Principio di legalità: cinquant’anni di riflessioni
Principio di legalità: cinquant’anni di riflessioni
Il Professor Francesco Palazzo – cinquant’anni dopo l’inizio dei suoi studi giuridici – ritorna su uno dei principi cardini del nostro ordinamento: il principio di legalità.
Principio di legalità: le origini
Il principio di legalità ha alle spalle –come è facile desumere – il Ventennio fascista. Con tale principio si tende, anzi, a superare e a non dimenticare una delle esperienze più mortificanti per il nostro Paese e umilianti per il nostro Parlamento. Ricordiamo, infatti, le parole di Benito Mussolini, che credeva, appunto, di poter “fare di quest’aula sorda e grigia un bivacco di manipoli”. Definisce la Camera dei deputati un’aula sorda e grigia: un’aula in cui –per sua natura – si dovrebbero sentire “gridare” le voci di tutti gli italiani.
Principio di legalità: la base giuridica
Alla luce delle esperienze passate, il Costituente ha deciso di cristallizzare nella nostra Carta costituzionale un principio sul quale si fonda il nostro ordinamento giuridico in generale e –ai fini di questa trattazione – quello penale: il principio di legalità.
L’attuale sistema giuridico vincola ogni esercizio di potere dello Stato al rispetto della legge che lo prevede e lo disciplina. Il principio di legalità, dunque, riveste funzione di garanzia dei principi e diritti fondamentali della persona.
Se volessimo dare uno sguardo al principio di legalità e alla sua applicazione in altri settori dell’ordinamento, un esempio ci verrebbe sicuramente dall’articolo 23 della Costituzione, nel quale leggiamo che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Restando, invece, ancorati al tema di questa trattazione, il principio di legalità trova uno suo spazio non soltanto nella nostra Costituzione, ma anche –come è evidente – nel codice penale.
L’articolo 25 della Costituzione recita:
“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”
In perfetta coerenza con il precetto costituzionale, l’art. 1 del codice penale, rubricato “Reati e pene: disposizione espressa di legge”, sancisce che “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”; specificando nel successivo articolo 2 che “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”.
Dunque, alla luce del dettato normativo, nessuno può essere incriminato e punito per un fatto che non sia previsto dalla legge come reato e inoltre l’autore di tale fatto deve averlo commesso dopo l’entrata in vigore di una norma incriminatrice.
Principio di legalità: il Professor Palazzo ritorna sul tema
Lo scorso 22 novembre, all’Università degli studi di Napoli “Federico II”, Francesco Palazzo, Professore Emerito di Diritto penale presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze, ha tenuto una lectio magistralis, nel corso della quale –cinquant’anni dopo l’inizio del suo percorso formativo di giurista – ritorna sul principio di legalità, esponendo nuove riflessioni e pensieri.
Principio di legalità: la crisi della legge
Il Professor Palazzo inizia il suo intervento sostenendo che “se la crisi della legge è l’epifania della crisi della rappresentanza parlamentare, ossia dell’incapacità della democrazia parlamentare di dare spazio e voce alle istanze popolari, se la crisi della legge è questo, allora il discorso non può non riguardare anche la legge penale”.
Principio di legalità: campo penale e campo extra-penale
Il Professore distingue il campo penale e il campo extra-penale e, di conseguenza, la prospettiva e “percezione” che del diritto si ha nell’uno e nell’altro campo. Infatti, nel campo extra-penale, il diritto è “amico dell’uomo”, laddove, invece, in quello penale, sussiste “un rapporto antagonistico tra individuo e società, che agisce contro l’individuo e reagisce tendendo ad escluderlo. Il diritto penale tende ad essere ostile all’individuo, perché la società tende ad espungere il suo nemico delinquente, disfunzionale alla sua vita”.
Qual è, dunque, il ruolo della legge? È quello di interporsi tra società e delinquente “evitando che la società diventi micidiale nei confronti dei delinquenti”.
Principio di legalità: i tre piani della legalità
Legalità dei Costituenti; legalità delle contraddizioni; mutazione della legalità.
Legalità dei Costituenti. Il Professor Palazzo mette in evidenza, con riferimento all’art. 25, 2° comma, Cost., un contenuto tradizionale (definito da taluno quasi “astorico”) della necessaria predeterminazione del precetto penale, con il suo conseguente richiamo al principio di irretroattività. Il secondo punto su cui bisogna focalizzarsi è –secondo il Professore – la riserva di legge, quale riaffermazione forte del parlamentarismo (si ricorda che durante il Ventennio il Parlamento era stato di fatto esautorato). Tuttavia, come la società cambia e si evolve, anche il diritto non rallenta il suo passo e, negli anni, ha avuto sempre più corpo e forma un processo di relativizzazione della riserva di legge, con l’ingresso tra le fonti del diritto penale, anche di fonti secondarie.
Si è inoltre passati da un sistema delle fonti “chiuso” ad un “policentrismo” delle fonti, affiancandosi alla Costituzione fonti “para-costituzionali”, come la Convenzione europea dei Diritti dell’uomo; espressione di nuovi interessi “che premono sulla società”.
Legalità delle contraddizioni. “La scoperta della determinatezza fu accompagnata da due compagni di viaggio: il primo fu quello degli studi teorici dell’ermeneutica e dell’interpretazione; il secondo fu quello degli studi sui fenomeni dell’esperienza giuridico-sociale”.
I primi misero in luce che il problema della determinatezza della legge non si può risolvere su un piano semantico-linguistico, bensì su un piano contestuale, “tenendo conto del contesto che condiziona l’opera dell’interprete”.
Gli studi sui fenomeni dell’esperienza giuridico-sociale, invece, chiariscono che la determinatezza è condizionata dal sempre più crescente ruolo sociale del giudice. Il punto di massima consacrazione di questo ruolo è la creazione, accanto ad un diritto legale, di un diritto giurisprudenziale.
Con sentenza n. 98/2021, la Corte Costituzionale recupera un senso originario della legalità; recupera il significato linguistico del testo: è vero che il significato linguistico non è l’unico, ma c’è!
Per il Professor Palazzo, esso si presenta quale limite.
Mutazione della legalità. Si parla, in questo contesto, di “prevedibilità della decisione giudiziale”. Per il Professore, questo concetto deve fare i conti con il principio di colpevolezza. Se il testo della legge dice una cosa, ma l’orientamento sociale va in una direzione diversa, “se devo andare a qualcosa di oggettivo, significa che devo aprire ad altri fattori che possono condizionare la decisione del giudice. La prevedibilità della decisione giudiziale è la consacrazione del diritto giurisprudenziale”. “È la peggior interpretazione analogica che si sia consolidata”.
Giuseppe Sorbello direbbe che “morire per difendere la legalità non è una scelta di tutti, ma una scelta di pochi” e gli Italiani sono da sempre –come recita l’Inno di Mameli – “pronti alla morte”, o almeno è questo che ci piace pensare!