x

x

L’azione di riduzione esercitata in via surrogatoria, ex articolo 2900 codice civile

Tulipani
Ph. Fulvia Tilli / Tulipani

Abstract

È prevalente, in giurisprudenza e in dottrina, l’orientamento secondo il quale l’azione di riduzione può essere esercita anche in via surrogatoria, dai creditori del legittimario, i quali possano venire pregiudicati dall’inerzia e dall’inazione di questi, che non agisca per tutelare il proprio diritto alla riserva. Ove il legittimario non abbia già accettato, tuttavia, nasce un problema sul rapporto tra accettazione tacita dell’eredità, e azione di riduzione esercitata, non dal chiamato, ma da un suo creditore.

 

Indice:

1. Riduzione in via surrogatoria?

2. Gli argomenti per la negativa e per l’affermativa

3. Una difficoltà generata dall’orientamento prevalente

 

1. Riduzione in via surrogatoria?

Lo scapestrato Peo è l’unico figlio del facoltoso Creso. Peo conduce vita disordinata, e, via via, accumula un’ingente mole di debiti, che esorbitano largamente il valore attivo del suo patrimonio. Quando Creso muore, e si apre la sua successione, si scopre che egli ha totalmente pretermesso Peo, istituendo eredi universali i due figli di questi, Peuccio e Peuccia. Peo non rinunzia all’azione di riduzione, che gli spetta per ottenere la quota del patrimonio paterno che la legge gli riserva, ma nemmeno esercita tale azione. Peo, insomma, di fronte alla propria totale pretermissione dai diritti ereditari riservatigli dalla legge, rimane inerte.

Possono i creditori di Peo agire in riduzione in suo luogo, in via surrogatoria, ai sensi dell’articolo 2900 codice civile?

La risposta non è pacifica, benché, al riguardo, vi sia un orientamento prevalente in dottrina e, soprattutto, in giurisprudenza. E, come molti sanno, questo orientamento prevalente è per l’affermativa: a fronte dell’inerzia di Peo, dunque, i suoi creditori possono sostituirsi a lui, ex articolo 2900 codice civile, ed esercitare in suo luogo la riduzione delle disposizioni lesive della quota a lui riservata, fino a reintegrarla, così da incrementare l’attivo patrimoniale del proprio debitore, e, di conseguenza, così da aumentare la propria garanzia generale ex articolo 2740 codice civile.

 

2. Gli argomenti per la negativa e per l’affermativa

L’opinione negativa, minoritaria, che esclude la legittimazione surrogatoria alla riduzione in capo ai creditori del legittimario pretermesso, evidenzia, anzitutto, come l’azione di riduzione avrebbe natura personale, e dunque sarebbe incedibile, e sottolinea, poi, l’assenza dei creditori, dal novero dei soggetti legittimati alla riduzione, indicati espressamente all’articolo 557, 1° comma, codice civile solamente nei legittimari e nei loro eredi e aventi causa.

Maggioritaria, tuttavia, è, come si accennava sopra, l’opinione positiva. Gli argomenti, per arrivare questa conclusione, possono sintetizzarsi come segue.

In primo luogo, tanto il diritto alla quota riservata dell’eredità, quanto l’azione a tutela di tale diritto sarebbero trasmissibili e disponibili, come si ricaverebbe, tra l’altro, dalla menzione espressa, all’articolo 557, 1° comma, codice civile, sia degli eredi, sia degli aventi causa del legittimario – vale a dire di soggetti che hanno derivato dal legittimario il diritto alla quota e la tutela di esso – tra i legittimati a proporre l’azione di riduzione.

In secondo luogo, il diritto alla quota riservata sarebbe un diritto di natura patrimoniale, e non un diritto inerente la persona, e la legittimazione surrogatoria ordinaria, fissata all’articolo 2900 codice civile, che ha portata generale, compete ai creditori, salvo eccezioni, riguardo a tutti i diritti patrimoniali del debitore.

In terzo luogo, sarebbe contraddittorio ammettere a esercitare l’azione di riduzione i creditori del defunto, nel caso in cui l’accettazione da parte del legittimario leso sia stata pura e semplice (questo sarebbe il significato dell’articolo 557, 3° comma, codice civile, se letto a contrario), e non i creditori originari del legittimario, benché costoro si siano ormai confusi (per effetto dell’accettazione non beneficiata), con i creditori del de cuius.

Infine, soprattutto secondo la più recente giurisprudenza, i creditori del legittimario potrebbero essere ricondotti nella categoria degli “aventi causa”, legittimati alla riduzione ex articolo 557, 1° comma, codice civile, interpretata estensivamente.

