Responsabilità ed associazioni in Austria, Germania e Svizzera

A/I

La riluttanza a ricoprire cariche amministrative nelle associazioni ha indotto il legislatore austriaco a novellare il c.d. Vereinsgesetz del 2002, col quale era stato abrogato quello precedente del 1951. Il motivo di questa riluttanza era da ricercare nella normativa che disciplinava la responsabilità c.d. interna ed esterna degli amministratori che esercitavano la loro attività senza compenso alcuno (“unentgeltlich”).

A/II

Nonostante la legge del 2002 prevedesse che in sede di valutazione della responsabilità degli amministratori si dovesse tenere conto del fatto che esercitavano le funzioni senza percepire compenso alcuno, gli organi giurisdizionali, nelle loro decisioni – ad avviso del legislatore – erano soliti non prendere in considerazione, adeguatamente, questo fatto. Di conseguenza, la disponibilità a ricoprire cariche amministrative “gratuite” era diminuita notevolmente in quanto relativamente pochi erano disposti a correre i non indifferenti “Haftungsrisiken” che queste cariche – per giunta “gratuite” ("ehrenamtliche”) – comportavano. L’intervento del Nationalrat (nel 2011) è consistito, principalmente, nella determinazione legislativa del “Sorgfaltsmaßstab”, qualora l’amministratore agisca “ehrenamtlich” ed “unentgeltlich”.

Come vedremo in seguito, la legge di modifica austriaca non presenta rilevanti differenze rispetto alla legge emanata – in materia di “Haftungsbegrenzung von ehrenamtlich tätigen Vereinsvorständen” – in Germania nel 2009.

A/III

Il “Vereinsgesetz” austriaco elenca alcuni casi di responsabilità degli “Organwalter” nei confronti dell’associazione (questo elenco ha carattere esemplificativo e non tassativo):

1) distrazione del patrimonio dell´associazione o uso dello stesso per fini privati o comunque estranei allo scopo sociale

2) inosservanza degli obblighi fiscali e contabili

3) mancata tempestiva presentazione dell’istanza di fallimento

4) in caso di scioglimento dell’associazione, averne ostacolato o impedito la relativa procedura

5) tenuto un comportamento dal quale è derivato un obbligo risarcitorio dell’associazione nei confronti di membri dell´associazione o di terzi.

A/IV

Con la novella del 2011, il legislatore austriaco ha ritenuto di aver ridotto il “Haftungsrisiko” entro limiti accettabili (“in einem zumutbaren Ausmaß”) per chi si pone al servizio della “Allgemeinheit” e senza fine di lucro. La nuova normativa limitativa della responsabilità è stata estesa anche ai revisori dei conti (“Rechnungsprüfer”).

A decorrere dall’1.1.2012, il c.d. internes Haftungsrisiko di un “unentgeltlich tätigen Organwalter” (la stessa cosa vale per il revisore dei conti), viene limitata nel senso che – salva ogni diversa previsione statutaria – egli risponde per danni, nei confronti dell’associazione, soltanto qualora abbia agito con dolo o colpa grave. Inoltre, il modificato “Vereinsgesetz” prevede che nel contratto di assicurazione, stipulato dall’associazione, la copertura deve essere estesa anche ad eventuali “Forderungen” dell’“Organwalter” (e del “Rechnungsprüfer”) nei confronti dell’associazione.

Per quanto concerne l’“externes Haftungsrisiko des unentgeltlich handelnden Organwalters“ (o del “Rechnungsprüfer”), anch’esso subisce una limitazione nel senso che, qualora i predetti abbiano cagionato, nell’esercizio delle loro funzioni statutarie, un danno ad un terzo e se il terzo agisce per il risarcimento di questo danno, all’“Organwalter” e al “Rechnungsprüfer” viene riconosciuta la facoltà di pretendere dall’associazione di essere tenuto indenne dalle richieste del terzo, fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave.

