Le Corti d’appello nel Gerichtsverfassungsgesetz (ordinamento giudiziario) della RFT

PREMESSA

Le corti d’appello quali sono disciplinate dal Gerichtsverfassungsgesetz (abbreviato GVG), presentano rilevanti differenze rispetto alla disciplina contenuta nell’O.G. italiano. La prima differenza è costituita dal fatto che presso alcune corti d’appello (e, pure, come vedremo, in uno dei prossimi articoli che ci si propone di redigere, presso il Bundesgerichtshof), sono istituiti giudici istruttori (Ermittlungsrichter). E’ prevista anche la facoltà, da parte della amministrazione governativa regionale, di istituire sezioni distaccate di corte d’appello; a queste sezioni possono essere attribuite tutte le competenze delle corti d’appello o soltanto parte di esse.

Notevoli, rispetto alle attribuzioni delle corti d’appello in Italia, sono pure le competenze di giudice di primo grado conferite dal Gerichtsverfassungsgesetz alle corti d’appello germaniche; si tratta (ved. sub II, A) di una serie di reati di particolare gravità.

Da notare è altresì che l’avocazione a sé, da parte del procuratore generale federale, può provocare uno spostamento di competenza in favore della corte d’appello – quale giudice di primo grado – di reati che, di per sé, in primo grado, non sarebbero di competenza della corte d’appello.

Altra particolarità è costituita dalla facoltà, spettante all’autorità governativa regionale, di concentrare i reclami contro le decisioni dei giudici dell’esecuzione presso un’unica corte d’appello (estendendo la competenza di quest’ultima oltre il circondario).

Da notare, infine, è che il numero dei giudici collegiali delle corti di appello – composte, di norma, da tre giudici – può variare nel senso che in caso di particolare complessità del procedimento, i tre componenti del collegio possono essere affiancati da altri due giudici.

Vediamo ora, sinteticamente, quali sono le norme più importanti del Gerichtsverfassungsgesetz che disciplinano la struttura ed il funzionamento delle corti d’appello in Germania.

I Norme generali

A Le corti d’appello sono composte da un presidente, da presidenti di sezione e da altri giudici.

B Presso ciascuna corte d’appello vengono istituite sezioni civili e penali. Nelle sedi delle corti d’appello, nel cui circondario è la sede della amministrazione regionale, sono istituiti giudici istruttori.

C I governi regionali sono autorizzati ad istituire – con regolamento – fuori della sede della corte d’appello, una o più sezioni, civili e penali, con delega, a queste sezioni, di tutte o parte delle competenze proprie della corte d’appello.

D I giudici delle corti d’appello, in caso di impedimento, sono sostituiti da altri componenti della stessa corte. L’applicazione di un giudice alla corte d’appello può essere disposta soltanto a tempo determinato e non può essere revocata prima della scadenza del termine.

II Competenze delle corti d’appello in materia penale

A Alle corti d’appello con sede nel circondario in cui è la sede dell’ amministrazione regionale, spetta la competenza a giudicare in primo grado sui seguenti reati:

1) preparazione di una guerra di aggressione od incitamento alla stessa

2) alto tradimento

3) messa in pericolo della sicurezza esterna dello Stato

4) aggressione contro organi o rappresentanti di uno stato estero

5) reati di violenza contro gli organi costituzionali (federali e regionali)

6) costituzione di associazioni terroristiche con lo scopo di commettere omicidi, reati contro l’umanità o crimini di guerra

7) mancata denuncia dei reati di: preparazione di una guerra di aggressione, alto tradimento, messa in pericolo della sicurezza esterna, falsificazione di monete e titoli, omicidio, crimini contro l’umanità, tratta di persone con fini di sfruttamento sessuale o della capacità lavorativa, rapina, estorsione con uso di violenza contro persone, incendio.

B Inoltre le corti d’appello, qualora il procuratore generale federale, in considerazione della particolare importanza del caso, avochi a sé il procedimento, sono competenti a giudicare in primo grado dei seguenti reati:

1) messa in pericolo dello Stato democratico

2) messa in pericolo della difesa nazionale

3) costituzione di un’associazione per delinquere o partecipazione alla stessa

4) costituzione di un’associazione terroristica all’estero

5) sequestro di persona

6) messa in pericolo della sicurezza di truppe della NATO di stanza in Germania.

