L’uso legittimo delle armi - breve esposizione della legislazione austriaca

A Premessa

L’uso delle armi da parte della polizia federale e dei corpi di polizia municipali, è regolata da una legge federale emanata nel marzo del 1969, entrata in vigore l’1.9.1969 e successivamente modificata per effetto di interventi legislativi del 1974, 1999, 2004 e 2006. Questa legge - che ha abrogato il paragrafo 12 della legge 25.12.1894 che disciplinava la materia per oltre sette decenni - nella stesura della quale si è tenuto conto, come vedremo, di alcuni principi contenuti nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1950 e del Protocollo addizionale firmato a Parigi il 20.3.1952), è molto dettagliata e regola l’uso delle armi in genere (parte 1^), distingue le stesse secondo il loro tipo, ne regola le modalità di impiego e detta una disciplina particolare per il loro uso nei casi in cui è prevedibile un pericolo per la vita delle persone (parte II^).

La differenza di maggior rilievo rispetto alla normativa italiana, è costituita dal fatto che secondo la legislazione austriaca, l’uso delle armi è consentito anche al fine di impedire la fuga di una persona, della quale si è proceduto legittimamente al fermo, qualora il ricorso a mezzi di coazione meno rischiosi (per l’incolumità delle persone) si prospetti inefficace e se vi è proporzionalità tra gli effetti prevedibili dell’uso delle armi ed il risultato che l’agente – nel compimento dell’attività di servizio – si è prefisso di conseguire.

B Casi in cui è consentito l’uso delle armi

La polizia federale ed i corpi di polizia municipali, nell’espletamento della loro attività di servizio, sono autorizzati ad usare le armi in dotazione:

1) in caso di difesa legittima

2) al fine di vincere la resistenza opposta al compimento di una legittima attività di servizio

3) al fine di procedere legittimamente all’arresto di una persona

4) allo scopo di impedire la fuga di una persona legittimamente fermata.

C Armi di servizio

Sono considerate armi di servizio ai fini della legge federale del 1969:

1) gli sfollagente

2) i gas lacrimogeni e le altre sostanze simili che provocano soltanto una breve e temporanea compromissione dello stato di salute della persona, nei confronti della quale vengono impiegati

3) gli idranti

4) le armi da sparo assegnate ai suddetti corpi di polizia per l’espletamento del loro servizio.

L’uso delle armi è consentito soltanto nei casi in cui l’adozione di mezzi inoffensivi o meno offensivi – come per esempio l’uso della coazione fisica o l’uso delle manette – si appalesano inadeguate o privo di effetto.

Qualora sia possibile l’adozione di più mezzi di coazione, è consentito soltanto il ricorso a quello che, nella situazione concreta, si appalesa il meno offensivo, ma comunque idoneo alla realizzazione dello scopo prefisso.

D L’uso delle armi contro persone

L’uso delle armi contro persone è consentito al solo fine di impedire un comportamento aggressivo delle stesse, di vincerne la resistenza o di evitarne la fuga. Nei casi di impiego delle armi allo scopo di vincere la resistenza opposta ad un legittimo atto di servizio, di procedere ad un legittimo arresto o di impedire la fuga di una persona legittimamente fermata, il prevedibile danno alla persona deve essere proporzionato al risultato che si prefigge colui che fa ricorso all’uso delle armi.

Chi ricorre all’uso delle armi è obbligato, nell’impiego delle medesime, ad evitare, nei limiti del possibile, danni a persone e/o a cose. Contro persone, il ricorso all’uso delle armi, è lecito soltanto qualora lo scopo prefisso non possa essere ottenuto con l’impiego delle armi contro cose (per esempio, colpi di pistola contro le ruote di un’autovettura per fermarla).

E L’uso di armi che comporta rischi per la vita umana

L’impiego di armi (da parte degli appartenenti ai corpi di polizia) contro persone che comporta rischi per la vita umana, è consentito esclusivamente:

1) nei casi in cui un appartenente ad un corpo di polizia agisce al fine di difendere una persona

2) per reprimere una sommossa ( ved. art. 2, 2^ comma, lett. c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali)

3) al fine di procedere al fermo di una persona o per impedire la fuga di una persona che ha commesso un reato doloso, per il quale è prevista la pena detentiva superiore ad un anno ed a carico della quale sussistono gravi indizi in ordine alla commissione di un reato di tal genere, se la persona è socialmente pericolosa.

