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Riforma del diritto al mantenimento dei figli

Progetto - RFT
mantenimento dei figli
mantenimento dei figli

Riforma del diritto al mantenimento dei figli – Progetto - RFT

Abstract: Cura ed educazione dei figli, un “natürliches Recht” (diritto naturale) dei genitori, al quale corrisponde una “Pflichtbindung” degli stessi. C’è anche chi ha parlato di “vorstaalichen Naturrecht”, che lo Stato si limita semplicemente a riconoscere, collegando a questo diritto una serie di obblighi, tra i quali, uno dei più importanti, è il dovere di mantenimento.


Diritto costituzionale e soprannazionale

Prima di illustrare, brevemente, la progettata riforma (o modernizzazione) del diritto al mantenimento di figli minorenni, appare opportuno, premettere alcune considerazioni di carattere generale e accennare a norme, non soltanto costituzionali, ma anche a quelle di carattere soprannazionale.

L’art. 8 CEDU, comma 1, prevede il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare; il comma 2 elenca i casi, in cui è ammissibile l’ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio del predetto diritto. Anche l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, contempla un diritto analogo al rispetto della vita privata e familiare.

L’art. 6, comma 1, della Costituzione federale (“Grundgesetz – GG”) “pone” il matrimonio e la famiglia “unter besonderen Schutz der staatlichen Ordnung” (sotto la particolare protezione dell’ordinamento giuridico). Cura e educazione (comma 2) dei figli, sono il diritto naturale dei genitori, ma, al contempo, l’obbligo principale degli stessi. Sull’esercizio di questo diritto e sull’adempimento degli obblighi, “vigila” la comunità statale.

Il comma 3 indica i casi, in cui i figli – contro la volontà di chi è titolare del diritto de quo –possono essere allontanati dalla famiglia.

L’art. 6, comma 1, contiene “Grundrechte” (diritti fondamentali); si tratta di “wertentscheidende Grundsatznormen” per il diritto di famiglia.

Nel comma 2 sono contenuti “Abwehrrechte” (diritti “di difesa”) contro poteri pubblici.

Il testè citato articolo contiene pure “Handlungsaufträge an den Gesetzgeber” (obblighi positivi sanciti a carico del legislatore) L’art. 6, comma 1, GG, è lex specialis rispetto all’art. 3, comma 1, GG.

La famiglia è stata definita un “geschlossener, gegen den Staat abgeschirmter Lebensbereich”.

L’art. 6, comma 2, GG, nel quale viene usata la dizione “natürliches Recht“ (diritto naturale) dei genitori, contiene anche una “Pflichtbindung” degli stessi; è altresí un dovere (spicca, tra i doveri incombenti ai genitori, quello al mantenimento dei figli).

La Corte costituzionale federale ha parlato, in proposito, di “dienendem Grundrecht zum Wohle des Kindes” (ved. BVerfGE 99, 145 (156)). Sussiste, quindi, accanto al “Grundrecht”, pure una “Grundpflicht”, che consiste nel dovere di cura ed educazione dei figli da parte dei genitori.

Diritti e obblighi dei genitori devono orientarsi ”am Kindeswohl”, al benessere del figlio.

Secondo il ministero della Giustizia, l’”Unterhaltsrecht” (il diritto al mantenimento) deve essere profondamente riformato, specie per quanto concerne quello dei figli minorenni.

Il 25% di essi, nella RFT, ha “getrennt lebende Elternteile” (genitori non conviventi). La predetta riforma, è stata prevista nell’accordo programmatico, concluso dai partiti, che formano l’attuale coalizione governativa.


Obiettivi della riforma – Il “Barunterhalt” non è più l’uncico contributo genitoriale

Obiettivo principale della predetta “Reform” è, che la nuova normativa sia ispirata maggiormente al “Kindeswohl” (benessere del figlio) e all’aumentato “coinvolgimento” (alla partecipazione) di entrambi i genitori nella cura e educazione dei figli. Ultimamente, è stata riscontrata una crescente disponibilità alla “partnerschaftlichen Betreuung minderjähriger Kinder” (cura e educazione dei figli minorenni da parte di entrambi i genitori), la tendenza all’”Übernahme einer gemeinsamen Erziehungsverantwortung”, dopo una separazione o un divorzio.

Delle cosiddette Betreuungsleistungen va tenuto conto, adeguatamente, in sede di determinazione del contributo di mantenimento dei figli.

L’ultima, incisiva riforma, in materia di “Unterhaltsrecht”, risale al 2007.

Nel passato, a proposito del mantenimento di figli minorenni, vigeva il “principio”: un genitore assiste i figli e l’altro paga (fornisce il “Barunterhalt"). I periodi di tempo, in cui i figli trascorrevano in casa del genitore, che versava i contributi di mantenimento, erano brevi. Ormai, però, questi periodi tendono ad allungarsi (non sono rari i casi, in cui i figli trascorrono - alternativamente – una settimana presso la madre e la prossima presso il padre), per cui, della “Pflege und Erziehung” (“Betreuung”) dei figli va adeguatamente tenuto conto, quando si tratta di determinare il contributo nel mantenimento dei minori.

