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Infortuni - Cassazione Penale: il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità anche nel caso in cui ha affidato l’allestimento delle impalcature in subappalto a terzi

Infortuni - Cassazione Penale: il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità anche nel caso in cui ha affidato l’allestimento delle impalcature in subappalto a terzi
Infortuni - Cassazione Penale: il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità anche nel caso in cui ha affidato l’allestimento delle impalcature in subappalto a terzi

In tema di infortunistica sui luoghi di lavoro, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’affidamento in subappalto di opere a terzi non esonera da responsabilità il datore di lavoro, i cui dipendenti possano subire da queste nocumento alla propria salute ed incolumità.

 

Il caso in esame

A seguito dell’effettuazione di un sopralluogo in un cantiere, un ispettore del lavoro aveva accertato la presenza di alcuni lavoratori sul tetto di una scuola in ristrutturazione privi di cinture di sicurezza, in assenza di punti di ancoraggio e di linee guida. Il ponteggio, in alcuni punti incompleto, era privo di parapetti idonei o di fasce fermapiedi e non era adeguatamente ancorato alla costruzione, con il rischio di ribaltamento. In ragione di ciò, l’amministratore della società datrice di lavoro veniva condannato dal Tribunale del luogo alla pena di 400 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 125, comma 6 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (“Disposizione dei montanti”), per aver omesso di ancorare il ponteggio, su cui, al momento del sopralluogo, era stato trovato un dipendente.

Avverso la suddetta sentenza, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la mancata integrazione della prova dell’allestimento del ponteggio da parte sua, ritendendo, al contrario, che l’allestimento del ponteggio fosse stato affidato in subappalto ad altre imprese, con le quali aveva stipulato esplicite clausole di esonero da responsabilità.

La decisione della Suprema Corte

La Cassazione ha ritenuto le doglianze del ricorrente del tutto infondate.

Ciò sulla base di una circostanza di fatto, peraltro non contestata dall’imputato, ossia la presenza, al momento dell’accertamento dell’ispettore del lavoro, di un proprio dipendente sul ponteggio non ancorato e, dunque, irregolare.

Tale circostanza era idonea, di per sé, a fondare la responsabilità del prevenuto in ordine al reato contestato, alla luce della posizione di garanzia del datore di lavoro, su cui incombe un preciso obbligo di tutelare l’integrità fisica dei propri prestatori di lavoro, a norma dell’art. 2087 del Codice Civile.

La Corte ha, pertanto, ritenuto che: “il datore di lavoro anche quando non allestisce direttamente il ponteggio sul quale operano i suoi dipendenti, è comunque tenuto ad accertare se esso risponde ai requisiti di sicurezza imposti, nel caso di specie, dal cit. D.Lgs. n. 81, art. 125. In questi casi non ha alcuna rilevanza il fatto che i lavori siano stati integralmente subappaltati ad altre imprese […]; la tutela dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro (art. 2086 c.c.) deriva all’imprenditore dal fatto di essere titolare del rapporto di lavoro e ciò gli impone di valutare sempre e comunque quali rischi possano derivare alla salute e alla sicurezza dei lavoratori dipendenti dal luogo e/o dal contesto nel quale sono chiamati a disimpegnare le loro prestazioni”.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

(Corte di Cassazione - Sezione Feriale, Sentenza 14 settembre 2017, n. 41795)