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L'aiuto medico a morire

Aiuto a morire
Aiuto a morire

Abstract:

lo scritto espone le pronunce della Corte costituzionale sull'aiuto al suicidio e offre la sintesi delle linee guida di una possibile regolamentazione della materia redatte da un gruppo di esperti giuridici e medici;

the paper exposes the rulings of the Constitutional Court on aid to suicide and offers a summary of the guidelines for a possible regulation of the matter drafted by a group of legal and medical experts.

Mano sinistra, annunciava Luis alzando il braccio e distendendo le dita:

imperfetta, goffa, esitante,

e quindi salutare produttrice dell’incasinamento e del dubbio.

Mano destra: sicura, salda, detentrice del saper fare, guida del genio umano.

Con lei, controllo, metodo e logica.

Attenzione, Vincent, è adesso che devi seguirmi bene:

se pencoli un po’ troppo verso la mano destra,

due passi in più, ecco spuntare il rigore e la certezza, li vedi?

Avanti ancora un po’, altri tre passi,

ed è il disastroso tracollo nella perfezione,

nell’impeccabile, poi nell’infallibile e nell’implacabile.

A quel punto sei soltanto un mezzo uomo che cammina tutto piegato a destra,

inconsapevole dell’alto valore dell’incasinamento,

un inflessibile imbecille impermeabile alle virtù del dubbio;

può capitare in modo più subdolo di quanto non immagini,

non crederti al sicuro, bisogna stare all’erta,

hai due mani, vorrà pur dire qualcosa.

F. Vargas, Un po’ più in là sulla destra

 

Indice:

Ieri

Oggi

Domani

Nel frattempo: il documento del gruppo di Biodiritto

…Il significato dell'espressione "aiuto medico a morire"

…I principi applicabili

…I requisiti

Conclusioni

 

Ieri  

Il 16 novembre 2018 la Corte costituzionale (presidente Lattanzi, relatore Modugno), dopo aver tenuto pubblica udienza il 23 ottobre dello stesso anno, ha depositato l'ordinanza n. 207/2018, pronunciandosi su plurime questioni di costituzionalità dell'art. 580 del codice penale che punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio.

L'intervento della Corte è stato sollecitato dalla Corte di Assise di Milano nell'ambito del giudizio a carico di Marco Cappato, al quale è stato contestato di avere rafforzato il proposito di suicidio di Fabiano Antoniani, più noto come Dj Fabo (e così lo si chiamerà in questo scritto, nel rispetto di un segno identitario per lui importante), e averne agevolato l'esecuzione.

L'ordinanza n. 207 ha ricostruito minuziosamente la vicenda di fatto sottostante al giudizio e dato conto delle gravissime ed irreversibili patologie che affliggevano Dj Fabo in conseguenza di un incidente stradale di cui era rimasto vittima e della loro elevata penosità, del lento processo di maturazione del suo proposito di togliersi la vita, della sua realizzazione in Svizzera a febbraio del 2017 e dell'aiuto che il Cappato diede all'interessato.

Di seguito le valutazioni giuridiche.

La Consulta ha individuato nella tutela della libertà morale degli esseri umani la ratio dell'incriminazione delle condotte di istigazione o aiuto al suicidio. Ha considerato pertanto impropria la valorizzazione che il giudice a quo ha fatto degli articoli 2 della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti umani (di seguito CEDU): queste norme – ha affermato la Corte – sanciscono il dovere statale di proteggere la vita umana e non certo quello di assicurare un aiuto a chi voglia mettere fine alla propria esistenza.

Non può essere invocato, per la medesima ragione, il principio dell'autodeterminazione individuale: il rischio prevenuto dal legislatore è che interferenze altrui si inseriscano nel proposito di suicidio, determinandolo o rafforzandolo, e quindi contribuendo a una decisione che deve essere invece esclusiva del detentore del bene vita, tanto più quando costui sia persona vulnerabile e quindi più facilmente suggestionabile ab externo. Per questa via, non solo non vi sono ostacoli costituzionali alla repressione dell'aiuto al suicidio ma, al contrario, essa è imposta dal precetto che attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.).