L’uso di armi, se esso può comportare rischi per la vita umana, deve essere preceduto da un esplicito avvertimento in tal senso; avvertimento che deve essere chiaramente percepibile da colui, nei cui confronti l’arma verrà impiegata. Nei confronti di un assembramento di persone, l’avvertimento deve essere ripetuto oppure deve essere preceduto da un colpo sparato in aria.

L’uso di armi con prevedibili conseguenze per la vita delle persone, è consentito soltanto qualora da ciò non derivi pericolo a persone estranee all’intervento di polizia, fatta eccezione per il caso in cui l’impiego di armi si prospetta inevitabile al fine di impedire che un assembramento di persone commetta azioni violente in conseguenza delle quali viene messo in pericolo – direttamente o indirettamente – la sicurezza di persone estranee.

Nei casi di indisponibilità di un’arma di servizio, è consentito l’uso di altre armi o mezzi con effetti analoghi all’impiego di un’arma, ma sempre con osservanza delle disposizioni che disciplinano l’uso delle armi.

F Unità cinofile

L’impiego di cani contro persone è consentito:

1) in caso di difesa legittima

2) al fine di vincere la resistenza attiva contro il compimento di un atto d’ufficio da parte della polizia

3) per ottenere l’arresto legittimo di una persona o al fine di impedire la fuga di una persona legittimamente fermata che ha commesso reati dolosi punibili con la pena detentiva superiore ad un anno o a carico della quale sussistono gravi indizi di aver commesso reati di tal genere e che è socialmente pericolosa.

G L’uso di armi da parte di reparti di polizia

L’uso di armi da parte di un reparto di polizia schierato è ammesso esclusivamente previo ordine impartito – al comandante del reparto – dal preposto alla sicurezza o da un suo delegato.

L’ordine può essere impartito soltanto dopo aver sentito il comandante e nell’impartire l’ordine, deve essere specificato il tipo di arma da impiegare. Competente a dare l’ordine al reparto e a farlo eseguire, è il comandante del reparto. La disposizione ora illustrata lascia impregiudicato il diritto alla legittima difesa da parte del singolo appartenente al reparto.

La decisione in ordine all’impiego delle armi (e del tipo di arma) spetta al solo comandante del reparto nei casi in cui il preposto alla sicurezza non è in grado di impartire l’ordine tempestivamente.

L’uso di armi da parte di un reparto di polizia schierato è consentito soltanto qualora tutte le possibilità di ricorrere ad altri mezzi, diversi, ma comunque idonei, si prospettano privi di effetto (come per esempio le ripetute intimazioni a desistere o i ripetuti avvertimenti che si farà ricorso all’uso di armi).

A Premessa

L’uso delle armi da parte della polizia federale e dei corpi di polizia municipali, è regolata da una legge federale emanata nel marzo del 1969, entrata in vigore l’1.9.1969 e successivamente modificata per effetto di interventi legislativi del 1974, 1999, 2004 e 2006. Questa legge - che ha abrogato il paragrafo 12 della legge 25.12.1894 che disciplinava la materia per oltre sette decenni - nella stesura della quale si è tenuto conto, come vedremo, di alcuni principi contenuti nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1950 e del Protocollo addizionale firmato a Parigi il 20.3.1952), è molto dettagliata e regola l’uso delle armi in genere (parte 1^), distingue le stesse secondo il loro tipo, ne regola le modalità di impiego e detta una disciplina particolare per il loro uso nei casi in cui è prevedibile un pericolo per la vita delle persone (parte II^).

La differenza di maggior rilievo rispetto alla normativa italiana, è costituita dal fatto che secondo la legislazione austriaca, l’uso delle armi è consentito anche al fine di impedire la fuga di una persona, della quale si è proceduto legittimamente al fermo, qualora il ricorso a mezzi di coazione meno rischiosi (per l’incolumità delle persone) si prospetti inefficace e se vi è proporzionalità tra gli effetti prevedibili dell’uso delle armi ed il risultato che l’agente – nel compimento dell’attività di servizio – si è prefisso di conseguire.

B Casi in cui è consentito l’uso delle armi

La polizia federale ed i corpi di polizia municipali, nell’espletamento della loro attività di servizio, sono autorizzati ad usare le armi in dotazione:

1) in caso di difesa legittima

2) al fine di vincere la resistenza opposta al compimento di una legittima attività di servizio

3) al fine di procedere legittimamente all’arresto di una persona

4) allo scopo di impedire la fuga di una persona legittimamente fermata.