C Nei casi sub A e B in cui sussiste la competenza delle corti d’appello, le stesse decidono sui reclami contro i provvedimenti dei giudici istruttori presso le corti d’appello

III Competenze in materia di appelli penali

A Sussiste la competenza delle corti d’appello quale giudice del gravame in materia penale:

1) qualora venga proposta “Revision” contro sentenze del giudice di primo grado, se con la “Revision” si deduce esclusivamente una violazione di legge [La “Revision”, secondo il codice di procedura penale tedesco, è ammissibile unicamente qualora nell’ impugnata sentenza sia riscontrabile una violazione di legge (omessa applicazione di una norma od errata applicazione della stessa)];

2) qualora venga proposto reclamo contro decisioni dei giudici penali, se non è prevista espressamente la competenza del Bundesgerichtshof (Cassazione);

3) nel caso di reclamo contro decisioni del giudice dell’esecuzione.

Se nell’ambito della stessa regione sono istituite più corti d’appello, l’amministrazione regionale, con regolamento, può disporre che i reclami contro le decisioni del giudice dell’esecuzione siano decisi da un’unica corte d’appello (competente, allora, per più circondari), qualora si ritenga che, per effetto della concentrazione delle decisioni presso un’unica sede, si possa ottenere maggiore celerità nella definizione dei procedimenti.

IV Composizione dei collegi

Le decisioni delle corti d’appello vengono prese da collegi composti da tre membri a meno che non ricorra uno dei casi – tassativamente previsti – in cui al posto del collegio, la decisione è di competenza del giudice monocratico.

Il collegio è composto di cinque membri nel caso in cui la corte d’appello, quale giudice di primo grado, decide sul rinvio a giudizio. In occasione della decisione sul rinvio a giudizio, il collegio può decidere che il giudice, dinanzi al quale si svolge il dibattimento, è composto, anziché da tre membri, da cinque membri se, in considerazione della complessità del procedimento, appare necessaria la cooperazione di altri due membri. Le decisioni sulla sussistenza di una condizione di procedibilità, sono di spettanza del collegio competente per il dibattimento. In caso di rinvio da parte del giudice della “Revision”, la corte competente per il giudizio di rinvio, può nuovamente statuire se il collegio è composto da tre o da cinque membri.

PREMESSA

Le corti d’appello quali sono disciplinate dal Gerichtsverfassungsgesetz (abbreviato GVG), presentano rilevanti differenze rispetto alla disciplina contenuta nell’O.G. italiano. La prima differenza è costituita dal fatto che presso alcune corti d’appello (e, pure, come vedremo, in uno dei prossimi articoli che ci si propone di redigere, presso il Bundesgerichtshof), sono istituiti giudici istruttori (Ermittlungsrichter). E’ prevista anche la facoltà, da parte della amministrazione governativa regionale, di istituire sezioni distaccate di corte d’appello; a queste sezioni possono essere attribuite tutte le competenze delle corti d’appello o soltanto parte di esse.

Notevoli, rispetto alle attribuzioni delle corti d’appello in Italia, sono pure le competenze di giudice di primo grado conferite dal Gerichtsverfassungsgesetz alle corti d’appello germaniche; si tratta (ved. sub II, A) di una serie di reati di particolare gravità.

Da notare è altresì che l’avocazione a sé, da parte del procuratore generale federale, può provocare uno spostamento di competenza in favore della corte d’appello – quale giudice di primo grado – di reati che, di per sé, in primo grado, non sarebbero di competenza della corte d’appello.

Altra particolarità è costituita dalla facoltà, spettante all’autorità governativa regionale, di concentrare i reclami contro le decisioni dei giudici dell’esecuzione presso un’unica corte d’appello (estendendo la competenza di quest’ultima oltre il circondario).

Da notare, infine, è che il numero dei giudici collegiali delle corti di appello – composte, di norma, da tre giudici – può variare nel senso che in caso di particolare complessità del procedimento, i tre componenti del collegio possono essere affiancati da altri due giudici.

Vediamo ora, sinteticamente, quali sono le norme più importanti del Gerichtsverfassungsgesetz che disciplinano la struttura ed il funzionamento delle corti d’appello in Germania.

I Norme generali

A Le corti d’appello sono composte da un presidente, da presidenti di sezione e da altri giudici.

