Link e copyright: quando è necessario il consenso
Indice:
1. Il caso VG Bild‑Kunst v. SPK e la questione sui link automatici
2. La disciplina normativa
3. La giurisprudenza UE
4. La critica dell’Avvocato generale UE
5. Le conclusioni dell’Avvocato
1. Il caso VG Bild‑Kunst v. SPK e la questione sui link automatici
È attualmente all’attenzione del giudice europeo un caso (Causa C – 392/19) riguardante i rapporti tra link automatici e diritto d’autore, la cui soluzione sarà di sicuro interesse per ogni utente del web.
La controversia nasce in Germania e coinvolge una società di gestione collettiva dei diritti d’autore, la VG Bild-Kunst, e la società incaricata della gestione della Biblioteca Digitale della cultura e la conoscenza tedesca (DBB), la SPK.
Le parti trattavano per la stipulazione un contratto di licenza d’uso in forza del quale la VG Bild-Kunst autorizzava la SPK a pubblicare sulla vetrina digitale della biblioteca miniature raffiguranti le immagini del catalogo di opere protette e gestite dalla stessa VG Bild-Kunst, a condizione che il licenziatario si impegnasse ad adottare, nell’utilizzo delle opere e dei materiali protetti di cui al contratto, misure tecnologiche efficaci contro il framing da parte di terzi.
Il framing può essere genericamente definito come una tecnica di collegamento ipertestuale che consente di inserire una risorsa esterna all’interno della struttura grafica del sito che si sta visionando, permettendo comunque all’utente di mantenere un collegamento con il sito originario cliccando sul link.
Ritenendo questa clausola irragionevole, la SPK ricorreva al giudice tedesco lamentando la violazione del diritto interno, il quale impone alle società di gestione collettiva di concedere a chiunque ne faccia richiesta, a condizioni ragionevoli, una licenza d’uso dei diritti di cui è stata affidata loro la gestione. Dato che il giudizio di ragionevolezza della clausola impone di bilanciare gli interessi delle parti (autori e licenziatario), la Cassazione tedesca rinviava, in via pregiudiziale, al giudice europeo la questione sul se l’incorporazione mediante framing nel sito Internet di un terzo di un’opera disponibile, con il consenso del titolare dei diritti, su altro sito Internet costituisca una comunicazione al pubblico dell’opera qualora essa eluda le misure di protezione contro il framing adottate dal titolare dei diritti o imposte da quest’ultimo al licenziatario.
In caso di risposta affermativa, i membri di VG Bild-Kunst avrebbero infatti il diritto a pretendere l’inserimento della suddetta clausola nel contratto di licenza, espressamente riconosciuto all’art. 6 Direttiva 2001/29/CE, e quindi essa si dovrebbe ritenere una condizione ragionevole, necessariamente permessa dal diritto interno. In caso di risposta negativa, siccome la pubblicazione mediante il link (framing) non integrerebbe tecnicamente una comunicazione per la normativa UE, la pretesa di apporre una clausola di adozione di misure di protezione in capo al licenziatario non troverebbe copertura nel diritto dell’Unione e potrebbe dunque essere ritenuta irragionevole per il diritto tedesco.
2. La normativa di riferiment
Relativamente alla materia della comunicazione al pubblico, la fonte normativa UE principale a cui fare riferimento è la Direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
L’articolo 3 stabilisce che “Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”. Detto altrimenti, la disposizione riconosce all’autore l’esclusività del diritto di comunicazione al pubblico.
L’articolo 6 riconosce il diritto dei titolari, anche negli accordi con altre parti interessate, di adottare misure di protezione tecnologiche dell’opera per l’evidente ragione di prevenire violazioni del diritto d’autore.
3. Giurisprudenza UE
I giudici dell’Unione hanno già avuto modo di confrontarsi sul tema dei rapporti tra collegamenti ipertestuali e diritto di copyright in importanti pronunce, come ricordano le conclusioni dell’Avvocato Generale Maciej Szpunar.
Riassumendo brevemente la giurisprudenza in materia, la Corte ha rilevato come, sebbene un collegamento ipertestuale costituisce certamente un atto di comunicazione, in quanto il link offre agli utenti un accesso diretto all’opera, nel caso di un’opera disponibile, già liberamente accessibile su un sito Internet, il pubblico destinatario del collegamento ipertestuale posto su un altro sito non costituisce un pubblico nuovo rispetto a quello della comunicazione iniziale, non potendosi quindi parlare di una “comunicazione” nel senso tecnico previsto dalla Direttiva 2001/29.
La Corte ha infatti considerato che il pubblico destinatario della comunicazione iniziale è costituito da tutti i potenziali visitatori di un sito Internet liberamente accessibile, vale a dire da tutti gli utenti di Internet. Pertanto, tutti questi utenti dovevano essere stati presi in considerazione dal titolare dei diritti d’autore al momento della comunicazione iniziale. Il Giudice ha quindi concluso che il fatto di inserire in un sito Internet un collegamento ipertestuale (un «collegamento cliccabile» secondo la terminologia utilizzata dall’organo giudicante) verso un’opera protetta dal diritto d’autore, già liberamente accessibile su Internet, non necessita di una autorizzazione del titolare dei diritti d’autore su tale opera.
La situazione potrebbe essere diversa solo nell’evenienza in cui il collegamento consentisse di eludere misure restrittive dell’accesso all’opera sul sito originale, nel qual caso tale collegamento avrebbe l’effetto di ampliare il pubblico della comunicazione iniziale e di renderla accessibile a un pubblico nuovo.
