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Rimborso di abbonamenti e titoli di viaggio dei mezzi di trasporto per mancato utilizzo in seguito all’emergenza Covid-19: chi ne ha diritto?

Ambiente e vacanze sostenibili
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Indice

1. Normativa di riferimento

2. Forme di erogazione del rimborso

3. Modalità di richiesta del rimborso

 

1. Normativa di riferimento

Il Decreto Rilancio, in vigore dal 19 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020, prevede al Titolo VIII dedicato alle “Misure di settore”, al Capo III “Misure per le infrastrutture e i trasporti”, all’articolo 215 “Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL”, la possibilità di ottenere un rimborso degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi di trasporto pubblico rimasti inutilizzati a causa del lockdown.

In particolare, il comma 1 del predetto articolo riporta quanto segue:

In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall’articolo […], nonché dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli  di  viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende  erogatrici  di  servizi  di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti aventi diritto al rimborso”.

 

2. Forme di erogazione del rimborso

Il Decreto prevede le seguenti forme di erogazione per il rimborso degli abbonamenti e dei titoli di viaggio già emessi e inutilizzati dai pendolari (studenti o lavoratori):

a) emissione di un voucher di importo pari all’ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall’emissione;

 b) prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.

 

3. Modalità di richiesta del rimborso

Per ottenere il rimborso gli aventi diritto dovranno presentare un’apposita richiesta al gestore dei servizi di trasporto, allegando:

a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento;

b) un’autodichiarazione (rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445), con la quale si certifica sotto la propria responsabilità il mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento imposte dal Governo.

Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, gestore dei servizi di trasporto procede al rimborso secondo  le  suddette forme di erogazione.