L’omicidio colposo stradale e le lesioni personali colpose stradali alla luce dei fondamenti del diritto penale

Il tramonto delle categorie giuridiche e la nuova Era del diritto penale
L’omicidio colposo stradale e le lesioni personali colpose stradali alla luce dei fondamenti del diritto penale
L’omicidio colposo stradale e le lesioni personali colpose stradali alla luce dei fondamenti del diritto penale

Abstract:

Un diritto che possa continuare ad esprimersi in modo dinamico e vigoroso non può prescindere da una oculata scelta della tecnica legislativa. Ciò che conferisce al diritto nostrano una silhouette dinamica è, in particolare, il pervasivo uso delle categorie giuridiche. Mutevoli anche quando restano formalmente immutate.

Tale andamento è riscontrabile precipuamente in una recente Legge che ha inserito nel corpo del codice penale due nuovi reati: l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali. Questi hanno sostituito i pregressi elementi circostanziali accessori ai reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose con altrettanti nuovi reati autonomi che si pongono in rapporto di specialità con i rispettivi delitti colposi comuni.

La scelta del Legislatore di optare per una resa autonoma di tali fattispecie attiene ad un’opzione di carattere politico-criminale ed in quanto tale sindacabile solo politicamente, ma per quel che qui interessa rimane da evidenziare come sarebbe risultato bastevole allargare le ipotesi di aggravanti speciali ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose per addivenire al medesimo risultato, senza scomodare la categoria del delitto colposo creando un reato specifico.

Così oggi il nostro codice penale contempla due ipotesi specifiche di delitto colposo che pongono dubbi circa la loro tenuta all’interno della categoria generale dei delitti colposi in quanto si differenziano dalle relative norme generali solo dal punto di vista circostanziale, rimanendo immutate le pene edittali del reato base e, cosa importantissima, l’oggetto giuridico.

1. Introduzione: le categorie giuridiche

Il diritto italiano, in conformità con il pensiero ottocentesco (del periodo post-rivoluzionario francese), è pervaso da una specificità che ne delinea lo stile affrancandolo da prolissi meccanismi descrittivi, che ne appesantirebbero ingiustificatamente la portata e la conseguente applicazione generalizzata, tipica di un ordinamento democratico.

Ciò che conferisce al diritto nostrano una silhouette dinamica è, in particolare, il pervasivo uso delle categorie giuridiche. Mutevoli anche quando restano formalmente immutate: aperte, flessibili. Poste a tutela e garanzia di beni ed interessi giuridici mutevoli.

Una categoria, generalmente intesa, è una classe di concetti e pensieri logici; nel diritto la categoria è spesso frutto di un complesso percorso di ragionamento, in grado di racchiuderne sinteticamente altri, potendo così essere di sostegno a conclusioni che risultino essere meno complicate di quanto lo sarebbero se la categoria all’uopo utilizzata non esistesse.

La “categoria giuridica” è una species del genus “categoria” che si avvinghia all’interprete offrendo ausilio nel suo percorso verso la risoluzione di conflitti tra norme o tra persone.

Il diritto penale è terreno fertile per saggiare la funzione delle categorie giuridiche. Poste a fondamento del diritto stesso occupano la gran parte del codice penale, cosicché risulta pressoché impossibile affrontare una lettura organica ed approfondita della materia penalistica, luogo di intreccio tra forza statale e libertà personale, senza possedere la conoscenza delle categorie in esso esplicate e da esso utilizzate.

 

2. Il decadimento delle categorie nella tecnica di normazione

La tecnica normativa privilegiata dal Legislatore penale è quella c.d. sintetica, per la quale si fa uso di elementi di fonte esterna rispetto alla fattispecie, così da non dover specificare e descrivere tutte le possibili implicazioni che una norma può avere su di un fatto reale (distinguendosi, così, dalla tecnica normativa c.d. descrittiva). Lo stesso concetto di normazione sintetica è esplicitato dall’uso delle categorie giuridiche, che permettono una sorta di sintesi di postulati giuridici.

Dalle legislazioni di emergenza degli anni ‘70 fino ad oggi si è assistito ad un proliferare di scelte di compromesso tra le garanzie giuridiche e le necessità punitive incombenti (si pensi alla legislazione antiterrorismo ed antimafia). Ulteriori necessità stanno portando oggi ad uno svuotamento delle categorie a vantaggio di pseudo istanze sociali che potrebbero trovare ristoro nelle categorie stesse, ma che si preferisce rendere destinatarie di nuove opzioni normative che si pongono incoerentemente nel sistema ordinamentale.

3. Il caso dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali

Tale andamento è riscontrabile precipuamente in una recente Legge che ha inserito nel corpo del codice penale due nuovi reati.

La Legge 23 marzo 2016, n. 41, denominata “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”, ha disposto la soppressione degli incisi, agli articoli 589 e 590 del codice penale, che si riferivano alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ed il conseguente inserimento di un articolo 589bis, denominato “Omicidio stradale”, e di un nuovo articolo 590bis, denominato “Lesioni personali stradali gravi o gravissime”.

All’articolo 589bis cp (Omicidio stradale) si legge:

“Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto”.

All’Articolo 590bis cp (Lesioni personali stradali gravi e gravissime) si legge:

“Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette”.

Ognuna delle nuove norme descrive sette fattispecie speciali, speculari l’una all’altra, che hanno sostituito i pregressi elementi circostanziali accessori ai reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose con altrettanti nuovi reati autonomi che si pongono in rapporto di specialità con i rispettivi delitti colposi comuni (degli articoli 589 e 590 codice penale) e perciò risultano di prevalente applicazione ove ne ricorrano gli elementi richiesti dalle fattispecie.

