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Aspettativa - Cassazione Lavoro: incompatibilità con il lavoro a termine dell’aspettativa retribuita per studio/ricerca

Aspettativa - Cassazione Lavoro: incompatibilità con il lavoro a termine dell’aspettativa retribuita per studio/ricerca
Aspettativa - Cassazione Lavoro: incompatibilità con il lavoro a termine dell’aspettativa retribuita per studio/ricerca

L’aspettativa con conservazione del trattamento economico del pubblico dipendente in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio (o con rinuncia alla stessa) non è compatibile con il rapporto di lavoro a tempo determinato qualora il rispetto del termine previsto dal contratto non consenta all’amministrazione di fruire delle conoscenze acquisite dal dipendente grazie agli studi post-universitari.

Così la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3096 del 08.02.2018, condiziona l’esercizio del diritto allo studio con conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, al soddisfacimento di un interesse della pubblica amministrazione a valersi degli apprendimenti conseguiti dal lavoratore; interesse il cui soddisfacimento è pacifico nel caso di uno stabile rapporto di pubblico impiego, ma che va verificato in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Tanto risulta necessario, secondo i giudici ermellini, affinché si possa giustificare la deroga al principio generale della sinallagmaticità nel rapporto di lavoro.

Si precisa inoltre che la limitazione agli assunti a tempo indeterminato dell’istituto dell’aspettativa retribuita per ammissione a corsi di dottorato di ricerca non contrasta con il principio di discriminazione del lavoratore a termine, sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, qualora la durata del contratto non sia tale da garantire, dopo il conseguimento del dottorato, una prosecuzione almeno biennale del rapporto.

(Corte di Cassazione - Quarta Sezione Lavoro, Sentenza 8 febbraio 2018, n. 3096)