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Richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari

indagini preliminari
indagini preliminari

Abstract

Il controllo giurisdizionale dell’attività del PM, è un presupposto imprescindibile per un ordinamento democratico-liberale, per un “Rechtsstaat”. In proposito va richiamato l’articolo 11 della Direttiva 2012/29/UE. Va poi accennato anche all’articolo 6 CEDU (vedasi, per esempio, Berlinsky comma Polonia, 20.6.2002 e Brennan comma Regno Unito, 16.10.2001), interpretato dalla Corte EDU nel senso, che le garanzie di cui all’articolo ora citato, devono ritenersi operanti anche nella fase istruttoria; altrimenti sarebbe frustrata la finalità, il diritto, a un processo equo. In altre parole, la CEDU non si “disinteressa” delle fasi antecedenti al dibattimento (vedasi Corte EDU, G C, Salduz comma Turchia, 27.11. 2008). È inclusa quindi la fase delle indagini preliminari (vedasi Corte EDU, Pandy comma Belgio, 21). 9. 2006)

 

Indice:  

1. Presupposti per la prosecuzione delle indagini  

2. “Fortführungsanträge” e dati statistici  

3. Il § 195 StPO (CPP)  

4. Motivazione insufficiente, contraddittoria e arbitraria dei provvedimenti di archiviazione  

5. La riforma del CPP del 2004 e l’ammissibilità di Fortführungsanträge”  

6. La Direttiva 2012/29/UE è stata attuata in Austria?

 

1. Presupposti per la prosecuzione delle indagini  

 “Salvo che sia intervenuta prescrizione del reato, il giudice, su istanza della p. l., dispone la prosecuzione delle indagini da parte del PM, se vi è stata archiviazione ai sensi dei §§ 190-192 StPO (CPP), qualora: 1) vi sia stata violazione di legge oppure erronea applicazione della stessa, 2) sussistano seri dubbi, che il PM abbia travisato i fatti posti a base del provvedimento di archiviazione, 3) vengano addotti fatti nuovi o nuove prove, che, da soli o congiuntamente alle altre risultanze delle indagini, appaiono idonei a far ritenere che la condanna dell’indagato sia probabile. Questo lo dispone il § 195, comma 1, StPO (CPP).

Il comma 2 del § 195 StPO prevede termini e modalità per la richiesta di prosecuzione delle indagini.

A seguito della riforma del CPP – nel 2004 – alle parti lese, in caso di archiviazione, è stata riconosciuta la facoltà di chiedere la “Fortführung des Verfahrens”. Se il PM non accoglie la richiesta di prosecuzione, la decisione su questa richiesta è di competenza del giudice.

Questo disposto normativo è stato aspramente criticato in quanto in tal modo al giudice è stata attribuita una - sia pure indiretta – “Anklageerzwingung”. Una normativa del genere sarebbe in contrasto con l’articolo 90, comma 2, della Costituzione federale.

 

2. “Fortführungsanträge” e dati statistici  

Ciò nonostante, non vi è stata, almeno finora, alcuna decisione sul punto, da parte della Corte costituzionale e le richieste di prosecuzione delle indagini sono state – negli anni seguenti al 2004 – relativamente frequenti, tant’è vero che, nel 2008, il loro numero è stato di circa 2.000 e due anni dopo, di 3.000 circa.

Inizialmente era prevista la competenza delle Corti d’appello a decidere sulle richieste di prosecuzione delle indagini e ciò ha comportato un notevole aggravio di lavoro per gli “Oberlandesgerichte-OLG”. Il legislatore ha reagito (2009), attribuendo la competenza ai “Landesgerichte” (Tribunali), dettando, al contempo, pure norme più restrittive per quanto concerne presupposti formali (§ 195, comma 2, StPO) e sostanziali per queste richieste. Inoltre è stato introdotto il principio, secondo il quale, al giudice, in sede di decisione sul “Fortführungsantrag”, non compete decidere su eventuali vizi (pur risultando dagli atti), non dedotti dalla parte richiedente.

Ma i “Fortführungsanträge” continuavano ad aumentare, superando “quota” 3.000, fino a quando, in caso di rigetto della richiesta di prosecuzione delle indagini, è stato introdotto il pagamento di una specie di ammenda nell’ammontare di Euro 90 a carico del richiedente.

Quante richieste sono state accolte, quante rigettate e quante “definite” in altro modo?

Presso uno dei più grandi uffici giudiziari è stato accertato, che alcuni anni orsono, i “Fortführungsanträge” sono stati 662 (in un anno), per cui è da attribuire, a questi dati, una certa “rappresentatività”.

