x

x

Mediazione - Tribunale di Vasto: condanna per rifiuto opposto a proseguire nella mediazione oltre il primo incontro

Il Giudice di merito del Tribunale di Vasto, con Ordinanza del 23 aprile, ha stabilito che in caso di rifiuto di una o entrambe le parti di proseguire nella fase di mediazione effettiva, senza indicare le ragioni del diniego, scatta la condanna alla sanzione pecuniaria.

Nel caso di specie, il citato Tribunale disponeva l’esperimento della procedura di mediazione tra le parti per la ricerca di una soluzione amichevole della lite. Le parti, comparendo al primo incontro, davano inizio al procedimento. La procedura, però, non sortiva esito positivo, dal momento che al primo incontro il mediatore prendeva atto della dichiarazione resa dalla parte invitata di non voler proseguire nella mediazione e dichiarava, di conseguenza, chiuso il procedimento. All’udienza celebratasi in assenza del convenuto, la parte attrice chiedeva di fissare l’udienza di precisazione delle conclusioni.

A tal proposito, il Giudice ha espresso un chiarimento interpretativo sull’individuazione dell’esatto ambito applicativo dell’articolo 8, comma 4 bis, Decreto Legislativo n. 28/10, precisando che: “le conseguenze, anche di natura sanzionatoria, previste dalla citata norma non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel distinto ed ulteriore caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, non espliciti le ragioni di tale diniego ovvero adduca motivazioni ingiustificate, in tal modo rifiutandosi di partecipare, immotivatamente, a quella fase del procedimento di mediazione che si svolge all’esito del primo incontro”.

Il Giudice ha sottolineato che il citato articolo, in riferimento alla “mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione”, deve intendersi riferito non soltanto alla mancata partecipazione al primo incontro, ma ad ogni ulteriore fase del procedimento.

Inoltre, nel caso di specie, nel verbale non viene riportata nessuna indicazione in merito alle ragioni che hanno portato la parte invitata a voler rifiutare la procedura di mediazione. Secondo quanto esposto dal Tribunale di Vasto, è da sottolineare che il mediatore ha l’obbligo di sollecitare la parte ad esplicitare le ragioni del proprio dissenso e, in ogni caso, di indicare a verbale se la parte si oppone alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto.

Pertanto, il Tribunale di Vasto ha condannato la parte convenuta al pagamento di una sanzione pecuniaria, pari all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro.

Per visualizzare il testo dell’ordinanza clicca qui.

(Tribunale di Vasto, Ordinanza 23 aprile 2016)

Il Giudice di merito del Tribunale di Vasto, con Ordinanza del 23 aprile, ha stabilito che in caso di rifiuto di una o entrambe le parti di proseguire nella fase di mediazione effettiva, senza indicare le ragioni del diniego, scatta la condanna alla sanzione pecuniaria.

Nel caso di specie, il citato Tribunale disponeva l’esperimento della procedura di mediazione tra le parti per la ricerca di una soluzione amichevole della lite. Le parti, comparendo al primo incontro, davano inizio al procedimento. La procedura, però, non sortiva esito positivo, dal momento che al primo incontro il mediatore prendeva atto della dichiarazione resa dalla parte invitata di non voler proseguire nella mediazione e dichiarava, di conseguenza, chiuso il procedimento. All’udienza celebratasi in assenza del convenuto, la parte attrice chiedeva di fissare l’udienza di precisazione delle conclusioni.

A tal proposito, il Giudice ha espresso un chiarimento interpretativo sull’individuazione dell’esatto ambito applicativo dell’articolo 8, comma 4 bis, Decreto Legislativo n. 28/10, precisando che: “le conseguenze, anche di natura sanzionatoria, previste dalla citata norma non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel distinto ed ulteriore caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, non espliciti le ragioni di tale diniego ovvero adduca motivazioni ingiustificate, in tal modo rifiutandosi di partecipare, immotivatamente, a quella fase del procedimento di mediazione che si svolge all’esito del primo incontro”.

Il Giudice ha sottolineato che il citato articolo, in riferimento alla “mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione”, deve intendersi riferito non soltanto alla mancata partecipazione al primo incontro, ma ad ogni ulteriore fase del procedimento.

Inoltre, nel caso di specie, nel verbale non viene riportata nessuna indicazione in merito alle ragioni che hanno portato la parte invitata a voler rifiutare la procedura di mediazione. Secondo quanto esposto dal Tribunale di Vasto, è da sottolineare che il mediatore ha l’obbligo di sollecitare la parte ad esplicitare le ragioni del proprio dissenso e, in ogni caso, di indicare a verbale se la parte si oppone alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto.

Pertanto, il Tribunale di Vasto ha condannato la parte convenuta al pagamento di una sanzione pecuniaria, pari all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro.

Per visualizzare il testo dell’ordinanza clicca qui.

(Tribunale di Vasto, Ordinanza 23 aprile 2016)