fini della configurabilità della esimente ex articolo 54 Codice Penale, “il concetto di “grave danno alla persona” può essere esteso, in armonia con quanto stabilito dall’art 2 della Costituzione, anche a quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l’integrità fisica del soggetto, riferendosi alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompreso il diritto all’abitazione, in quanto l’esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona, fermo restando, peraltro, che tale interpretazione estensiva del concetto di grave “danno alla persona” importa la necessità di una più attenta e penetrante indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione della esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa….non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali chiaramente comprovate”.

Si attende, a dirimere il contrasto sorto tra le sezioni semplici, una pronunzia delle Sezioni Unite che definisca una volta per tutte l’ambito di operatività della scriminante de qua in subiecta materia, e che valorizzi quest’ultima presa di posizione della Cassazione a tutela, ex articolo 2 Costituzione, della posizione giuridica di colui il quale si trovi una data situazione di bisogno.