A uguale conclusione, nell'opinione della Corte, si deve arrivare riguardo al diritto di ognuno al rispetto della propria vita privata (art. 8 CEDU): i giudici europei dei diritti umani hanno infatti chiarito che, sebbene il precetto che sanziona penalmente l'assistenza al suicidio costituisca un'ingerenza pubblica in quel diritto, particolarmente nella sua specifica declinazione dell'autonomia decisionale sul proprio corpo, gli Stati godono comunque di un margine di apprezzamento al riguardo, giustificato dall'esigenza di proteggere le persone deboli e vulnerabili.

L'incriminazione dell'aiuto al suicidio è pertanto, di per se stessa considerata, compatibile con la Costituzione.

La Consulta ha tuttavia constatato che l'incessante espansione delle conoscenze mediche e tecnologiche determina situazioni sconosciute in passato, accomunate dalla caratteristica di permettere la sopravvivenza di pazienti in condizioni estremamente compromesse cui però si contrappone l'attuale incapacità di ripristinare efficacemente le loro funzioni vitali e assicurargli un'accettabile qualità della vita.

È paradigmatica in questo senso la condizione in cui si trovava Dj Fabo dopo l'incidente: tetraplegico, privo della vista, incapace di respirare e alimentarsi autonomamente, esposto a continue e gravi sofferenze fisiche e psichiche, avendo per di più conservato, come paradossali catalizzatori di maggiore dolore, le sue capacità intellettive e la sensibilità agli stimoli dolorosi; condizione, questa, irreversibile e non trattabile con alcuna cura consolidata o sperimentale.

La Corte ha ricordato che, dati questi parametri, Dj Fabo sarebbe stato legittimato a lasciarsi morire, avvalendosi degli strumenti della legge n. 219/2017: gli sarebbe spettato cioè chiedere ed ottenere l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e di essere sottoposto contestualmente a sedazione profonda e continua fino all'esito finale.

Ha evidenziato, tuttavia, che quella legge non permette al medico di determinare egli stesso la morte del paziente che gliene abbia fatto richiesta.

L'effetto di questo limite è che il paziente che scelga di morire è "condannato" a una morte per consunzione la cui lentezza è causa autonoma di ulteriori sofferenze per l'interessato e i suoi cari.

È questa la ragione – ha chiarito la Corte – che ha indotto Dj Fabo a chiedere assistenza al suicidio.

Ed è sempre questo il punto che l'ordinanza in esame ha reputato problematico e privo di apprezzabile giustificazione.

Se infatti l'ordinamento considera lecita la decisione del malato di determinare la fine della sua esistenza e rende a tal fine obbligatorie condotte attive di terzi (spegnimento dei macchinari di ausilio vitale, somministrazione della sedazione), è irragionevole che siano invece vietate le differenti condotte attive che, determinando immediatamente la morte, eviterebbero il surplus di sofferenza di cui si è detto.

Ancora: se, in presenza di certi parametri, il malato è considerato capace di prendere una decisione estrema ed irreversibile da cui deriverà la sua morte, non si scorge alcuna apprezzabile ragione per impedirgli la scelta di una morte rapida e dignitosa e imporgli al contrario una morte lenta.

È chiaro allora, nell'opinione della Corte, che nel caso di Dj Fabo e di chiunque si trovi in una condizione affine alla sua, il divieto inderogabile di aiuto al suicidio e la conseguente imposizione di un unico modo di cessazione volontaria dell'esistenza, violano la libertà di autodeterminazione del malato (risultante dagli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost.), senza che tale costrizione legale risponda a un interesse costituzionalmente apprezzabile e dunque in ulteriore violazione del principio di uguaglianza formale (ancorché si tratti di un parametro non invocato dal giudice a quo).

