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Pedopornografia in Italia: una disciplina sempre al passo coi tempi. Normativa in evoluzione: le conseguenze della “rivoluzione tecnologica”

Child pornography in Italy: a discipline always in step with the times.
Evolving legislation: the consequences of the “technological revolution”
Daniele Cabri, Quando eravamo amabili selvaggi secondo il gallo, 2018, pelle incisa a fuoco, 115 cm x 114 cm
Daniele Cabri, Quando eravamo amabili selvaggi secondo il gallo, 2018, pelle incisa a fuoco, 115 cm x 114 cm

Abstract

Il contributo si apre fornendo una definizione giuridica di cosa sia la pedopornografia. Nel corso dello stesso saranno esaminati casi concreti, con riferimento anche al problema delle nuove tecnologie che hanno permesso e, da un certo punto di vista, favorito lo sviluppo e l’incremento della produzione pedopornografica. Vedremo e analizzeremo, inoltre, le eventuali criticità che la normativa in materia presenta.

The paper opens by providing a legal definition of what child pornography is. In the course of the same, concrete cases will be examined, with reference also to the problem of new technologies that have allowed and, from a certain point of view, encouraged the development and increase of child pornography production. We will also see and analyze any critical issues that the relevant legislation presents.

 

Sommario

1. Introduzione all’argomento

2. Una definizione “instabile”

3. Nelle pagine del codice penale

4. Qualche dato statistico

5. Lo sviluppo tecnologico

6. Dal codice al tribunale. Un caso pratico

7. Criticità e conclusioni

 

Summary

1. Introduction to the topic

2. An unstable definition

3. In the pages of the criminal code

4. A few statistics

5. The technological development

6. From code to court. Practical case

7. Criticalities and conclusions

 

 

1. Introduzione all’argomento

Nel seguente contributo sarà trattato e affrontato, sotto l’aspetto meramente giuridico, un problema da sempre esistente e che la “rivoluzione tecnologica” degli ultimi anni ha incrementato e favorito, al punto che assistiamo ad un massiccio intervento da parte del legislatore nazionale ed europeo, della giurisprudenza e della dottrina.

 

2. Una definizione “instabile”

Se volessimo analizzare la parola “pedopornografia”, dovremmo anzitutto dividerla in tre parti: pedo/porno/grafia. “Pedo” deriva dal greco παῖς, che vuol dire “bambino”, “porno” da πόρνη, che sta ad indicare la prostituta e, infine, γραϕία che si traduce con “scritto” o “disegno”.

Se con “pornografia” intendiamo la “trattazione o rappresentazione (attraverso scritti, disegni, fotografie, film, spettacoli,…) di soggetti o immagini ritenuti osceni, fatta con lo scopo di stimolare eroticamente il lettore o lo spettatore”, la “pedopornografia” è la pornografia che vede come suoi soggetti i bambini o, comunque, i minori di diciotto anni.

Si conviene che la summenzionata definizione necessita di essere ulteriormente precisata e arricchita di significato.

Per il legislatore la pedopornografia, o pornografia minorile, si concreta nella “rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

 

3. Nelle pagine del codice penale

La pedopornografia è argomento della parte speciale del Diritto penale, affrontata nel Titolo XII (“Dei Delitti contro la persona”), al Capo III (“Dei delitti contro la libertà individuale”) del Codice penale.

L’articolo 600 –ter del codice penale punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

“1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto”.

Si precisa, inoltre, che chi fa commercio del relativo materiale pornografico è punito con la stessa pena.

Chiunque […], con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque […] offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

[…]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.5000 a euro 6.000”.

Come si evince dalla normativa codicistica, il legislatore, inasprendo sempre di più le pene relative alla diffusione e utilizzazione del materiale pedopornografico, ha inteso scongiurare o, comunque, scoraggiare comportamenti di questa natura.

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