B Presso ciascuna corte d’appello vengono istituite sezioni civili e penali. Nelle sedi delle corti d’appello, nel cui circondario è la sede della amministrazione regionale, sono istituiti giudici istruttori.

C I governi regionali sono autorizzati ad istituire – con regolamento – fuori della sede della corte d’appello, una o più sezioni, civili e penali, con delega, a queste sezioni, di tutte o parte delle competenze proprie della corte d’appello.

D I giudici delle corti d’appello, in caso di impedimento, sono sostituiti da altri componenti della stessa corte. L’applicazione di un giudice alla corte d’appello può essere disposta soltanto a tempo determinato e non può essere revocata prima della scadenza del termine.

II Competenze delle corti d’appello in materia penale

A Alle corti d’appello con sede nel circondario in cui è la sede dell’ amministrazione regionale, spetta la competenza a giudicare in primo grado sui seguenti reati:

1) preparazione di una guerra di aggressione od incitamento alla stessa

2) alto tradimento

3) messa in pericolo della sicurezza esterna dello Stato

4) aggressione contro organi o rappresentanti di uno stato estero

5) reati di violenza contro gli organi costituzionali (federali e regionali)

6) costituzione di associazioni terroristiche con lo scopo di commettere omicidi, reati contro l’umanità o crimini di guerra

7) mancata denuncia dei reati di: preparazione di una guerra di aggressione, alto tradimento, messa in pericolo della sicurezza esterna, falsificazione di monete e titoli, omicidio, crimini contro l’umanità, tratta di persone con fini di sfruttamento sessuale o della capacità lavorativa, rapina, estorsione con uso di violenza contro persone, incendio.

B Inoltre le corti d’appello, qualora il procuratore generale federale, in considerazione della particolare importanza del caso, avochi a sé il procedimento, sono competenti a giudicare in primo grado dei seguenti reati:

1) messa in pericolo dello Stato democratico

2) messa in pericolo della difesa nazionale

3) costituzione di un’associazione per delinquere o partecipazione alla stessa

4) costituzione di un’associazione terroristica all’estero

5) sequestro di persona

6) messa in pericolo della sicurezza di truppe della NATO di stanza in Germania.

C Nei casi sub A e B in cui sussiste la competenza delle corti d’appello, le stesse decidono sui reclami contro i provvedimenti dei giudici istruttori presso le corti d’appello

III Competenze in materia di appelli penali

A Sussiste la competenza delle corti d’appello quale giudice del gravame in materia penale:

1) qualora venga proposta “Revision” contro sentenze del giudice di primo grado, se con la “Revision” si deduce esclusivamente una violazione di legge [La “Revision”, secondo il codice di procedura penale tedesco, è ammissibile unicamente qualora nell’ impugnata sentenza sia riscontrabile una violazione di legge (omessa applicazione di una norma od errata applicazione della stessa)];

2) qualora venga proposto reclamo contro decisioni dei giudici penali, se non è prevista espressamente la competenza del Bundesgerichtshof (Cassazione);

3) nel caso di reclamo contro decisioni del giudice dell’esecuzione.

Se nell’ambito della stessa regione sono istituite più corti d’appello, l’amministrazione regionale, con regolamento, può disporre che i reclami contro le decisioni del giudice dell’esecuzione siano decisi da un’unica corte d’appello (competente, allora, per più circondari), qualora si ritenga che, per effetto della concentrazione delle decisioni presso un’unica sede, si possa ottenere maggiore celerità nella definizione dei procedimenti.

IV Composizione dei collegi

Le decisioni delle corti d’appello vengono prese da collegi composti da tre membri a meno che non ricorra uno dei casi – tassativamente previsti – in cui al posto del collegio, la decisione è di competenza del giudice monocratico.

Il collegio è composto di cinque membri nel caso in cui la corte d’appello, quale giudice di primo grado, decide sul rinvio a giudizio. In occasione della decisione sul rinvio a giudizio, il collegio può decidere che il giudice, dinanzi al quale si svolge il dibattimento, è composto, anziché da tre membri, da cinque membri se, in considerazione della complessità del procedimento, appare necessaria la cooperazione di altri due membri. Le decisioni sulla sussistenza di una condizione di procedibilità, sono di spettanza del collegio competente per il dibattimento. In caso di rinvio da parte del giudice della “Revision”, la corte competente per il giudizio di rinvio, può nuovamente statuire se il collegio è composto da tre o da cinque membri.