Il 14,5 % dei “Fortführungsanträge” è stato dichiarato inammissibile per motivi formali e il 62,6 % è stato rigettato nel merito. Nell’11,5% il PM ha accolto la richiesta e il resto è stato “definito” in  altro modo.

Le archiviazioni da parte del PM, contro le quali è stata inoltrata richiesta di prosecuzione delle indagini, hanno riguardato, in gran parte, il reato di abuso dei poteri d’ufficio  (§ 302 StGB- CP).

Qual è stato l’esito dei procedimenti, nei quali la richiesta auf “Fortführung” era stata accolta?

  1. In 40 casi vi è stata “Anklageerhebung” da parte del PM, in 11, si è proceduto a “Diversion”  **  (§§ 198 e segg. CPP) e in 58 casi il PM ha nuovamente disposto l’archiviazione.
  2. Per quanto concerne “Erledigungen durch das Gericht”, vi sono state 13 sentenze di condanna e 16 assoluzioni; è da notare, che nei casi di condanna, 3 “Fortführungsanträge” sono stati inoltrati dal “Rechtsschutzbeauftragten” (una specie di “Ombudsman”), 3 dall’Amministrazione finanziaria e soltanto 7 dalle parti lese.

Tra condanne e casi di “Diversion”, soltanto nel 4,5 % dei casi, i “Fortführungsanträge” sono terminati con l’inflizione di una sanzione.

Di queste sanzioni, poche sono state comminate per reati contro il patrimonio (0,3%); prevalgono le “Straftaten” contro la vita e l’integrità fisica (10,4%) e delitti contro la libertà personale.

 

3. Il § 195 StPO (CPP)  

Sopra abbiamo accennato (sommariamente) ai casi, in cui è proponibile “Fortführungsantrag” ai sensi del § 195, comma 1, StPO.

Per quanto concerne la violazione di legge o l’erronea applicazione della stessa, si osserva, che il “Fortführungsantrag” è ammissibile qualora: a) il PM abbia errato nel ravvisare i presupposti giuridici per la “Verfahrenseinstellung” b)  il PM abbia disposto l’archiviazione nonostante la prospettiva di ulteriori indagini, che avrebbero potuto condurre all’“Anklageerhebung” e c) se vi è stata archiviazione da parte del PM, che ha agito arbitrariamente. Secondo la Suprema Corte (OGH), rientrano nell’ipotesi sub c), anche provvedimenti di archiviazione non motivati o motivati in modo insufficiente (vedasi 14 Os 168/11 d).

L’“Ermittlungsverfahren” va proseguito (ex § 195, comma 1, n. 2, StPO), se sussistono rilevanti dubbi circa la corretta valutazione dei fatti posti a base del provvedimento di archiviazione. Mentre il § 195,  comma 1, n. 1,  StPO legittima il “Fortführungsantrag” per erronea applicazione di legge, quello previsto dal § 195, comma 1, n. 2, StPO riguarda la valutazione delle risultanze  delle indagini da parte del PM. Per quanto concerne le “erheblichen Bedenken” (rilevanti dubbi), gli stessi sono ravvisabili in caso di violazioni analoghe a quelle previste dal § 281, comma 1, lett. 5 a, StPO, vale a dire, violazioni, che legittimano la proponibilità di “Nichtigkeitsbeschwerde” – impugnazione per nullità (vedasi Os 29/10 x, 12 Os 37/11 z e 13 Os 19/14 i).

Se nella richiesta di prosecuzione delle indagini viene dedotta la violazione di cui al § 195, comma 1, n. 2, StPO e il PM non accoglie questa richiesta, al giudice non compete di procedere a una propria valutazione del materiale “probatorio” in atti, ma (soltanto) di esaminare, se  il PM abbia, o meno, travalicato i limiti della “Beweiswürdigung” (vedasi 12 Os 29/10 x).

E passiamo al “Fortführungsgrund” previsto dal n. 3 del comma 1 del § 195 StPO. Non si tratta, in questo caso, di “errore” commesso dal PM;  è, invece, il richiedente, che  adduce  prove o fatti nuovi, purché gli stessi siano,  da soli o congiuntamente alle risultanze in atti, tali da consentire, che si proceda a dibattimento.

4. Motivazione insufficiente, contraddittoria e arbitraria dei provvedimenti di archiviazione  

Per quanto concerne “irregolarità” del provvedimento di archiviazione, in particolare insufficienza della relativa motivazione, soltanto a decorrere dal 2012, le “mangelhaft begründeten Einstellungen”, sono state ritenute, dalla Suprema Corte, tali, da legittimare la proposizione di un “Fortführungsantrag” (vedasi 14 Os 168/11 d). Alla motivazione insufficiente, è da equiparare quella qualificabile come “willkürlich” (arbitraria) nonché la motivazione in sé contraddittoria.