A/V

Se l’”Organwalter” o il “Rechnungsprüfer” omettono di chiamare in causa la associazione, quest’ultima può opporre ad essi tutte le eccezioni non opposte al terzo e la associazione è esente da responsabilità nel caso in cui viene accertato che se tutte le eccezioni fossero state opposte, la decisione sarebbe stata diversa. La responsabilità dell’“Organwalter” è esclusa, qualora egli abbia eseguito una delibera legittima, anche sotto l’aspetto formale, adottata da un organo competente secondo lo statuto.

Al fine di far valere i diritti risarcitori dell’associazione nei confronti di un “Organwalter”, l´assemblea dei soci (che può essere convocata per tale scopo anche da un organo di sorveglianza), ha la facoltà di nominare un procuratore speciale. Qualora l’assemblea dei soci non proceda alla nomina di un procuratore speciale, l’“Ersatzanspruch” può essere fatto valere da un decimo dei soci che possono essi stessi nominare un procuratore speciale. Nel caso un cui l’”Ersatzanspruch” non viene accolto – in toto o in parte – le spese del procedimento sono a carico dei soci.

La rinuncia all’“Ersatzanspruch” nei confronti di un “Organwalter” o di un revisore dei conti, non produce effetti nei confronti dei creditori dell’associazione; questo disposto non trova applicazione se l’”Ersatzpflichtige” non è in grado di adempiere.

B/1

Per quanto concerne la Germania, va rilevato che già nel 2007 era stato emanato il “Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements”, nel quale sono state previste parecchie agevolazioni, anche di carattere economico per coloro che erano “ehrenamtlich tätig”. Nella seconda metà del 2009 è poi entrato in vigore il “Gesetz zur Begrenzung der Haftung von ehrenamtlich tätigen Vereinsvorständen”.

La legge del 2009 stabilisce che gli amministratori di associazioni e di fondazioni che esercitano la loro carica senza compenso o con un compenso annuo non superiore a 500 Euro, sono responsabili, nei confronti dell’associazione (o della fondazione) e nei confronti dei soci soltanto qualora abbiano agito dolosamente o con colpa grave.

Questa limitazione della responsabilità prescinde da un’eventuale statuizione contenuta nello statuto o nell’atto costitutivo; pertanto gli statuti in vigore all’atto di entrata in vigore della legge del 2009 non dovevano essere modificati. È però fatta salva la facoltà di adottare – nello statuto o nell’atto costitutivo – un “Haftungsmaßstab” più severo per quanto riguarda la responsabilità dei componenti il “Vorstand” nei confronti dei soci: in altre parole, di prevedere la “Haftung” anche in casi di responsabilità per mera colpa (com’era fino all’entrata in vigore della legge del 2009).

B/2

Con riferimento alla responsabilità del “Vorstand”, nei confronti di terzi, la legge testè citata, sancisce l’obbligo dell’associazione di tenere indenne il “Vorstandsmitglied” a meno che questi non abbia agito dolosamente o con colpa grave. Anche questa limitazione di responsabilità opera senza alcuna necessità di modifica dello statuto o dell’atto costitutivo di epoca anteriore all’entrata in vigore del “Gesetz zur Begrenzung der Haftung von ehrenamtlich tätigen Vereinsvorständen”.

Il “Vorstand” non risponde nei confronti dell’associazione (o della fondazione) per danni, qualora abbia eseguito una delibera adottata legittimamente dall’assemblea dei soci. Altra limitazione dello “Haftungsrisiko der Vorstände” è costituito dall’istituto della “jährlichen Entlastung durch die Mitgliederversammlung” (l’assemblea dei soci che si riunisce ogni anno e, verificata la regolarità dell’operato del “Vorstand”, ne approva l´operato e lo esime da responsabilità nel senso di una rinuncia alla proposizione di qualsiasi azione per danni in quanto e nella misura in cui gli stessi siano noti all’assemblea o avrebbero potuto essere noti a seguito di una “sorgfältigen Prüfung” (cioè a seguito di una diligente verifica).

