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Reddito di libertà: lo Stato in soccorso delle donne vittime di violenza

Marina di Ravenna
Ph. Alessandro Saggio / Marina di Ravenna

Reddito di libertà: basi giuridiche

L’articolo 105 –bis del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modifiche nella Legge 17 luglio 2020, n. 77), detta la disciplina relativa al Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. In particolare, lo scopo del Decreto in parola è quello di contenere “i gravi effetti economici”, che la pandemia ha drasticamente comportato. Il soccorso –questa volta – è in favore delle donne vittime di violenza in condizioni di povertà, al fine di favorire –mediante l’indipendenza economica – percorsi vòlti all’autonomia e all’emancipazione delle stesse.

Con il summenzionato Decreto, si provvede all’incremento di ben 3 milioni di euro del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, già istituito dal terzo comma dell’art.19 del D.L. n. 223/2006, convertito con modifiche nella L. n. 248/2006.

L’art. 105 –bis prevede, inoltre, che a dettare i criteri per il riparto delle risorse sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, in collaborazione con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 prevede –al primo comma dell’articolo 3 – un contributo, il “Reddito di Libertà”, a favore delle donne vittime di violenza, con o senza figli minori, aiutate e seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, in vista di una loro indipendenza economica e, di conseguenza, di una loro autonomia ed emancipazione.

La Circolare n° 166 del 08/11/2021 –diffusa dall’INSP- fornisce indicazioni per l’erogazione –da parte dello stesso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – del reddito di libertà.

 

Reddito di libertà: la ripartizione delle risorse

Il contributo in argomento consiste in un aiuto, di natura ovviamente economica, stabilita nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per un massimo di dodici mesi.

 

Reddito di libertà: finalità e motivi di revoca del contributo

Il fine primario –che ha condotto all’introduzione nel nostro ordinamento del Reddito di libertà – è quello di “sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori”.

Come si nota, il Reddito di libertà è una misura destinata a migliorare qualitativamente la vita, non solo della donna interessata, ma anche dei figli di quest’ultima, al fine di limitare –per quanto possibile- il pregiudizio subito dall’intera famiglia.

Nel D.P.C.M. è precisato che il Reddito di libertà non è incompatibile con altre misure di sostegno (si pensi al Reddito di cittadinanza), ma esso sarà revocato qualora l’INPS ravvisi “motivi ostativi al mantenimento dello stesso.

 

Reddito di libertà: ma chi ha in concreto diritto a percepirlo?

Possono presentare domanda –fornendo l’attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinario e urgente (rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale), nonché la dichiarazione attestante il percorso di emancipazione seguito dalla donna interessata - le donne –italiane o comunitarie - residenti nel territorio italiano, nonché cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno. Equiparate alle cittadine italiane sono anche le straniere in possesso dello status di rifugiate politiche o dello status di protezione sussidiaria.

 

Reddito di libertà: modalità di presentazione e compilazione della domanda

Saranno le donne interessate –direttamente o a mezzo di rappresentante legale o di un delegato – a presentare domanda, per il tramite del Comune competente per residenza.

Nello specifico, l’operatore comunale provvederà all’inserimento della domanda, accedendo al servizio online offerto dal portale www.inps.it, digitando “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.

È ad ogni modo necessaria la compilazione della domanda in tutti i suoi campi

 

Reddito di libertà: esiti della trasmissione della domanda

Alla trasmissione della domanda seguirà una breve istruttoria automatizzata, gli esiti della quale possono essere i seguenti:

  1. Accolta in pagamento”;
  2. “Non accolta per insufficienza di budget” (in tal caso le domande –correttamente presentate – potranno essere accolte in un secondo momento);
  3. “Accolta in attesa di IBAN” (nel caso in cui la verifica sulla titolarità dia esito negativo.

 

Reddito di libertà: dati e statistiche

Come rilevato dall’Istat, il ventaglio di vittime della pandemia è davvero variegato e il Reddito di libertà nasce appunto dalla consapevolezza che nel mondo non si muore solo di Covid.