C Armi di servizio

Sono considerate armi di servizio ai fini della legge federale del 1969:

1) gli sfollagente

2) i gas lacrimogeni e le altre sostanze simili che provocano soltanto una breve e temporanea compromissione dello stato di salute della persona, nei confronti della quale vengono impiegati

3) gli idranti

4) le armi da sparo assegnate ai suddetti corpi di polizia per l’espletamento del loro servizio.

L’uso delle armi è consentito soltanto nei casi in cui l’adozione di mezzi inoffensivi o meno offensivi – come per esempio l’uso della coazione fisica o l’uso delle manette – si appalesano inadeguate o privo di effetto.

Qualora sia possibile l’adozione di più mezzi di coazione, è consentito soltanto il ricorso a quello che, nella situazione concreta, si appalesa il meno offensivo, ma comunque idoneo alla realizzazione dello scopo prefisso.

D L’uso delle armi contro persone

L’uso delle armi contro persone è consentito al solo fine di impedire un comportamento aggressivo delle stesse, di vincerne la resistenza o di evitarne la fuga. Nei casi di impiego delle armi allo scopo di vincere la resistenza opposta ad un legittimo atto di servizio, di procedere ad un legittimo arresto o di impedire la fuga di una persona legittimamente fermata, il prevedibile danno alla persona deve essere proporzionato al risultato che si prefigge colui che fa ricorso all’uso delle armi.

Chi ricorre all’uso delle armi è obbligato, nell’impiego delle medesime, ad evitare, nei limiti del possibile, danni a persone e/o a cose. Contro persone, il ricorso all’uso delle armi, è lecito soltanto qualora lo scopo prefisso non possa essere ottenuto con l’impiego delle armi contro cose (per esempio, colpi di pistola contro le ruote di un’autovettura per fermarla). > A Premessa

L’uso delle armi da parte della polizia federale e dei corpi di polizia municipali, è regolata da una legge federale emanata nel marzo del 1969, entrata in vigore l’1.9.1969 e successivamente modificata per effetto di interventi legislativi del 1974, 1999, 2004 e 2006. Questa legge - che ha abrogato il paragrafo 12 della legge 25.12.1894 che disciplinava la materia per oltre sette decenni - nella stesura della quale si è tenuto conto, come vedremo, di alcuni principi contenuti nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1950 e del Protocollo addizionale firmato a Parigi il 20.3.1952), è molto dettagliata e regola l’uso delle armi in genere (parte 1^), distingue le stesse secondo il loro tipo, ne regola le modalità di impiego e detta una disciplina particolare per il loro uso nei casi in cui è prevedibile un pericolo per la vita delle persone (parte II^).

La differenza di maggior rilievo rispetto alla normativa italiana, è costituita dal fatto che secondo la legislazione austriaca, l’uso delle armi è consentito anche al fine di impedire la fuga di una persona, della quale si è proceduto legittimamente al fermo, qualora il ricorso a mezzi di coazione meno rischiosi (per l’incolumità delle persone) si prospetti inefficace e se vi è proporzionalità tra gli effetti prevedibili dell’uso delle armi ed il risultato che l’agente – nel compimento dell’attività di servizio – si è prefisso di conseguire.

B Casi in cui è consentito l’uso delle armi

La polizia federale ed i corpi di polizia municipali, nell’espletamento della loro attività di servizio, sono autorizzati ad usare le armi in dotazione:

1) in caso di difesa legittima

2) al fine di vincere la resistenza opposta al compimento di una legittima attività di servizio

3) al fine di procedere legittimamente all’arresto di una persona

4) allo scopo di impedire la fuga di una persona legittimamente fermata.

C Armi di servizio

Sono considerate armi di servizio ai fini della legge federale del 1969:

1) gli sfollagente

2) i gas lacrimogeni e le altre sostanze simili che provocano soltanto una breve e temporanea compromissione dello stato di salute della persona, nei confronti della quale vengono impiegati

3) gli idranti

4) le armi da sparo assegnate ai suddetti corpi di polizia per l’espletamento del loro servizio.

L’uso delle armi è consentito soltanto nei casi in cui l’adozione di mezzi inoffensivi o meno offensivi – come per esempio l’uso della coazione fisica o l’uso delle manette – si appalesano inadeguate o privo di effetto.