Data questa ricostruzione, la Corte ha ritenuto di non poterne e doverne ancora trarre le dovute conclusioni, per plurime ragioni: dichiarare incostituzionale l'articolo 580 nella parte in cui punisce l'aiuto al suicidio di persone che si trovino nelle condizioni di Dj Fabo lascerebbe un problematico vuoto normativo in un ambito in cui è alto il rischio di abusi in danno di soggetti particolarmente vulnerabili; per di più, quel vuoto può essere riempito in molti modi sulla base di visioni differenti; ove intendesse intervenire, il legislatore potrebbe scegliere di modificare quanto serve l'articolo 580 oppure di innestare le opportune disposizioni nel corpo della legge n. 219/2017; una volta riconosciuta la non punibilità dello specifico aiuto al suicidio preso in considerazione nel caso in esame, si dovrebbe peraltro affrontare il problema della sua estensione alle uguali condotte tenute in precedenza che, senza interventi ad hoc, non potrebbero beneficiarne; dovrebbe essere assicurata ai pazienti legittimati a chiedere l'aiuto al suicidio la somministrazione in alternativa di idonee cure palliative così che il suicidio non si trasformi nell'unico modo di porre fine a sofferenze insopportabili; ognuno di questi aspetti suggerisce o addirittura impone, all'insegna della leale collaborazione istituzionale, che si dia il tempo al Parlamento di affrontare i temi tracciati dalla Corte ed adottare in piena autonomia – ma nel solco tracciato  dall'ordinanza - una regolamentazione normativa rispettosa dei principi costituzionali che vengono in rilievo nel caso in esame.

Per tutte queste ragioni la Consulta ha rinviato il giudizio all'udienza del 24 settembre 2019.

 

Oggi

Nella data indicata la Corte costituzionale ha tenuto udienza come da programma, aggiornando i lavori al giorno successivo.

Conclusa l'udienza, il suo ufficio stampa ha diffuso una nota che, in attesa del deposito della motivazione della sentenza, fornisce al pubblico un'informazione provvisoria su quanto deciso.

In estrema sintesi, la Corte, avendo constatato che il legislatore non ha fatto ciò che l'ordinanza n. 207/2018 auspicava, ha rotto gli indugi e “ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.

Al tempo stesso, la Consulta ha ritenuto indispensabile, nell'intento di prevenire rischi di abusi ed in attesa di una disciplina normativa organica, subordinare “la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente”.

 

Domani

La questione dell'aiuto a morire ha un'elevata importanza e un altrettanto elevato valore simbolico.

La Corte costituzionale, in questo caso straordinariamente attenta non solo ai profili giuridici ma anche ai loro effetti sulla vita concreta, e non dell'uomo astratto ma di quello reale che patisce condizioni disperate,  ha chiarito con argomenti ineccepibili che la facoltà di scegliere la morte non è una pietosa concessione o un cedimento morale o un sintomo di relativismo etico ma, al contrario, il riconoscimento della libertà di autodeterminazione del malato e dell'intollerabilità di qualunque limite che non sia imposto da interessi costituzionalmente apprezzabili.

La minuziosità dei parametri che delimitano la condotta non punibile e delle condizioni alle quali è subordinata la non punibilità sono prova della prudenza che ha guidato la Consulta e della sua preoccupazione di individuare il difficile equilibrio tra l'urgenza di intervenire in un caso paradigmatico e l'esigenza di non invadere lo spazio discrezionale proprio del legislatore.

E proprio al legislatore, fin qui improduttivo, spetta adesso la delicatissima responsabilità di regolare la materia dei “diritti infelici” [1] in modo organico, costituzionalmente orientato (e di questo orientamento è parte integrante l'idea laica di società che i Costituenti preferirono ad ogni altra suggestione) e, per ciò stesso, autonomo da ogni influenza che proponga convinzioni di parte, per quanto alte e nobili possano essere, e pretenda di trasformarle in etica generale [2].

La laicità è davvero tale se si nutre di ascolto, arricchimento, acquisizione di consapevolezza e se si avvale di ogni contributo qualificato.