In base a quanto esposto, è configurabile una comunicazione ex Direttiva 2001/29/CE solo nei casi in cui il collegamento ipertestuale renda l’opera disponibile ad un pubblico nuovo. Solo in queste circostanze chi voglia utilizzare l’opera deve ottenere specifica autorizzazione dal titolare del diritto d’autore.
In un secondo momento, la Corte ha precisato che l’analisi sopra descritta si applica solo nel caso in cui la comunicazione iniziale dell’opera sia stata effettuata con l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore. In caso contrario, il link si considera una comunicazione al pubblico se l’utente che lo ha inserito è al corrente, o era tenuto ad esserlo, del fatto che tale collegamento conduce a un’opera messa a disposizione del pubblico senza l’autorizzazione richiesta dal diritto d’autore. Qualora tale utente agisca a scopo di lucro, la Corte ritiene tale conoscenza relativamente presumibile.
4. La critica dell’Avvocato Generale
Nelle sue conclusioni generali, l’Avvocato Generale propone alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale utilizzando un’interpretazione evolutiva e che differenzi le ipotesi di “collegamenti cliccabili” da quelle di “collegamenti automatici”.
Egli infatti sottolinea come la Corte faccia condivisibilmente riferimento alla messa a disposizione dell’opera ad un pubblico nuovo al fine di qualificare l’utilizzo del link come comunicazione. Ciò che non può condividersi, a detta dell’Avvocato, è il ritenere che ogni tipologia di collegamento ipertestuale presenti identiche caratteristiche e che, di conseguenza, non comporti la fruibilità dell’opera da parte di un nuovo bacino di utenti.
Senza addentrarsi nella tecnicità di forme, esistono forme di link (come è il framing) che mantengono vivo e manifesto per l’utente il collegamento con il sito originario dell’elemento collegato, quand’anche il contenuto (pagina internet, immagine, file audio/video ecc.) sia visualizzabile all’interno di un’altra pagina web. Tali utenti vengono così a rappresentare il pubblico di tale sito, vale a dire il pubblico che è stato preso in considerazione dal titolare dei diritti d’autore al momento della messa a disposizione dell’opera.
In questa circostanza, il link non dà dunque luogo alla necessità di un’autorizzazione supplementare da richiedersi al titolare dei diritti d’autore, in quanto, rivolgendosi al pubblico già preso in considerazione dallo stesso al momento della messa a disposizione iniziale, chiunque voglia utilizzarlo è “coperto” dalla comunicazione iniziale dell’opera compiuta (o autorizzata) dal titolare stesso. Tutti questi link dovrebbero rientrare nella categoria dei “collegamenti cliccabili” e la messa a disposizione dell’opera a cui si riferiscono non integrerebbe una comunicazione ai sensi del diritto europeo.
Ciò non vale però per ogni forma di collegamento ipertestuale. L’Avvocato ravvisa come l’evoluzione tecnologica del codice HTLM abbia portato all’elaborazione di link che consentono di inserire su una pagina Internet una risorsa (protetta dal diritto d’autore) senza che per l’utente vi sia alcuna differenza tra il contenuto ed il sito su cui viene riprodotto.
In altre parole, lo spettatore non percepisce più alcun legame tra l’opera ed il sito originario su cui è stata caricato, essendo quindi portato a ritenere che essa faccia parte della pagina sulla quale la risorsa è stata riproposta. Tale condotta, secondo l’Avvocato, non è funzionalmente diversa da quella di chi, piuttosto che linkare il contenuto, lo scarichi sul proprio server per riprodurlo al proprio pubblico. Essendo quest’ultima una chiara violazione del diritto d’autore, non si comprende perché le due situazioni debbano trattarsi diversamente.
Così, secondo le argomentazioni dell’Avvocato, il pubblico che gode dell’opera grazie ad un collegamento automatico non dovrebbe essere considerato in alcun modo come costituente il pubblico del sito originario dell’opera. Esso dovrà essere considerato solo come pubblico del sito riproponente, bacino di utenza autonomo rispetto a quello del sito autorizzato a pubblicare il contenuto. Questa forma di messa a disposizione dell’opera mediante link automatici dovrebbe dunque considerarsi una comunicazione in forza della Direttiva 2001/29/CE e di conseguenza, in quanto veicolante l’opera ad un pubblico nuovo, soggetta ad autorizzazione del titolare del copyright.
5. Le conclusioni dell’Avvocato
L’analisi critica dell’Avvocato giunge naturalmente alla formulazione delle seguenti proposte:
- L’articolo 3 della Direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che costituisce una comunicazione al pubblico il fatto di incorporare, in una pagina Internet, opere protette dal diritto d’autore messe a disposizione del pubblico in modo liberamente accessibile con l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore su altri siti Internet, in maniera tale che dette opere siano automaticamente visualizzate su tale pagina non appena questa viene aperta, senza alcuna azione supplementare da parte dell’utente (cd. collegamenti automatici);
- Non costituisce una comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione dell’opera mediante la tecnica del framing, dato che essa rende manifesto all’utente il collegamento dell’opera rispetto al sito web in cui il titolare ne ha autorizzato la pubblicazione;
- Le misure tecnologiche di protezione contro l’incorporazione costituiscono “efficaci misure di protezione” secondo l’articolo 6 della Direttiva 2001/29 solo se tale incorporazione avviene mediante collegamenti automatici.
In attesa di vedere se l’interpretazione evolutiva proposta dall’Avvocato sarà accolta, le sue conclusioni sono consultabili (in lingua italiana) al presente link, scrupolosamente cliccabile e non automatico.