B/III

Oltre un determinato numero di soci, la legge del 2009 raccomanda (nel diritto tedesco le raccomandazioni si rinvengono con una certa frequenza) la stipula di un contratto di assicurazione (c.d. D&O - Versicherung (“Direktors’ and Officers’ Liability Insurrance”)), come viene offerta da varie compagnie di assicurazione alle associazioni per i “Vorstände” delle stesse: contratto destinato alla copertura sia della responsabilità per danni dell’associazione, che quella personale dei membri del “Vorstand”, fatta eccezione per il caso di dolo o colpa grave.

C/I

La Svizzera ha preceduto la RFT e l’Austria nel procedere ad una “Revision des Vereinrechtes” in materia di responsabilità degli organi delle associazioni e dei soci. Questa legge, entrata in vigore l’1.6.2005, prevede che, salva deroga contenuta nello statuto, è il patrimonio dell’associazione a rispondere per le obbligazioni contratte dalla medesima. Il socio risponde personalmente nei confronti dei terzi per fatti ascrivibili a sua colpa.

La legge del 2005 prevede poi una particolare responsabilità dei fondatori dell’associazione nei confronti della stessa, dei soci e dei terzi. Per le obbligazioni contratte dai fondatori anteriormente all’atto costitutivo, essi rispondono personalmente ed in solido, a meno che non risulti con certezza che sono state contratte in nome della costituenda associazione e poi riconosciute come tali dal competente organo dell’associazione. I soci fondatori rispondono altresì per eventuali errori commessi in occasione della costituzione dell´associazione.

C/II

Per gli atti compiuti dagli organi dell’associazione è prevista, in linea di massima, la responsabilità dell’associazione, qualora l’organo abbia agito nell’ambito delle proprie attribuzioni statutarie. Ogni associazione deve avere almeno due organi e cioè l’assemblea dei soci ed il “Vorstand”: gli statuti possono prevedere anche altri organi (p. es. di controllo).

L’associazione risponde con l’intero suo patrimonio per atti compiuti – nell’esercizio delle loro funzioni - dai suoi organi statutari che abbiano recato danni a terzi o ai soci. Per quanto concerne i terzi, è prevista – oltre alla responsabilità dell’associazione - anche quella dell’organo che ha posto in essere l’atto produttivo di danno, per il quale risponde in solido. Pertanto il danneggiato ha la facoltà di agire contro l’associazione o contro l’organo della stessa.

C/III

Gli organi dell’associazione sono responsabili nei confronti della medesima e la loro responsabilità è equiparata a quella contrattuale in caso di “Nichterfüllung” o di “nicht gehöriger Erfüllung”. Se per esempio il cassiere omette di incassare le quote, al cui pagamento sono tenuti i soci, egli risponde per questa sua omissione nei confronti dell’associazione. Parimenti è ravvisabile la sua responsabilità nei confronti dell’associazione, se il cassiere usa il denaro incassato dai soci per fini suoi privati, senza contabilizzarlo nei libri sociali; in tal caso risponde nei confronti dell’associazione anche per fatto illecito.

Per quanto riguarda gli effetti della “ decharge” - con la quale l’assemblea dei soci procede alla c.d. Entlastung degli organi sociali - essi sono limitati sotto l’aspetto temporale, oggettivo e personale, in quanto si riferisce soltanto

1) ad un determinato periodo di tempo (normalmente un anno), durante il quale gli organi erano in carica,

2) può avere per oggetto soltanto fatti inequivocabilmente certi, portati a conoscenza dell’assemblea ed, infine,

3) vale soltanto per gli organi per i quali è stata chiesta la “decharge”. La ”Entlastung” produce effetti soltanto “interni”, cioè tra associazione ed organi della stessa. Pertanto essa non è opponibile ai creditori dell’associazione.