È con questa convinzione che nel paragrafo successivo si darà conto, sia pure in sintesi, di un documento (aperto all'adesione di chiunque lo condivida) dal significativo titolo “Aiuto medico a morire e diritto: per la costruzione di un dibattito pubblico plurale e consapevole”, redatto da un gruppo di medici e giuristi e divulgato dalla rivista on-line Biodiritto.org, ideata dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento come strumento di approfondimento dei temi connessi alle scienze della vita, alla medicina, alla ricerca biotecnologica e ai loro riflessi giuridici.

 

Nel frattempo: il documento del gruppo di Biodiritto

…Il significato dell'espressione "aiuto medico a morire"

Il gruppo di lavoro ha inteso anzitutto delimitare con chiarezza l'oggetto del suo lavoro. È quindi precisato che l'espressione "aiuto medico a morire" comprende sia l'assistenza al suicidio - in questo caso è il malato a compiere personalmente gli atti diretti a provocare la propria morte - sia l'eutanasia in cui gli stessi atti sono compiuti da un terzo.

…I principi applicabili

Uguale attenzione è stata posta sui principi che si ritiene dovrebbero caratterizzarne la regolamentazione. Alla materia si attagliano in primo luogo i principi del personalismo e del pluralismo. Lo Stato costituzionale di diritto riconosce l'esistenza di plurime libertà della persona, ognuna delle quali ammette posizioni plurali e differenti, e può limitarle solo per tutelare rilevanti interessi collettivi o individuali, ivi compresi quelli della persona della cui libertà si tratta. Il generale diritto di ogni essere umano all'autodeterminazione comporta che le norme che lo incrociano siano pensate, poste e applicate all'insegna della "mitezza" [3] ed evitino accuratamente di impedire ad ognuno di essere se stesso, salvo che nei casi indispensabili. Impegno, questo, tanto più cogente nell'approssimarsi della morte e delle scelte che ogni individuo pensa di dover compiere sulla base della propria idea di vita dignitosa.

Hanno uno spazio importante anche il principio di uguaglianza e i suoi corollari di non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità. La sua applicazione all'aiuto medico a morire comporta che siano posti sullo stesso piano, essendo irragionevole qualunque diversa alternativa, coloro che possono darsi la morte senza necessità dell'aiuto altrui e gli altri che invece, soprattutto per incapacità fisica, abbiano bisogno di quell'aiuto. L'equiparazione implica necessariamente la non punibilità di "chi onora la volontà di morire anche di questi malati".

…I requisiti

L'accesso all'aiuto medico a morire richiede tre imprescindibili condizioni.

Occorre in primo luogo che chi lo invoca si trovi in un accertato grave e irreversibile stato patologico e che da esso gli derivi un'intollerabile condizione di sofferenza fisica o psicologica [4].

Serve inoltre che l'interessato abbia una dimostrata capacità di prendere decisioni libere e consapevoli. L'espressione, cui il documento attribuisce lo stesso significato datogli dalla Consulta nell'ordinanza 219/2017 e quindi prescinde dalla nozione penalistica, riporta a "una valutazione globale della situazione complessiva in cui versa la persona in relazione alla scelta di natura esistenziale che la stessa sia chiamata a compiere". Collaterale a questo requisito è la possibilità, su cui non vi è unanimità nel gruppo di Biodiritto, di prescindere dal parametro dell'attualità e quindi di considerare sufficiente una volontà univoca manifestata in passato dall'interessato anche se costui nel presente non sia più capace di atti volitivi. In modo conseguenziale a questa possibilità alternativa il documento ha delineato strumenti e procedure (alle quali sono chiamate a partecipare varie figure di esperti ed altre persone fiduciarie del malato) capaci di registrare con esattezza e senza lasciare margini a interpretazioni dubbie o vaghe la volontà anticipata di essere aiutati a morire per il caso di trovarsi nelle condizioni che legittimano l'esercizio del diritto. Le procedure in esame, nell'opinione del gruppo, devono essere condotte esclusivamente nell'ambito del Sevizio sanitario nazionale e inserite nei livelli essenziali di assistenza, il che le tramuta in prestazioni obbligatorie e di massima gratuite in qualsiasi regione italiana.