La previsione di cui al § 195 StPO è certamente uno strumento atto a evitare gli arbitri più macroscopici e più frequenti da parte di chi, ogni tanto, si comporta come se fosse “legibus solutus”. Certe archiviazioni, con la motivazione “il fatto non sussiste”, se non vengono nemmeno sentite le persone informate sui fatti o se l’archiviazione è stata disposta prima che venissero sentite queste persone (sarebbe successo pure questo),sono diminuite di molto. In casi del genere, nessuno può di certo parlare di “buon andamento” della giustizia. Chi ha la schiena dritta, ha la vita difficile, almeno in un certo ambiente, come e ‘ dimostrato anche da un fatto verificatosi di recente in un comune non lontano da quello di residenza. Sono gli interessi di carattere economico – e soltanto essi - a prevalere su tutto... e tutti. Ma questo, è meglio, non dirlo. C’è chi teme la verità più di ogni altra cosa.

Il provvedimento di archiviazione del PM, deve essere preceduto da una valutazione  compiuta, tenendo conto di tutti gli elementi “probatori”; valutazione, sulla base della quale una condanna dell’indagato non è da ritenersi probabile (12 Os 31/11 z).

Se vi è stata “Zurücklegung der Anzeige” (archiviazione senza procedere ad alcun atto di indagine, vale dire, se la notitia criminis è apparsa palesemente infondata), è proponibile un “Fortführungsantrag”?

In proposito l’OGH, con sentenza dell’11.6.2012, si è pronunziato nel senso, che in caso di “Zurücklegung der Anzeige ohne Ermittlungen mangels Anfangsverdachts”, non sono state iniziate indagini preliminari e quindi una richiesta di prosecuzione delle indagini è inammissibile (“unzulässig”).

 

5. La riforma del CPP del 2004 e l’ammissibilità di Fortführungsanträge”  

A seguito di questa pronunzia dell’OGH, il legislatore si è attivato e, con la riforma del CPP del 2014, entrata in  vigore l’1.1.2015, ha previsto, che uno “Strafverfahren” (procedimento penale) inizia nel momento, in cui vengono espletate indagini per accertare la sussistenza di un “Anfangsverdacht” (“sospetto iniziale”). Se manca l’”Anfangsverdacht”, il § 35 c, StAG (Legge che disciplina l’attività del PM) prevede, che  “von der Einleitung eines Strafverfahrens ist abzusehen” (non vanno iniziate indagini da parte del PM). In questo caso, un “Fortführungsantrag” è inammissibile. La  stessa cosa vale, se il PM non inizia indagini, ritenendo di non doversi attivare “aus rechtlichen Gründen”. È stato affermato, che la suddetta norma, sarebbe stata emanata allo scopo di limitare il numero delle denunce “campate in aria”, ma che ha come conseguenza, che “Einstellungen” del genere, non sono suscettibili di controllo giurisdizionale.

 

6. La Direttiva 2012/29/UE è stata attuata in Austria?

È stato osservato, che la mancanza di controllo sulle predette “Einstellungen”, è in contrasto con la direttiva 2012/29 UE, avente per oggetto standards minimi e la tutela delle vittime di reati (che avrebbe dovuto essere attuata, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, entro l’16.11.2015.

L’articolo 11, comma 1, sempre della citata direttiva, prevede il diritto della vittima a un riesame delle decisioni concernenti la “rinuncia” a procedere.

Il fatto che l’articolo 11 debba trovare applicazione pure nei casi, in cui non vengono condotte indagini, risulta dall’articolo 6, comma 1, lett. a), della predetta direttiva in quanto è sancito il diritto della vittima, a richiesta della stessa, di essere informata di ogni decisione concernente la “rinuncia” a condurre indagini o procedere ad archiviazione.