A/I

La riluttanza a ricoprire cariche amministrative nelle associazioni ha indotto il legislatore austriaco a novellare il c.d. Vereinsgesetz del 2002, col quale era stato abrogato quello precedente del 1951. Il motivo di questa riluttanza era da ricercare nella normativa che disciplinava la responsabilità c.d. interna ed esterna degli amministratori che esercitavano la loro attività senza compenso alcuno (“unentgeltlich”).

A/II

Nonostante la legge del 2002 prevedesse che in sede di valutazione della responsabilità degli amministratori si dovesse tenere conto del fatto che esercitavano le funzioni senza percepire compenso alcuno, gli organi giurisdizionali, nelle loro decisioni – ad avviso del legislatore – erano soliti non prendere in considerazione, adeguatamente, questo fatto. Di conseguenza, la disponibilità a ricoprire cariche amministrative “gratuite” era diminuita notevolmente in quanto relativamente pochi erano disposti a correre i non indifferenti “Haftungsrisiken” che queste cariche – per giunta “gratuite” ("ehrenamtliche”) – comportavano. L’intervento del Nationalrat (nel 2011) è consistito, principalmente, nella determinazione legislativa del “Sorgfaltsmaßstab”, qualora l’amministratore agisca “ehrenamtlich” ed “unentgeltlich”.

Come vedremo in seguito, la legge di modifica austriaca non presenta rilevanti differenze rispetto alla legge emanata – in materia di “Haftungsbegrenzung von ehrenamtlich tätigen Vereinsvorständen” – in Germania nel 2009.

A/III

Il “Vereinsgesetz” austriaco elenca alcuni casi di responsabilità degli “Organwalter” nei confronti dell’associazione (questo elenco ha carattere esemplificativo e non tassativo):

1) distrazione del patrimonio dell´associazione o uso dello stesso per fini privati o comunque estranei allo scopo sociale

2) inosservanza degli obblighi fiscali e contabili

3) mancata tempestiva presentazione dell’istanza di fallimento

4) in caso di scioglimento dell’associazione, averne ostacolato o impedito la relativa procedura

5) tenuto un comportamento dal quale è derivato un obbligo risarcitorio dell’associazione nei confronti di membri dell´associazione o di terzi.

A/IV

Con la novella del 2011, il legislatore austriaco ha ritenuto di aver ridotto il “Haftungsrisiko” entro limiti accettabili (“in einem zumutbaren Ausmaß”) per chi si pone al servizio della “Allgemeinheit” e senza fine di lucro. La nuova normativa limitativa della responsabilità è stata estesa anche ai revisori dei conti (“Rechnungsprüfer”).

A decorrere dall’1.1.2012, il c.d. internes Haftungsrisiko di un “unentgeltlich tätigen Organwalter” (la stessa cosa vale per il revisore dei conti), viene limitata nel senso che – salva ogni diversa previsione statutaria – egli risponde per danni, nei confronti dell’associazione, soltanto qualora abbia agito con dolo o colpa grave. Inoltre, il modificato “Vereinsgesetz” prevede che nel contratto di assicurazione, stipulato dall’associazione, la copertura deve essere estesa anche ad eventuali “Forderungen” dell’“Organwalter” (e del “Rechnungsprüfer”) nei confronti dell’associazione.

Per quanto concerne l’“externes Haftungsrisiko des unentgeltlich handelnden Organwalters“ (o del “Rechnungsprüfer”), anch’esso subisce una limitazione nel senso che, qualora i predetti abbiano cagionato, nell’esercizio delle loro funzioni statutarie, un danno ad un terzo e se il terzo agisce per il risarcimento di questo danno, all’“Organwalter” e al “Rechnungsprüfer” viene riconosciuta la facoltà di pretendere dall’associazione di essere tenuto indenne dalle richieste del terzo, fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave.