…I soggetti

Come suggerisce la denominazione del documento, è ferma convinzione del gruppo di esperti che l'aiuto a morire "debba essere realizzato solo in presenza e sotto la supervisione di un medico, il cui apporto si considera fondamentale, a partire dalla formazione della volontà del paziente, fino alla somministrazione del farmaco".

…Le procedure

Il documento considera imprescindibile che l'aiuto medico a morire sia chiesto e praticato sulla base di procedure rigorose per ciascuna delle fasi che lo scandiscono.

La richiesta, sempre revocabile, va indirizzata a un medico, deve essere formulata in presenza di testimoni e deve essere redatta in forma scritta o videoregistrata o, se proveniente da persone disabili, mediante dispositivi che gli consentano di comunicare ed esprimere la sua volontà. Deve essere seguita da un colloquio che serve a verificare se esistano le condizioni legittimanti e ad informare il malato sul percorso da seguire e sulla praticabilità di trattamenti alternativi, ivi compresa la somministrazione di cure palliative. Il medico che riceve la richiesta è tenuto a consultare un collega e, se questi esprimesse una valutazione di inesistenza dei requisiti di legge, la questione deve essere devoluta a un terzo professionista. Ognuno di questi decisivi passaggi deve essere annotato nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico del richiedente.

Le pratiche che concretano l'aiuto medico a morire possono iniziare solo dopo che siano trascorse 48 ore dalla conferma della volontà, fatta eccezione per il caso in cui questo intervallo determini un incremento delle sofferenze.

Nel corso dell'intera procedura hanno un importante ruolo di supporto l'equipe delle cure palliative, lo psicologo e i servizi sociali.

…L'obiezione di coscienza.

La regolamentazione normativa, da ispirare al modello indicato dall'articolo 19 della legge 194/1978 sull'interruzione volontaria della gravidanza, deve garantire al personale sanitario il diritto di obiezione di coscienza che deve essere dimensionato in termini individuali e non di sistema, evitando che diventi un mezzo per ostacolare o, peggio, impedire l'attuazione dell'aiuto medico a morire.

È utile in questa prospettiva un'opera di sensibilizzazione degli ordini professionali interessati che potrebbero intervenire con una revisione dei loro codici deontologici ispirata alle linee interpretative e ai valori costituzionali ai quali è improntata l'ordinanza n. 2017/2018 della Consulta.

 

Conclusioni

Ogni cosa che riguardi la fine della vita degli esseri umani, soprattutto se questa avvenga in condizioni talmente penose da ostare all'idea personale di esistenza dignitosa e appagante, deve essere considerata con delicatezza e rispetto e non tollera alcuna presa di posizione che pretenda di imporre alla generalità convinzioni individuali o di singoli gruppi.

La Corte costituzionale, con due preziose pronunce, ha ricordato a tutti noi che esistono spazi individuali nei quali l'intervento regolatorio pubblico è ammesso solo come eccezione, quando occorra presidiare beni altrettanto preziosi della libertà di autodeterminazione.

La scelta di porre fine alla propria esistenza, fatta da chi, a causa di gravi, irreversibili e dolorose patologie, ritenga intollerabile proseguirla, si colloca in quegli spazi e nessuno può pretendere di sostituire la propria coscienza e la propria idea di vita a quelle di chi prova su di sé la malattia e la pena che ne è effetto.

Ci sono adesso l'occasione e l'obbligo civile di intervenire su questa materia e si può contare su competenze e contributi – tra questi il documento del gruppo di Biodiritto – che possono rendere più informato e consapevole il dibattito pubblico e privato.

Allo stesso scopo è ispirato questo scritto che, pur non nascondendo la personale convinzione del suo autore, serve soprattutto a offrire ai lettori un'informazione di sintesi e quanto più possibile oggettiva.

Con una speranza: che, nel rispetto di ogni sensibilità, non si dimentichi la natura laica del nostro ordinamento e dell'idea di società di cui è espressione.