Segnalazioni antiriciclaggio aggregate più incisive

Città
Ph. Fabio Toto / Città

Abstract

Con provvedimento pubblicato il 25 agosto sul sito istituzionale, l’Unità sostituisce il precedente del 23 dicembre 2013, ormai incompatibile con le ultime modifiche al decreto 231 del 2007.

 

Indice:

1. Le nuove Istruzioni SARA

2. Le esclusioni

 

1. Le nuove Istruzioni SARA

Gli intermediari obbligati dovranno aggregare le operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro effettuate dalla clientela, inviandole tramite il portale Infostat-UIF. Se non si raggiunge la soglia nel corso del mese, i segnalanti invieranno una SARA “negativa”. Banche, poste, IMEL, IP (anche quelli con sede all’estero e punto di contatto centrale in Italia) devono trasmettere all’Unità anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo, relative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate attraverso agenti in attività finanziaria, ovvero soggetti convenzionati e agenti.

Per i bonifici vanno indicate anche le informazioni relative alla sede dell’intermediario controparte e, se conosciute, sulla residenza della controparte. Per le rimesse di denaro con l’estero vanno indicati gli Stati di provenienza e destinazione dei fondi. E, nel caso di rimesse domestiche, deve essere inserito altresì il comune dal quale o verso il quale è inviato il denaro. In entrambi i casi devono essere trasmessi, laddove noti, i dati relativi alla residenza della controparte, sia che si trovi in Italia che all’estero.  Negli Allegati si trovano comunque tutte le indicazioni di dettaglio per le causali e i parametri di aggregazione. 

I dati relativi alle operazioni inviate, raggruppati secondo causali aggregate, riferiscono l’importo totale, espresso in euro, nonché il numero di quelle effettuate nel periodo di riferimento, con specifica indicazione di quelle eseguite in contante e del relativo importo. Devono essere altresì trasmesse le informazioni sulla residenza e sull’attività economica del cliente, sul segno monetario e sulla valuta dell’operazione, nonché sulla sede o punto operativo presso il quale la stessa è stata disposta. Come si vede, estrema importanza è attribuita all’indicazione e individuazione della provenienza e destinazione geografica dei fondi, in linea con le indicazioni degli organismi sovranazionale ed europei.

Le nuove Istruzioni tengono conto dell’intervenuta abrogazione dell’Archivio unico informatico, strumento invece essenziale di archiviazione dei dati relativi a rapporti e operazioni gestite da intermediari finanziari. Viene lasciata all’autonomia dei soggetti obbligati - infatti - la determinazione del supporto per la registrazione dal quale ricavare le informazioni da trasmettere all’UIF.

 

2. Le esclusioni

Sono escluse dagli obblighi le operazioni tra i destinatari del Provvedimento in commento, ad eccezione di quelle con le società fiduciarie. Sono esentati dalla trasmissione anche gli intermediari bancari e finanziari esteri non destinatari delle Istruzioni, la tesoreria provinciale dello Stato e la Banca d’Italia.

Non devono aggregare i dati neanche le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari, nonché i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.

Resta ferma altresì la deroga per le operazioni che abbiano ad oggetto il pagamento di tributi o sanzioni in favore delle pubbliche amministrazioni.