Qualora sia possibile l’adozione di più mezzi di coazione, è consentito soltanto il ricorso a quello che, nella situazione concreta, si appalesa il meno offensivo, ma comunque idoneo alla realizzazione dello scopo prefisso.

D L’uso delle armi contro persone

L’uso delle armi contro persone è consentito al solo fine di impedire un comportamento aggressivo delle stesse, di vincerne la resistenza o di evitarne la fuga. Nei casi di impiego delle armi allo scopo di vincere la resistenza opposta ad un legittimo atto di servizio, di procedere ad un legittimo arresto o di impedire la fuga di una persona legittimamente fermata, il prevedibile danno alla persona deve essere proporzionato al risultato che si prefigge colui che fa ricorso all’uso delle armi.

Chi ricorre all’uso delle armi è obbligato, nell’impiego delle medesime, ad evitare, nei limiti del possibile, danni a persone e/o a cose. Contro persone, il ricorso all’uso delle armi, è lecito soltanto qualora lo scopo prefisso non possa essere ottenuto con l’impiego delle armi contro cose (per esempio, colpi di pistola contro le ruote di un’autovettura per fermarla).

E L’uso di armi che comporta rischi per la vita umana

L’impiego di armi (da parte degli appartenenti ai corpi di polizia) contro persone che comporta rischi per la vita umana, è consentito esclusivamente:

1) nei casi in cui un appartenente ad un corpo di polizia agisce al fine di difendere una persona

2) per reprimere una sommossa ( ved. art. 2, 2^ comma, lett. c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali)

3) al fine di procedere al fermo di una persona o per impedire la fuga di una persona che ha commesso un reato doloso, per il quale è prevista la pena detentiva superiore ad un anno ed a carico della quale sussistono gravi indizi in ordine alla commissione di un reato di tal genere, se la persona è socialmente pericolosa.

L’uso di armi, se esso può comportare rischi per la vita umana, deve essere preceduto da un esplicito avvertimento in tal senso; avvertimento che deve essere chiaramente percepibile da colui, nei cui confronti l’arma verrà impiegata. Nei confronti di un assembramento di persone, l’avvertimento deve essere ripetuto oppure deve essere preceduto da un colpo sparato in aria.

L’uso di armi con prevedibili conseguenze per la vita delle persone, è consentito soltanto qualora da ciò non derivi pericolo a persone estranee all’intervento di polizia, fatta eccezione per il caso in cui l’impiego di armi si prospetta inevitabile al fine di impedire che un assembramento di persone commetta azioni violente in conseguenza delle quali viene messo in pericolo – direttamente o indirettamente – la sicurezza di persone estranee.

Nei casi di indisponibilità di un’arma di servizio, è consentito l’uso di altre armi o mezzi con effetti analoghi all’impiego di un’arma, ma sempre con osservanza delle disposizioni che disciplinano l’uso delle armi.

F Unità cinofile

L’impiego di cani contro persone è consentito:

1) in caso di difesa legittima

2) al fine di vincere la resistenza attiva contro il compimento di un atto d’ufficio da parte della polizia

3) per ottenere l’arresto legittimo di una persona o al fine di impedire la fuga di una persona legittimamente fermata che ha commesso reati dolosi punibili con la pena detentiva superiore ad un anno o a carico della quale sussistono gravi indizi di aver commesso reati di tal genere e che è socialmente pericolosa.

G L’uso di armi da parte di reparti di polizia

L’uso di armi da parte di un reparto di polizia schierato è ammesso esclusivamente previo ordine impartito – al comandante del reparto – dal preposto alla sicurezza o da un suo delegato.

L’ordine può essere impartito soltanto dopo aver sentito il comandante e nell’impartire l’ordine, deve essere specificato il tipo di arma da impiegare. Competente a dare l’ordine al reparto e a farlo eseguire, è il comandante del reparto. La disposizione ora illustrata lascia impregiudicato il diritto alla legittima difesa da parte del singolo appartenente al reparto.

La decisione in ordine all’impiego delle armi (e del tipo di arma) spetta al solo comandante del reparto nei casi in cui il preposto alla sicurezza non è in grado di impartire l’ordine tempestivamente.

L’uso di armi da parte di un reparto di polizia schierato è consentito soltanto qualora tutte le possibilità di ricorrere ad altri mezzi, diversi, ma comunque idonei, si prospettano privi di effetto (come per esempio le ripetute intimazioni a desistere o i ripetuti avvertimenti che si farà ricorso all’uso di armi).