Prossimo congiunto e testimonianza: brevi riflessioni sulla facoltà di astensione secondo l’articolo 199 del codice di procedura penale

Prossimo congiunto e testimonianza: brevi riflessioni sulla facoltà di astensione secondo l’articolo 199 del codice di procedura penale
Prossimo congiunto e testimonianza: brevi riflessioni sulla facoltà di astensione secondo l’articolo 199 del codice di procedura penale

La facoltà di astenersi dal deporre: ratio della disciplina ed eccezioni

Il processo, in particolar modo quello penale, è una vicenda umana oltre che giuridica: spesso le sue dinamiche non interessano soltanto le parti, ma vanno a coinvolgere emotivamente anche i familiari di queste ultime, compresi quelli che hanno acquisito un certo grado di conoscenza circa la condotta criminosa e possono, pertanto, fornire un contributo rilevante ai fini dell’accertamento giudiziale dei fatti.

Lo stretto legame intercorrente tra l’imputato e i suoi prossimi congiunti ha spinto il legislatore ad introdurre una disciplina ad hoc per regolare, in tali situazioni, l’acquisizione della prova dichiarativa. Se da un lato, infatti, le esigenze inerenti al raggiungimento della verità spingono verso l’obbligatorietà della deposizione, dall’altro è lo stesso ordinamento a proteggere il familiare che, in ragione del vincolo affettivo che lo lega al reo, potrebbe avere interesse a non arrecare, con le proprie dichiarazioni, un pregiudizio nei confronti dello stesso.

In tale prospettiva va letto l’articolo 199 del codice di procedura penale, il quale, derogando alla regola dell’obbligatorietà della deposizione testimoniale, prevede espressamente che “i prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre”. La ratio della disposizione è proprio quella di non mettere il familiare del reo di fronte ad un terribile aut-aut, ossia dinanzi alla sofferta scelta tra mentire o danneggiare inevitabilmente il proprio congiunto.

Ma vi è un ulteriore motivo, di stampo prettamente giuridico, che sottostà alla presente scelta legislativa: il fine è anche quello di scongiurare l’insorgere di false testimonianze che, essendo rese con lo scopo di evitare un inevitabile nocumento nella libertà del prossimo congiunto, non sarebbero comunque punibili ai sensi dell’articolo 384 codice penale.

Il legislatore ha scelto quindi di contemperare le esigenze sopracitate valorizzando la libera volontà del familiare del reo, al quale viene riconosciuta la possibilità di scegliere tra astenersi dal deporre e rendere dichiarazioni assumendo, in quest’ultimo caso, la qualità di testimone. La Corte di cassazione, del resto, ha specificato che il prossimo congiunto che sceglie di non astenersi è vincolato a tutti gli obblighi connessi allo status di teste, tra cui quello di deporre e di rispondere secondo verità, non entrando peraltro in gioco, in caso di falsa testimonianza, la scriminante di cui all’articolo 384 codice penale (cfr. Cass., sez. VI, 14 maggio 2013, n.42818).

Non mancano, in tale contesto, ipotesi in cui l’obbligo di deporre prescinde dalla volontà del soggetto: il medesimo articolo 199 del codice di procedura penale, infatti, prevede che i prossimi congiunti dell’imputato sono obbligati a rendere dichiarazioni “quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato”. È lo stesso codice dunque ad escludere la predetta facoltà di astensione per determinate categorie di soggetti che, tendenzialmente, non sono portatori di un interesse a proteggere il reo dall’eventuale condanna.

L’avviso ai sensi dell’articolo 199, comma 2, codice di procedura penale e la relativa giurisprudenza

Un’esigenza fondamentale è quella di garantire ai soggetti interessati la conoscibilità della facoltà di astensione ad essi attribuita. In base al comma 2 dell’articolo  199 codice di procedura penale, il giudice, a pena di nullità delle dichiarazioni, avvisa i prossimi congiunti della facoltà di astenersi dal deporre, chiedendo loro se intendono avvalersene o meno.

In questa sede, è doveroso soffermarsi su alcune questioni inerenti all’avviso di cui si discute, analizzando gli orientamenti assunti della giurisprudenza in relazione alle stesse.

Innanzitutto, un nodo fondamentale da sciogliere è quello legato alla natura della nullità prevista dall’articolo 199, comma 2, codice di procedura penale. Dopo diverse pronunce sia dei giudici di merito (cfr. Trib. Milano, sez. X, 22 novembre 2011) che della Corte di cassazione (cfr. Cass., n. 13591 del 12 marzo 2010; Cass., n. 48693 del 19 settembre 2014) è ormai pacificamente sostenuta la natura relativa della predetta nullità. Pertanto, in caso di omissione dell’avviso, l’invalidità della dichiarazione dovrà essere eccepita, a pena di decadenza, entro i termini fissati dall’articolo 181 codice di procedura penale.

Ulteriore tema da approfondire è quello attinente alle fasi procedimentali in cui vige l’obbligo di avvisare il soggetto circa la facoltà di astensione attribuitagli.

