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Biglietti on line - Antitrust: la nozione di diligenza professionale del Codice del Consumo include la predisposizione di misure antibagarinaggio

Biglietti on line - Antitrust: la nozione di diligenza professionale del Codice del Consumo include la predisposizione di misure antibagarinaggio
Biglietti on line - Antitrust: la nozione di diligenza professionale del Codice del Consumo include la predisposizione di misure antibagarinaggio

Con una sanzione amministrativa pari a un milione di euro, si è concluso il procedimento istruttorio avviato nell’ottobre del 2016 per la violazione dell’articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo) nei confronti di Ticketone S.p.a..

Il procedimento nasce dalle numerose segnalazioni circa le difficoltà riscontrate dai consumatori nell’acquisto di biglietti per i maggiori concerti italiani degli ultimi anni, i cosiddetti hot events quali i concerti del gruppo One Direction, dei Depeche Mode, dei Foo Fighters, dei Red Hot Chily Peppers, di Bruce Springteen, di Renato Zero, di Adele, dei Coldplay e degli U2.

La Società Ticketone, come noto, opera nella fornitura di servizi e sistemi per la gestione della biglietteria per spettacoli e nel settore della prenotazione e vendita per conto terzi di biglietti per eventi. In forza del “Contratto Panischi” concluso nel 2002 con i più importanti organizzatori di eventi, Ticketone svolge il ruolo di esclusivista delle vendite on line di biglietti per i principali concerti che si svolgono in Italia.

 

Fatto

A partire dall’anno 2012, in occasione dei principali concerti italiani, era accaduto che i rispettivi biglietti in vendita sul mercato primario si esaurivano repentinamente e che molti consumatori non riuscivano a comprarli, anche iniziando il processo di acquisto nell’esatto istante dell’apertura delle vendite.

Contestualmente a questo fenomeno si era osservato che gli stessi biglietti, non più presenti sui canali di vendita del mercato primario, si trovavano in vendita sul mercato secondario ad un prezzo di gran lunga maggiorato.

A seguito delle cospicue lamentele da parte dei consumatori, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva disposto degli accertamenti ispettivi presso le sedi di Ticketone S.p.a. e Live Nation Italia S.r.l., la più grande Società che organizza spettacoli dal vivo.

Le risultanze del procedimento avevano evidenziato, in particolare, che:

- nel corso degli ultimi anni il canale di vendita on line di biglietti è divenuto quello predominante e che Ticketone, detenendo i diritti di esclusiva, effettivamente vendeva sui propri canali on line in media l’ottanta per cento dei biglietti degli eventi;

- sulla base di quanto espresso nel “Contratto Panischi” in capo all’esclusivista Ticketone incombeva l’obbligo di ostacolare il fenomeno di bagarinaggio e di limitare il numero dei biglietti venduti per ciascun acquirente;

- la stessa versione del 2012 di “Termini e Condizioni” contrattuali di vendita sul sito di Ticketone stabiliva, in funzione antibagarinaggio, che il Cliente non potesse cedere il Titolo di Ingresso a titolo oneroso, né che esso potesse essere oggetto di intermediazione;

- le suddette previsioni non sono state osservate da Ticketone la quale, pienamente consapevole del rischio di bagarinaggio, non aveva adottato misure concrete atte ad evitarlo e che anche da tali condotte omissive era dipeso il fenomeno lamentato dai consumatori.

Ticketone nelle proprie argomentazioni difensive sosteneva, in particolare, che non sarebbe configurabile la violazione dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo perché non rientrerebbe nella previsione l’obbligo in capo al professionista diligente di predisporre misure interdittive di comportamenti di terzi o di contrastare acquisti plurimi di biglietti da parte dei consumatori, non essendo peraltro nemmeno indicato dall’Autorità il numero di biglietti lecito acquistabile dal singolo consumatore.

 

Decisione

L’Autorità Garante precisa innanzitutto che l’obiettivo del procedimento è stato quello di verificare se il professionista abbia agito con la diligenza richiesta dal suo ruolo di esclusivista delle vendite on line a fronte degli obblighi contrattuali collegati.

Secondo l’Antitrust è stato accertato che Ticketone ha omesso di adottare misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate; di prevedere regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti; e di effettuare controlli ex post per la verifica dell’identità dei soggetti acquirenti.

Tali condotte omissive integrano secondo l’Antitrust una violazione dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo in quanto costituirebbero una pratica commerciale non conforme ai principi di correttezza e buona fede cui deve ragionevolmente ispirarsi il professionista.

In particolare, si legge nel provvedimento dell’Antitrust che nel caso di specie il professionista si sarebbe dimostrato disinteressato al corretto funzionamento del mercato primario e ad una giusta allocazione dei biglietti presso i consumatori al fine di non compromettere il proprio interesse alla vendita di tutti i biglietti nel minor tempo possibile. E ciò nonostante formalmente fosse già obbligato a controllare la regolare vendita dei titoli di ingresso e a combattere il fenomeno del secondary ticketing in forza del “contratto Panischi” che a partire dal 2002 gli attribuiva il ruolo di esclusivista e nel quale, nello specifico, si impegnava a non alienare più di due/sei titoli di ingresso a ciascun acquirente. Nella stessa direzione, inoltre, si muovevano i “Termini e condizioni di vendita” predisposti dal professionista, che sin dalla versione del maggio 2012 prevedevano che il “Titolo di Ingresso non può dal Cliente essere ceduto a titolo oneroso né può essere oggetto di intermediazione”.

Alla luce delle esposte motivazioni l’Antitrust ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di un milione di euro a carico della Società Ticketone, vietando la diffusione o la continuazione della pratica commerciale scorretta ed imponendo l’assunzione di iniziative idonee. Ricordiamo che avverso il provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio.