 È ben vero, che il disposto del § 195 StPO, che esclude la proponibilità del “Fortführungsantrag”, non costituisce, di per sé, violazione dell’articolo 11 della direttiva 2012/29/UE, in quanto l’articolo 11,  ultima parte, rimette agli Stati nazionali, di dettare le norme procedurali riguardanti la “rinuncia” a procedere a indagini. Va però osservato, che l’ordinamento processual-penale austriaco, non prevede mezzo di impugnazione contro l’“Absehen von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens”; pertanto, è lecito affermare, che l’articolo 11 della direttiva de qua, non è stato – per lo meno interamente – attuato. È da aggiungere, che quest’articolo, non ha i requisiti della determinatezza, per cui non può avere applicazione diretta; di conseguenza, la p.l. di un reato, non può invocare il proprio diritto a un “riesame” della decisione di non attivarsi da parte del PM, richiamandosi (direttamente) alla citata direttiva. Nè è possibile un’interpretazione conforme alla normativa UE, ostandovi il tenore letterale del § 35 c StAG, che esclude esplicitamente l’ammissibilità di un “Fortführungsantrag” nei casi di “Absehen von der Einleitung  eines Ermittlungsverfahrens”.

Nonostante quanto ora esposto, non si può negare, che i “Fortführungsanträge” (nei casi in cui il § 195, comma 1, StPO ne consente l’ammissibilità) abbiano avuto una, sia pure limitata rilevanza. È emerso, che circa il 4,5 % degli stessi sono terminati con l’inflizione di una sanzione a carico di chi, altrimenti, ne sarebbe “andato esente”. Per questo motivo, è stato detto, che il “Rechtsbehelf” di cui al § 195 StPO, sarebbe “zahnlos” (privo di denti). Viene anche criticato, che il giudice, competente a decidere sui “Fortführungsanträge”, qualora gli stessi non siano stati accolti dal PM, è vincolato, nella propria decisione, ai motivi di impugnazione, dedotti dal richiedente e non ha facoltà di rilevare - “amtswegig” – violazioni, che può avere riscontrato negli atti che gli sono stati trasmessi.

Indubbiamente, una percentuale più elevata di “Fortführungsanträge” condurrebbe a condanne, se il legislatore non avesse inserito nel § 195, comma 1, n. 2, StPO, il presupposto delle “erheblichen Bedenken”, di cui sopra abbiamo parlato. Ma tant’è. Dall’altro lato, non può trascurarsi, che una larghissima parte dei “Fortführungsanträge”, non conduce a un risultato pratico per il richiedente, ma implica un aggravio di lavoro per gli uffici giudiziari (che, peraltro, non sarebbe necessario, se il PM avesse svolto il proprio lavoro come sarebbe stato obbligato).

La richiesta di prosecuzione delle indagini, deve essere depositata presso l’ufficio del PM, entro 14 giorni, da quando il richiedente ha ricevuto l’avviso dell’avvenuta archiviazione previsto dal § 194 StPO, avviso da dare, oltre che all’indagato e alla PG, anche alle persone legittimate a chiedere la prosecuzione delle indagini. Qualora non vi sia stato dato avviso alla parte lesa, il “Fortführungsantrag” deve essere depositato presso l’ufficio del PM entro tre mesi a decorrere dalla data del provvedimento di archiviazione. Nella richiesta (di prosecuzione delle indagini) deve essere indicato il procedimento, di cui si chiede la prosecuzione; devono essere contenute anche le indicazioni necessarie per valutare l’osservanza del termine (perentorio) per la richiesta di prosecuzione. Inoltre devono essere indicati, separatamente, i motivi della dedotta violazione di legge o erronea applicazione della stessa oppure le “rechtlichen Bedenken” di cui al § 195, comma 1, n. 2, StPO.

Se vengono dedotti fatti nuovi o prove nuove, va osservato il disposto del § 55, comma 1, StPO.

Qualora il PM ritenga la fondatezza della richiesta di prosecuzione delle indagini, deve proseguire le indagini, a meno che non sia intervenuta prescrizione del reato/dei reati; se non procede, è obbligato a  trasmettere gli atti al giudice insieme a proprie osservazioni.

Il giudice decide in camera di consiglio con provvedimento non impugnabile. Prima della decisione, l’indagato e il richiedente la prosecuzione delle indagini, hanno diritto di presentare deduzioni con riferimento al provvedimento adottato dal PM; a tal fine, agli stessi, deve essere assegnato un congruo termine (“angemessenen Frist”).

Richieste di prosecuzione delle indagini proposte fuori termine o da persona non legittimata oppure senza la sussistenza dei presupposti di cui al § 195 StPO, devono essere dichiarate inammissibili e al richiedente va inflitta un’”ammenda” pari a Euro 90. Se il giudice accoglie il “Fortführungsantrag”, il PM deve proseguire le indagini.

**  La “Diversion” si concreta nel pagamento di una determinata somma di denaro o nella prestazione di lavoro socialmente utile o nella previsione di un periodo di prova oppure in un “Tatausgleich” (risarcimento dei danni causati per effetto del reato commesso).