Dal punto di vista prasseologico resta da segnalare l’evidente confusione fatta dal Legislatore in punto di considerazione o meno delle ipotesi di nuovo conio quali circostanze o reati autonomi.

Infatti il Legislatore del 2016, dopo aver inserito le circostanze aggravanti specifiche degli articoli 589ter e 590ter (rispettivamente: “Fuga del conducente in caso di omicidio stradale” e “Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali”) ha voluto specificare, all’articolo 590 quater (“Computo delle circostanze”) che le circostanze aggravanti dell’omicidio stradale e delle lesioni personali colpose stradali sono da reputare prevalenti salvo ricorrano quelle degli articoli 98 e 114 codice penale (rispettivamente “Minore degli anni diciotto” ,che specifica l’imputabilità in riferimento all’età del reo e “Circostanze attenuanti” del concorso di persone nel reato), nominando tra gli elementi accessori aggravatori del reato anche e specificamente i commi 2, 3, 4, 5, 6 dell’articolo 589 codice penale e dell’articolo 590 bis senza considerare che i commi 2, 3, 4 e 5 di entrambe le norme sono da considerare, seguendo la teoria che privilegia il dato letterale e quella che tiene da conto l’oggetto giuridico, specifiche fattispecie autonome di reato e quindi neppure si sarebbe posto un problema di bilanciamento con altre circostanze attenuanti.

Oltretutto il previgente articolo 590bis codice penale, che si riferiva al “Computo delle circostanze” prima della riforma del 2016, faceva riferimento alle effettive circostanze degli articoli 589 e 590, senza creare confusione sul punto, rendendole prevalenti in caso di concorso con altre circostanze attenuanti diverse da quelle degli articoli 98 e 114 cp; il Legislatore avrebbe ben potuto riportare questi contenuti all’attuale articolo 590quater evitando di incorrere nell’assurdo logico che pervade la norma.

 

4. Le categorie del delitto colposo e delle circostanze

Oltre le questioni ora affrontate, che rilevano in punto di logica normativa, si deve segnalare un ulteriore problema che è in collegamento con quanto riferito nella prima parte di questo scritto. Un problema di carattere, appunto, categoriale.

La scelta del Legislatore di optare per una resa autonoma di tali fattispecie attiene ad un’opzione di carattere politico-criminale ed in quanto tale sindacabile solo politicamente, ma per quel che qui interessa rimane da evidenziare come sarebbe risultato bastevole allargare le ipotesi di aggravanti speciali ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose per addivenire al medesimo risultato, senza scomodare la categoria del delitto colposo creando un reato specifico.

Unico risultato è l’aumento di pena in caso di reato stradale aggravato. Che è oggi sanzionato con pene più severe di quanto lo sarebbe stato con la precedente normativa (che avrebbe imposto il computo di circostanze che oggi sono reati autonomi). Oltre che le conseguenze in punto di nesso psichico, dovendosi ricostruire e provare la colpa specifica del conducente, di luogo del commesso delitto (anche se la differenza con i vecchi articoli 589 e 590 cp è puramente scolastica), di prescrizione.

Così oggi il nostro codice penale contempla due ipotesi specifiche di delitto colposo che pongono dubbi circa la loro tenuta all’interno della categoria generale dei delitti colposi in quanto si differenziano dalle relative norme generali solo dal punto di vista circostanziale, rimanendo immutate le pene edittali del reato base e, cosa importantissima, l’oggetto giuridico.

 

5. Il delinquente stradale

L’oggetto giuridico è pur sempre costituito dalla vita e dalla salute, tutelati come diritto individuale, supremo e personalissimo, oltre che come interesse della collettività (articolo 32 Cost.); così l’offesa è costituita dalla distruzione della vita e dalla lesione dell’integrità psico-fisica.

Il delinquente stradale risulta essere, in ultima analisi, un sorvegliato particolare oggetto di un diritto penale specifico e non speciale, frutto di un’emergenza sociale costituita dalla rilevanza degli infortuni stradali, che costituiscono la maggior parte degli omicidi colposi. Inoltre si è così voluta scongiurare l’incombenza di un’avvertita pericolosità delle infrazioni stradali, che comporta spesso il mitigare delle pene in rapporto all’identificazione che la società opera verso l’autore del reato e non nei confronti della vittima (Mantovani: Diritto penale, Parte speciale, Delitti contro la persona, CEDAM, Vicenza, 2016, p.112-113).

Quanto detto, però, non vuole e non può portare ad una critica di costituzionalità delle norme, che sembrano anzi essere coerenti con i principi di offensività, tassatività, precisione e proporzionalità. Si vuole soltanto approfondire, nel solco della recente Legge in commento, la questione del rischio che comportano tali scelte politico-criminali, che si crede debbano essere sempre improntate ai principi costituzionali, ma anche rispettose di una tecnica logico-legislativa che tenga nel dovuto conto le categorie giuridiche, che rendono il diritto penale, estrema ratio del sistema sanzionatorio, comprensibile e lineare. Coerente con i principi di conoscenza e conoscibilità delle Leggi, come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 364 del 24/03/1988.

Cosa se non l’uso corretto delle categorie giuridiche, quali classi di concetti pregnanti, potrebbe rendere il sistema penale libero da preconcetti e scevro da pericoli di ingiustizia?