Per consultare il provvediamento clicca qui.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: Provvedimento del 5 aprile 2017)

Con una sanzione amministrativa pari a un milione di euro, si è concluso il procedimento istruttorio avviato nell’ottobre del 2016 per la violazione dell’articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo) nei confronti di Ticketone S.p.a..

Il procedimento nasce dalle numerose segnalazioni circa le difficoltà riscontrate dai consumatori nell’acquisto di biglietti per i maggiori concerti italiani degli ultimi anni, i cosiddetti hot events quali i concerti del gruppo One Direction, dei Depeche Mode, dei Foo Fighters, dei Red Hot Chily Peppers, di Bruce Springteen, di Renato Zero, di Adele, dei Coldplay e degli U2.

La Società Ticketone, come noto, opera nella fornitura di servizi e sistemi per la gestione della biglietteria per spettacoli e nel settore della prenotazione e vendita per conto terzi di biglietti per eventi. In forza del “Contratto Panischi” concluso nel 2002 con i più importanti organizzatori di eventi, Ticketone svolge il ruolo di esclusivista delle vendite on line di biglietti per i principali concerti che si svolgono in Italia.

 

Fatto

A partire dall’anno 2012, in occasione dei principali concerti italiani, era accaduto che i rispettivi biglietti in vendita sul mercato primario si esaurivano repentinamente e che molti consumatori non riuscivano a comprarli, anche iniziando il processo di acquisto nell’esatto istante dell’apertura delle vendite.

Contestualmente a questo fenomeno si era osservato che gli stessi biglietti, non più presenti sui canali di vendita del mercato primario, si trovavano in vendita sul mercato secondario ad un prezzo di gran lunga maggiorato.

A seguito delle cospicue lamentele da parte dei consumatori, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva disposto degli accertamenti ispettivi presso le sedi di Ticketone S.p.a. e Live Nation Italia S.r.l., la più grande Società che organizza spettacoli dal vivo.

Le risultanze del procedimento avevano evidenziato, in particolare, che:

- nel corso degli ultimi anni il canale di vendita on line di biglietti è divenuto quello predominante e che Ticketone, detenendo i diritti di esclusiva, effettivamente vendeva sui propri canali on line in media l’ottanta per cento dei biglietti degli eventi;

- sulla base di quanto espresso nel “Contratto Panischi” in capo all’esclusivista Ticketone incombeva l’obbligo di ostacolare il fenomeno di bagarinaggio e di limitare il numero dei biglietti venduti per ciascun acquirente;

- la stessa versione del 2012 di “Termini e Condizioni” contrattuali di vendita sul sito di Ticketone stabiliva, in funzione antibagarinaggio, che il Cliente non potesse cedere il Titolo di Ingresso a titolo oneroso, né che esso potesse essere oggetto di intermediazione;

- le suddette previsioni non sono state osservate da Ticketone la quale, pienamente consapevole del rischio di bagarinaggio, non aveva adottato misure concrete atte ad evitarlo e che anche da tali condotte omissive era dipeso il fenomeno lamentato dai consumatori.

Ticketone nelle proprie argomentazioni difensive sosteneva, in particolare, che non sarebbe configurabile la violazione dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo perché non rientrerebbe nella previsione l’obbligo in capo al professionista diligente di predisporre misure interdittive di comportamenti di terzi o di contrastare acquisti plurimi di biglietti da parte dei consumatori, non essendo peraltro nemmeno indicato dall’Autorità il numero di biglietti lecito acquistabile dal singolo consumatore.

 

Decisione

L’Autorità Garante precisa innanzitutto che l’obiettivo del procedimento è stato quello di verificare se il professionista abbia agito con la diligenza richiesta dal suo ruolo di esclusivista delle vendite on line a fronte degli obblighi contrattuali collegati.

Secondo l’Antitrust è stato accertato che Ticketone ha omesso di adottare misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate; di prevedere regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti; e di effettuare controlli ex post per la verifica dell’identità dei soggetti acquirenti.

Tali condotte omissive integrano secondo l’Antitrust una violazione dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo in quanto costituirebbero una pratica commerciale non conforme ai principi di correttezza e buona fede cui deve ragionevolmente ispirarsi il professionista.

In particolare, si legge nel provvedimento dell’Antitrust che nel caso di specie il professionista si sarebbe dimostrato disinteressato al corretto funzionamento del mercato primario e ad una giusta allocazione dei biglietti presso i consumatori al fine di non compromettere il proprio interesse alla vendita di tutti i biglietti nel minor tempo possibile. E ciò nonostante formalmente fosse già obbligato a controllare la regolare vendita dei titoli di ingresso e a combattere il fenomeno del secondary ticketing in forza del “contratto Panischi” che a partire dal 2002 gli attribuiva il ruolo di esclusivista e nel quale, nello specifico, si impegnava a non alienare più di due/sei titoli di ingresso a ciascun acquirente. Nella stessa direzione, inoltre, si muovevano i “Termini e condizioni di vendita” predisposti dal professionista, che sin dalla versione del maggio 2012 prevedevano che il “Titolo di Ingresso non può dal Cliente essere ceduto a titolo oneroso né può essere oggetto di intermediazione”.

Alla luce delle esposte motivazioni l’Antitrust ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di un milione di euro a carico della Società Ticketone, vietando la diffusione o la continuazione della pratica commerciale scorretta ed imponendo l’assunzione di iniziative idonee. Ricordiamo che avverso il provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio.

Per consultare il provvediamento clicca qui.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: Provvedimento del 5 aprile 2017)