A/V

Se l’”Organwalter” o il “Rechnungsprüfer” omettono di chiamare in causa la associazione, quest’ultima può opporre ad essi tutte le eccezioni non opposte al terzo e la associazione è esente da responsabilità nel caso in cui viene accertato che se tutte le eccezioni fossero state opposte, la decisione sarebbe stata diversa. La responsabilità dell’“Organwalter” è esclusa, qualora egli abbia eseguito una delibera legittima, anche sotto l’aspetto formale, adottata da un organo competente secondo lo statuto.

Al fine di far valere i diritti risarcitori dell’associazione nei confronti di un “Organwalter”, l´assemblea dei soci (che può essere convocata per tale scopo anche da un organo di sorveglianza), ha la facoltà di nominare un procuratore speciale. Qualora l’assemblea dei soci non proceda alla nomina di un procuratore speciale, l’“Ersatzanspruch” può essere fatto valere da un decimo dei soci che possono essi stessi nominare un procuratore speciale. Nel caso un cui l’”Ersatzanspruch” non viene accolto – in toto o in parte – le spese del procedimento sono a carico dei soci.

La rinuncia all’“Ersatzanspruch” nei confronti di un “Organwalter” o di un revisore dei conti, non produce effetti nei confronti dei creditori dell’associazione; questo disposto non trova applicazione se l’”Ersatzpflichtige” non è in grado di adempiere.

B/1

Per quanto concerne la Germania, va rilevato che già nel 2007 era stato emanato il “Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements”, nel quale sono state previste parecchie agevolazioni, anche di carattere economico per coloro che erano “ehrenamtlich tätig”. Nella seconda metà del 2009 è poi entrato in vigore il “Gesetz zur Begrenzung der Haftung von ehrenamtlich tätigen Vereinsvorständen”.

La legge del 2009 stabilisce che gli amministratori di associazioni e di fondazioni che esercitano la loro carica senza compenso o con un compenso annuo non superiore a 500 Euro, sono responsabili, nei confronti dell’associazione (o della fondazione) e nei confronti dei soci soltanto qualora abbiano agito dolosamente o con colpa grave.

Questa limitazione della responsabilità prescinde da un’eventuale statuizione contenuta nello statuto o nell’atto costitutivo; pertanto gli statuti in vigore all’atto di entrata in vigore della legge del 2009 non dovevano essere modificati. È però fatta salva la facoltà di adottare – nello statuto o nell’atto costitutivo – un “Haftungsmaßstab” più severo per quanto riguarda la responsabilità dei componenti il “Vorstand” nei confronti dei soci: in altre parole, di prevedere la “Haftung” anche in casi di responsabilità per mera colpa (com’era fino all’entrata in vigore della legge del 2009).

B/2

Con riferimento alla responsabilità del “Vorstand”, nei confronti di terzi, la legge testè citata, sancisce l’obbligo dell’associazione di tenere indenne il “Vorstandsmitglied” a meno che questi non abbia agito dolosamente o con colpa grave. Anche questa limitazione di responsabilità opera senza alcuna necessità di modifica dello statuto o dell’atto costitutivo di epoca anteriore all’entrata in vigore del “Gesetz zur Begrenzung der Haftung von ehrenamtlich tätigen Vereinsvorständen”.

Il “Vorstand” non risponde nei confronti dell’associazione (o della fondazione) per danni, qualora abbia eseguito una delibera adottata legittimamente dall’assemblea dei soci. Altra limitazione dello “Haftungsrisiko der Vorstände” è costituito dall’istituto della “jährlichen Entlastung durch die Mitgliederversammlung” (l’assemblea dei soci che si riunisce ogni anno e, verificata la regolarità dell’operato del “Vorstand”, ne approva l´operato e lo esime da responsabilità nel senso di una rinuncia alla proposizione di qualsiasi azione per danni in quanto e nella misura in cui gli stessi siano noti all’assemblea o avrebbero potuto essere noti a seguito di una “sorgfältigen Prüfung” (cioè a seguito di una diligente verifica).

