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Mediazione - Tribunale di Vasto: è a carico dell’opponente al decreto ingiuntivo l’attivazione della procedura di mediazione

Il Giudice di merito del Tribunale di Vasto, con Sentenza del 30 maggio, ha affrontato il tema delle conseguenze dovute alla mancata attivazione della procedura di mediazione demandata nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, esaminando, in particolare, la questione concernente l’individuazione della parte sulla quale grava l’onere di attivazione della procedura di mediazione.

Nel caso di specie, il Giudice istruttore, con Ordinanza del 13 luglio 2015, in seguito all’accoglimento del decreto ingiuntivo del creditore da parte del Tribunale di Vasto e conseguentemente all’atto di citazione in opposizione al menzionato decreto da parte dei debitori ingiunti, disponeva l’esperimento del procedimento di mediazione, ritenuto che la natura puramente documentale della causa suggerisse il ricorso a soluzioni amichevoli della lite (articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo n. 28/10). Alla successiva udienza, le parti dichiaravano di non aver attivato la procedura di mediazione e chiedevano altra udienza di precisazione delle conclusioni.

Trattandosi di una opposizione a decreto ingiuntivo, la questione affrontata dal Giudice ha riguardato principalmente l’individuazione della parte sulla quale grava l’onere di attivare la procedura di mediazione, oltre alle ripercussioni della eventuale inottemperanza a tale onere.

Il Tribunale di Vasto ha analizzato due diversi orientamenti giurisprudenziali sul tema.

Secondo una prima soluzione interpretativa “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’articolo5, comma 4, Decreto Legislativo n. 28/10, grava sulla parte opponente”, essendo l’unico ad avere interesse affinché proceda il giudizio di opposizione diretto alla rimozione di un atto giurisdizionale (decreto ingiuntivo). La mancata attivazione della mediazione da parte del debitore, infatti, comporterebbe l’improcedibilità della opposizione, con la conseguente acquisizione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Mentre in base ad un secondo indirizzo: “in caso di omesso esperimento del tentativo di mediazione, la declaratoria di improcedibilità avrebbe ad oggetto non l’opposizione, bensì la domanda sostanziale proposta in via monitoria. Ne consegue che l’onere di promuovere la mediazione sarebbe a carico del creditore opposto, atteso che questi riveste la natura di parte attrice titolare della pretesa azionata in giudizio e che la domanda giudiziale cui si riferisce l’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28/10 è la domanda monitoria e non già l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in accoglimento della stessa”. L’inerzia del creditore, comporterebbe la revoca del decreto ingiuntivo.

Il Giudice di merito, sulle diverse opinioni espresse sulla questione, ha ritenuto di condividere i sostenitori del primo orientamento interpretativo.

Il Tribunale di Vasto, ha sottolineato che: “la logica sottesa alla scelta legislativa di circoscrivere il perimetro applicativo della mediazione obbligatoria va rinvenuta nella volontà di differenziare i casi in cui la domanda, quand’anche relativa ad una delle materie elencate nell’art. 5, comma 1 bis, veicoli in giudizio un diritto di credito che abbia quelle caratteristiche tali da poter essere tutelato in via monitoria, dai casi in cui la stessa domanda riguardi un credito privo dei predetti requisiti, prevedendo una condizione di procedibilità solo per questi ultimi, ma non anche per i primi”.

Il Giudice ha, quindi, affermato la correttezza della tesi secondo la quale colui che ha interesse e motivi per contestare l’esistenza di un credito, prima di far valere le proprie ragioni in sede giudiziale, ha l’onere di tentare l’esperimento della procedura di mediazione come occasione privilegiata di cui il debitore può usufruire per comporre amichevolmente la controversia. In caso di inottemperanza a detto onere, sarà dunque proprio l’opponente a subire le conseguenze della propria inerzia sotto il profilo della declaratoria di improcedibilità della domanda formulata con l’atto di opposizione, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere dichiarato definitivamente esecutivo.

Pertanto, il Tribunale di Vasto ha dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo dei debitori, dichiarando definitivamente esecutivo quello emesso dallo stesso Tribunale in favore del creditore, compensando tra le parti le spese di lite.

Per visualizzare il testo dell’ordinanza clicca qui.