Sul punto vi è un consolidato orientamento giurisprudenziale: sin dai primi anni novanta il diritto vivente ha elevato a principio generale l’obbligo di avviso, il quale va dunque rispettato in ogni momento procedimentale in cui le dichiarazioni dei familiari del reo siano assunte per esigenze a carattere processuale (cfr. Cass., sez. VI, 16 febbraio 1994, n. 4641).

È chiaro come, seguendo tale orientamento, l’avviso al prossimo congiunto risulti essere un adempimento necessario anche nella fase delle indagini preliminari. Difatti, l’articolo 362 codice di procedura penale, che disciplina l’assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero, fa espresso rinvio all’articolo 199 codice di procedura penale, rendendo così obbligatorio l’avviso al prossimo congiunto dell’indagato circa la possibilità di astenersi dal rendere dichiarazioni. Stesso obbligo vale per l’ufficiale di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni ex articolo 351 codice di procedura penale, nonostante tale disposizione non rinvii esplicitamente all’articolo 199 codice di procedura penale (cfr. Cass., sez. V, 22 gennaio 1997, n. 5404).

 

Il prossimo congiunto-persona offesa e la scindibilità delle dichiarazioni: la recente presa di posizione del giudice di legittimità

Una posizione peculiare è quella assunta dal prossimo congiunto dell’imputato che ricopre lo status di persona offesa dal reato. Come precedentemente accennato, il codice prevede per tale categoria di soggetti l’obbligatorietà della deposizione, in virtù del particolare legame sussistente tra il testimone e la vicenda criminosa sviluppatasi: il fatto che il familiare sia la vittima della condotta illecita collide con la sussistenza di un interesse, da parte dello stesso, nel proteggere il reo da una eventuale condanna.

A tal proposito, è interessante approfondire un argomento che ha recentemente impegnato il Giudice di legittimità, concernente la possibilità o meno di considerare il prossimo congiunto-persona offesa non sottoposto all’obbligo di deporre, qualora, a fronte di una condotta criminosa unica e plurioffensiva, le sue dichiarazioni dovessero riguardare un’altra vittima del medesimo fatto illecito. Ci si chiede dunque se, in tale ipotesi, il soggetto in questione possa svincolarsi dallo status di persona offesa ed astenersi, pertanto, dalla deposizione.

Sul punto si è pronunciata la Quinta Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13529 del 20 marzo 2017, la quale ha dato una ferma risposta negativa al quesito.

Al fine di una visione più chiara di quanto asserito dal Giudice di legittimità, risulta innanzitutto necessaria una breve analisi del caso di cui trattasi.

Nella specie, l’autore del reato era stato condannato per minaccia grave, perpetrata, in un unico contesto spazio-temporale, nei confronti del proprio fratello e di un soggetto estraneo al rapporto familiare. Avverso la sentenza della Corte d’Appello (che confermava la decisione del giudice di primo grado) veniva proposto ricorso per Cassazione: il difensore lamentava un vizio di motivazione con riguardo all’erronea interpretazione dell’articolo 199 codice di procedura penale deducendo che, durante la fase dibattimentale, il fratello dell’imputato non fu avvisato della facoltà di astenersi dal deporre, nonostante rivestisse la qualità di testimone (e non anche di persona offesa) per quanto commesso ai danni dell’altra vittima del reato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di Cassazione ha escluso, nel caso de quo, la scindibilità delle dichiarazioni fatte dal prossimo congiunto.

Difatti, stante l’unitarietà della condotta ascritta all’imputato, risulta impossibile considerare separatamente la deposizione relativa al soggetto estraneo al rapporto familiare poiché, essendo l’evento unico oltre che plurioffensivo, le dichiarazioni del fratello del reo non potranno che vertere sulla singola vicenda di cui egli stesso è stato vittima, portando necessariamente ad una rappresentazione completa di ciò di cui è a conoscenza.

In tale prospettiva, è evidente come la mancanza dell’avviso riguardante la facoltà di astensione non possa assolutamente comportare l’insorgere della nullità dedotta dal ricorrente, essendo il beneficio in questione non esercitabile dal prossimo congiunto (in virtù dell’obbligo di deporre cui è sottoposto) e tenuto conto dell’impossibilità, per quest’ultimo, di svincolarsi dallo status di persona offesa durante la propria deposizione, pur rendendo dichiarazioni riferite ad un altro soggetto (anch’egli vittima del reato).

 

BIBLIOGRAFIA

G. Conso-V. Grevi, Commentario breve al codice di procedura penale, Cedam, Padova, 2005.

G. Conso-V. Grevi- M. Bargis, Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, 2016.

G. Lattanzi-E. Lupo, Codice di procedura penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina, Milano, Giuffrè, 2008.

 

SITOGRAFIA

A. Cappalonga, Famiglia e processo penale: la testimonianza dei prossimi congiunti dell’imputato, in “Nomodos, il Cantore delle Leggi” (http://nomodos-ilcantoredelleleggi.it/tag/imputato/?print=print-search).

Redazione, Testimonianza-Cassazione Penale: il prossimo congiunto dell’imputato, anche se testimone, non può astenersi dal deporre, in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com/news/2017/testimonianza-cassazione-penale-il-prossimo-congiunto-dellimputato-anche-se-testimone-non-puo-astenersi-dal-deporre.html).