B/III

Oltre un determinato numero di soci, la legge del 2009 raccomanda (nel diritto tedesco le raccomandazioni si rinvengono con una certa frequenza) la stipula di un contratto di assicurazione (c.d. D&O - Versicherung (“Direktors’ and Officers’ Liability Insurrance”)), come viene offerta da varie compagnie di assicurazione alle associazioni per i “Vorstände” delle stesse: contratto destinato alla copertura sia della responsabilità per danni dell’associazione, che quella personale dei membri del “Vorstand”, fatta eccezione per il caso di dolo o colpa grave.

C/I

La Svizzera ha preceduto la RFT e l’Austria nel procedere ad una “Revision des Vereinrechtes” in materia di responsabilità degli organi delle associazioni e dei soci. Questa legge, entrata in vigore l’1.6.2005, prevede che, salva deroga contenuta nello statuto, è il patrimonio dell’associazione a rispondere per le obbligazioni contratte dalla medesima. Il socio risponde personalmente nei confronti dei terzi per fatti ascrivibili a sua colpa.

La legge del 2005 prevede poi una particolare responsabilità dei fondatori dell’associazione nei confronti della stessa, dei soci e dei terzi. Per le obbligazioni contratte dai fondatori anteriormente all’atto costitutivo, essi rispondono personalmente ed in solido, a meno che non risulti con certezza che sono state contratte in nome della costituenda associazione e poi riconosciute come tali dal competente organo dell’associazione. I soci fondatori rispondono altresì per eventuali errori commessi in occasione della costituzione dell´associazione.

C/II

Per gli atti compiuti dagli organi dell’associazione è prevista, in linea di massima, la responsabilità dell’associazione, qualora l’organo abbia agito nell’ambito delle proprie attribuzioni statutarie. Ogni associazione deve avere almeno due organi e cioè l’assemblea dei soci ed il “Vorstand”: gli statuti possono prevedere anche altri organi (p. es. di controllo).

L’associazione risponde con l’intero suo patrimonio per atti compiuti – nell’esercizio delle loro funzioni - dai suoi organi statutari che abbiano recato danni a terzi o ai soci. Per quanto concerne i terzi, è prevista – oltre alla responsabilità dell’associazione - anche quella dell’organo che ha posto in essere l’atto produttivo di danno, per il quale risponde in solido. Pertanto il danneggiato ha la facoltà di agire contro l’associazione o contro l’organo della stessa.

C/III

Gli organi dell’associazione sono responsabili nei confronti della medesima e la loro responsabilità è equiparata a quella contrattuale in caso di “Nichterfüllung” o di “nicht gehöriger Erfüllung”. Se per esempio il cassiere omette di incassare le quote, al cui pagamento sono tenuti i soci, egli risponde per questa sua omissione nei confronti dell’associazione. Parimenti è ravvisabile la sua responsabilità nei confronti dell’associazione, se il cassiere usa il denaro incassato dai soci per fini suoi privati, senza contabilizzarlo nei libri sociali; in tal caso risponde nei confronti dell’associazione anche per fatto illecito.

Per quanto riguarda gli effetti della “ decharge” - con la quale l’assemblea dei soci procede alla c.d. Entlastung degli organi sociali - essi sono limitati sotto l’aspetto temporale, oggettivo e personale, in quanto si riferisce soltanto

1) ad un determinato periodo di tempo (normalmente un anno), durante il quale gli organi erano in carica,

2) può avere per oggetto soltanto fatti inequivocabilmente certi, portati a conoscenza dell’assemblea ed, infine,

3) vale soltanto per gli organi per i quali è stata chiesta la “decharge”. La ”Entlastung” produce effetti soltanto “interni”, cioè tra associazione ed organi della stessa. Pertanto essa non è opponibile ai creditori dell’associazione.