(Tribunale di Vasto, Sentenza 30 maggio 2016)

Il Giudice di merito del Tribunale di Vasto, con Sentenza del 30 maggio, ha affrontato il tema delle conseguenze dovute alla mancata attivazione della procedura di mediazione demandata nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, esaminando, in particolare, la questione concernente l’individuazione della parte sulla quale grava l’onere di attivazione della procedura di mediazione.

Nel caso di specie, il Giudice istruttore, con Ordinanza del 13 luglio 2015, in seguito all’accoglimento del decreto ingiuntivo del creditore da parte del Tribunale di Vasto e conseguentemente all’atto di citazione in opposizione al menzionato decreto da parte dei debitori ingiunti, disponeva l’esperimento del procedimento di mediazione, ritenuto che la natura puramente documentale della causa suggerisse il ricorso a soluzioni amichevoli della lite (articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo n. 28/10). Alla successiva udienza, le parti dichiaravano di non aver attivato la procedura di mediazione e chiedevano altra udienza di precisazione delle conclusioni.

Trattandosi di una opposizione a decreto ingiuntivo, la questione affrontata dal Giudice ha riguardato principalmente l’individuazione della parte sulla quale grava l’onere di attivare la procedura di mediazione, oltre alle ripercussioni della eventuale inottemperanza a tale onere.

Il Tribunale di Vasto ha analizzato due diversi orientamenti giurisprudenziali sul tema.

Secondo una prima soluzione interpretativa “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’articolo5, comma 4, Decreto Legislativo n. 28/10, grava sulla parte opponente”, essendo l’unico ad avere interesse affinché proceda il giudizio di opposizione diretto alla rimozione di un atto giurisdizionale (decreto ingiuntivo). La mancata attivazione della mediazione da parte del debitore, infatti, comporterebbe l’improcedibilità della opposizione, con la conseguente acquisizione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Mentre in base ad un secondo indirizzo: “in caso di omesso esperimento del tentativo di mediazione, la declaratoria di improcedibilità avrebbe ad oggetto non l’opposizione, bensì la domanda sostanziale proposta in via monitoria. Ne consegue che l’onere di promuovere la mediazione sarebbe a carico del creditore opposto, atteso che questi riveste la natura di parte attrice titolare della pretesa azionata in giudizio e che la domanda giudiziale cui si riferisce l’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28/10 è la domanda monitoria e non già l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in accoglimento della stessa”. L’inerzia del creditore, comporterebbe la revoca del decreto ingiuntivo.

Il Giudice di merito, sulle diverse opinioni espresse sulla questione, ha ritenuto di condividere i sostenitori del primo orientamento interpretativo.

Il Tribunale di Vasto, ha sottolineato che: “la logica sottesa alla scelta legislativa di circoscrivere il perimetro applicativo della mediazione obbligatoria va rinvenuta nella volontà di differenziare i casi in cui la domanda, quand’anche relativa ad una delle materie elencate nell’art. 5, comma 1 bis, veicoli in giudizio un diritto di credito che abbia quelle caratteristiche tali da poter essere tutelato in via monitoria, dai casi in cui la stessa domanda riguardi un credito privo dei predetti requisiti, prevedendo una condizione di procedibilità solo per questi ultimi, ma non anche per i primi”.

Il Giudice ha, quindi, affermato la correttezza della tesi secondo la quale colui che ha interesse e motivi per contestare l’esistenza di un credito, prima di far valere le proprie ragioni in sede giudiziale, ha l’onere di tentare l’esperimento della procedura di mediazione come occasione privilegiata di cui il debitore può usufruire per comporre amichevolmente la controversia. In caso di inottemperanza a detto onere, sarà dunque proprio l’opponente a subire le conseguenze della propria inerzia sotto il profilo della declaratoria di improcedibilità della domanda formulata con l’atto di opposizione, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere dichiarato definitivamente esecutivo.

Pertanto, il Tribunale di Vasto ha dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo dei debitori, dichiarando definitivamente esecutivo quello emesso dallo stesso Tribunale in favore del creditore, compensando tra le parti le spese di lite.

Per visualizzare il testo dell’ordinanza clicca qui.

(Tribunale di Vasto, Sentenza 30 maggio 2016)