Così, anche recentemente, ha sentenziato la Cassazione (Cass. 16623/2019, con la quale si chiude, nondimeno, una vicenda processuale, nella quale i due giudici di merito avevano negato la legittimazione surrogatoria all’azione di riduzione in capo ai creditori del legittimario inerte. Per l’esperibilità della riduzione in via surrogatoria, cfr., anche: Cass. 3208/1959; T. Savona, 23 marzo 2019; T. Lucca, 2 luglio 2007; T. Cagliari, 14 febbraio 2002).

 

3. Una difficoltà generata dall’orientamento prevalente

Se, in punto di tutela dei creditori, la soluzione maggioritaria ora indicata è senz’altro appagante, essa, nondimeno, pone una questione complessa, allorché il legittimario che è rimasto inerte sia stato del tutto pretermesso, e, dunque, non abbia accettato l’eredità, e non abbia acquistato la qualità di erede già prima dell’esercizio della riduzione da parte dei creditori in surrogatoria (un tale problema, ovviamente, non si presenta nel caso in cui il legittimario che non agisca in riduzione e resti inerte sia soltanto leso, e non pretermesso, o comunque abbia già accettato l’eredità. Non è questa, del resto, la situazione prospettata nel quesito iniziale).

Non pare possibile, difatti, che, per un legittimario che non ha accettato nulla e che non è erede, l’azione di riduzione esercitata in sua vece dai suoi creditori possa valere accettazione dell’eredità, come, viceversa, normalmente accade per l’azione di riduzione.

Anche per tale ragione, un’importante e classica dottrina (Mengoni), nega la possibilità che i creditori esercitino l’azione di riduzione surrogandosi al proprio debitore, quando il debitore/legittimario sia stato del tutto pretermesso.

Escluso che il legittimario non ancora erede, che non agisca personalmente in riduzione, possa divenire erede in conseguenza dell’azione esercitata in sua surroga dai creditori suoi, anche perché mai, in tal caso, sarebbe ravvisabile un’attività possibile al chiamato unicamente in qualità di erede, e, dunque, un’accettazione tacita, una soluzione alla questione, forse, potrebbe rinvenirsi, semplicemente, escludendo che, in questi casi, l’esercizio dell’azione di riduzione (compiuto non dal legittimario, lo si ripete, ma dal suo creditore in via surrogatoria) valga come accettazione tacita dell’eredità. Una “accettazione” che non fa acquistare l’eredità, del resto, già è prevista, proprio per i creditori, dall’articolo 524 codice civile In tale disposizione, come è noto, si prevede la “accettazione” dell’eredità da parte dei creditori del chiamato, allorché questi abbia rinunziato.

Siffatta “accettazione”, sicuramente, non rende i creditori eredi, e li immette nella disponibilità dell’asse unicamente per quanto sia necessario a soddisfare le loro ragioni creditorie. Un effetto, per certi versi, simile, dunque, potrebbe immaginarsi per l’esercizio in via surrogatoria della riduzione, da parte dei creditori del legittimario pretermesso.

Certo, nessuna esplicita indicazione verso una siffatta soluzione pare rinvenibile nella legge, che, anzi, nel testo espresso dell’articolo 557 codice civile sembra risolvere la questione semplicemente escludendo in radice la legittimazione alla riduzione, a chi non sia legittimario, o erede o avente causa di questi.

Ma, ove non si accolga l’idea di un esercizio dell’azione di riduzione che non vale accettazione, si dovrà convenire, che il creditore del legittimario possa surrogarsi al suo debitore, nell’esercizio dell’azione di riduzione, solo qualora questi già sia erede, e non anche quando erede ancora non sia, come sovente accade nel caso di totale pretermissione, poiché, altrimenti, avremmo un chiamato che diviene erede per volontà altrui, il che appare francamente inammissibile.

Letture consigliate:

L. Ferri, Dei legittimari, in Comm. del cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1980, p. 209 ss.;

A. Palazzo, voce Riduzione (azione di), in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, Roma, 1991, p. 1 ss.;

V. Cantelmo, I legittimari, in Successioni e donazioni, a cura di P. Rescigno, vol. I, Padova, 1994, p. 541 ss.;

L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione necessaria, in Tratt. Cicu, Messineo e Mengoni, Milano, 2000, IV ed., p. 242 ss.

A. Albanese, I soggetti che possono chiedere la riduzione, in Fam. pers. succ., 2006, p. 740 ss.;

M. C. Tatarano, L’azione di riduzione, in Diritto delle successioni, a cura di G. Perlingieri e R. Calvo, I, Napoli, 2008, p. 518 ss.

A. Tullio, Azione di riduzione. L’imputazione ex se, in Tratt. successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. III, La successione legittima, Milano, 2009, p. 549 ss.;

A.G. Annunziata, Sull’ammissibilità della legittimazione dei creditori personali del legittimario ad esperire, in via surrogatoria, l’azione di riduzione, in Fam. dir., 2011, p. 217 ss.