Dalla normativa vigente, questi “mutamenti” non vengono “berücksichtigt”. Ha dovuto supplire, in proposito, la giurisprudenza, elaborando ”Tabellen” (di cui la più nota e più seguita, è la “Düsseldorfer Tabelle”, cosí chiamata, perchè predisposta dai giudici della Corte d’appello con sede nella predetta città) e diminuendo, per effetto di un cosiddetto Abschlag (riduzione), il “Barunterhalt” (contributo in denaro) secondo la durata della “Pflege und Erziehung” (presso il genitore, potremmo dire, “non affidatario”).


Tenere conto della “gesteigerten Mitbetreuung”-  “Betreuungsanteil“

In altre parole, va presa in considerazione la “gesteigerte Mitbetreuung”.

Altro obiettivo dell’introducenda riforma, è di eliminare la necessità - prima di iniziare il procedimento per la determinazione del contributo di mantenimento del figlio – di instaurare un procedimento per la rappresentanza legale del minore.

Da notare è anche, che il contributo nel mantenimento dei figli, è disciplinato in modo differente, a seconda che si tratti di figli di genitori divorziati o “nichtehelicher Paare”. Sarà disciplinato ex novo la rinuncia al mantenimento dei figli e il pagamento di una somma una tantum (“Abfindungszahlung”).

Ai fini dell’entità del contributo nel mantenimento di figli, i cui genitori sono divorziati, si terranno conto dei redditi di entrambi i genitori, mentre in casi “nicht verheirateter Elternteile”, attualmente, si prende in considerazione soltanto il reddito del “betreuenden Elternteil”. Una disciplina del genere viene oggi ritenuta “nicht mehr zeitgemäß” (sorpassata).


Il “Selbstbehalt”

La progettata riforma inciderà anche sul cosiddetto notwendigen Selbstbehalt del genitore, che contribuisce economicamente al mantenimento del figlio. Per “notwendigen Selbstbehalt”, s’intende l’importo necessario a questo genitore per il proprio sostentamento. L’entità di questa somma, non è determinata dalla legge; attualmente, si fa ricorso alla “Düsseldorfer Tabelle” di cui sopra.

L’”Elternteil”, che, dopo la separazione o il divorzio, contribuisce, in modo significativo, alla cura e all’educazione (“Pflege und Betreuung”) del figlio, potrà ridurre congruamente il proprio contributo in denaro. In tal modo, si tende a “favorire” una più frequente e più estesa “Übernahme der Betreuung” dei figli (che dovrebbe “avvicinarsi” all’”optimum”, vale a dire, essere pari al 50:50, a essere paritetica).

La situazione economica del genitore, che ha “in affidamento” il figlio, non nato da un matrimonio, verrà migliorata, nel senso che il “Betreuungsunterhalt” sarà parificato a quello dovuto dal genitore, che era unito in matrimonio alla nascita del figlio, se prima della separazione aveva convissuto per un apprezzabile periodo di tempo con la/il partner-


La “wesentliche Mitbetreuung”

Altra innovazione: Il cosiddetto notwendige Selbstbehalt, al quale sopra abbiamo accennato, verrà disciplinato per legge, analogamente a quanto dispone il BGB (§ 1612 a, in relazione alla “Mindestunterhaltsverordnung”).

Il “Betreuungsanteil” di un genitore, sarà valutato in base al numero delle notti trascorse dal figlio presso il “Betreuungsbringer”. Si tratta di un criterio oggettivo, facilmente verificabile.

È sempre più che opportuno, anzi necessario, il ricorso a criteri obiettivi, che sono una specie di baluardo contro clientelismi, parentele (anche strettissime), favoritismi, familismi, specie là dove certi nomi, in ben definiti ambienti, ricorrono con troppa frequenza (come ai tempi del feudalesimo); là dove chi ha la schiena dritta, non è tollerato, come episodi, anche recenti, dimostrano. Che i predetti –ismi, siano terreno fertilissimo, per non dire presupposto, per la corruzione, appare più che evidente. Ma le “esigenze” del “sistema” (corrotto) sono quelle che sono e guai a non inchinarsi, incondizionatamente, dinanzi alle stesse.

Le leggi – per certi signori e signore – non sono altro, che “lacci” (fastidiosi); bisogna far di tutto, per non impigliarsi negli stessi, o, meglio ancora, “toglierli di mezzo”, per avere “mano libera”. Sono i risultati, che contano, non i mezzi per conseguirli.

Anche di “Betreuungsleistungen” durante il giorno, può tenersi conto, se non di breve durata, nonchè dei periodi di tempo (libero) trascorsi con il minore sotto la sorveglianza di un genitore.

Una “wesentliche Mitbetreuung” a opera di un genitore, comporterà una riduzione, un cosiddetto Abschlag, del contributo nel mantenimento del figlio, nella misura di almeno il  15%, con aumento di questa percentuale in relazione alla durata della “Mitbetreuung”. Il “Selbstbehalt” in favore del genitore tenuto al contributo economico, non potrà, di regola, essere inferiore a 1.650 il mese.

Verrà introdotta – per effetto della modifica del § 1629, Abs. 2 und 3, BGB (Cod. Civ.) – la possibilità della “gesetzlichen Alleinvertretung” (rappresentanza legale esclusiva del figlio).

Le misure ora illustrate, hanno anche il fine, di aumentare la certezza del diritto e di evitare, mediante “klarer Vorgaben”, liti in materia di “Unterhaltsrecht”, finora piuttosto frequenti.