Segreto - Tribunale di Bologna: concorrenza sleale per sottrazione di segreti e storno di dipendenti

Segreto - Tribunale di Bologna: concorrenza sleale per sottrazione di segreti e storno di dipendenti
Segreto - Tribunale di Bologna: concorrenza sleale per sottrazione di segreti e storno di dipendenti

Il caso sottoposto al Tribunale

Con la recente ordinanza del 6 febbraio 2017, il Tribunale di Bologna si è nuovamente espresso in merito ad un caso di sottrazione di segreti aziendali da parte di ex-dipendenti.

Nello specifico, una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di macchine selezionatrici ottico-elettroniche aveva lamentato la sottrazione dei propri progetti, disegni tecnici e in generale del proprio know-how (riferiti a componenti luminose e meccaniche e dati riportati sui disegni tecnici relativi alla progettazione delle macchine) da parte di alcuni dipendenti, che li avevano illegittimamente utilizzati, rivelati e messi a disposizione di una società concorrente di nuova costituzione (con cui gli stessi dipendenti avevano avviato rapporti di lavoro e collaborazione), proponendo successivamente in vendita analoghi prodotti alla clientela della società ricorrente e contattando ulteriori dipendenti della stessa per avviare rapporti di collaborazione.

Innanzitutto, merita di essere rilevato che la società che aveva lamentato la sottrazione delle informazioni riservate aveva precedentemente formalizzato con i propri dipendenti patti di non concorrenza che includevano clausole di riservatezza a tutela del know-how aziendale, in forza delle quali i lavoratori durante il rapporto di lavoro e successivamente per un periodo di tre anni erano tenuti a “non divulgare e non utilizzare, per nessuna ragione o causa, notizie riservate della società … attinenti all’organizzazione, ai metodi di produzione ed alle lavorazioni e tecnologie (know-how) incluso schemi hardware e programmi software, arrecando, indipendentemente dalle intenzioni, pregiudizio e danno, anche solo potenziale oltre che effettivo, all’azienda”.

In conseguenza di quanto sopra, il Tribunale di Bologna ha, in primo luogo, riconosciuto la tutela secondo gli articoli 98 e 99 del Codice di Proprietà Industriale, avendo riscontrato la sussistenza di tutti i requisiti ex lege previsti.

Concorrenza sleale per sottrazione di segreti

Quanto alle misure di segretezza adottate, il Giudice ha ritenuto idonee le clausole di riservatezza inserite nei patti di non concorrenza conclusi con i dipendenti.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente anche l’illecito di concorrenza sleale per sottrazione di segreti (in conseguenza dell’indebito utilizzo di disegni tecnici e informazioni progettuali per la realizzazione di prodotti analoghi, offerti alla clientela di riferimento della società titolare delle stesse informazioni) e per storno di dipendenti.

Con riferimento alla prima delle due fattispecie, va evidenziato che il Giudice ha ritenuto opportuno distinguere tra i casi di utilizzo legittimo delle informazioni da parte del dipendente che si sia avvalso  di cognizioni ed esperienze dallo stesso acquisite nel corso del rapporto di lavoro, e i casi di utilizzo non legittimo, dovuti all’uso da parte del dipendente di informazioni o conoscenze “che vanno al di là del suo bagaglio di conoscenze professionali e che, anche quando non assumano i caratteri della segretezza di cui all’art. 98 c.p.i., sono interne all’azienda di provenienza e quindi costituiscono una parte del suo patrimonio”.

Concorrenza sleale per storno di dipendenti

Relativamente all’ipotesi di storno dei dipendenti, il Tribunale ha attribuito rilievo più che al numero di dipendenti (nel caso in questione, si era trattato del passaggio alla società concorrente di due dipendenti, un numero, di norma, ritenuto non sufficiente ad integrare la fattispecie dello storno), agli elementi atti ad evidenziare l’intenzione di danneggiare l’organizzazione e la struttura produttiva del concorrente (nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto che lo storno era stato realizzato allo scopo di “acquisire parassitariamente conoscenze e informazioni relative a un prodotto suscettibile di reverse engineering, al fine di evitare i costi e il tempo necessario a scoprirle tramite l’analisi del prodotto medesimo...”.

In sintesi, con riguardo a tale fattispecie, il Tribunale di Bologna ha valutato il c.d. animus nocendi, riconoscendo particolare rilievo allo “scopo di diminuire l’efficienza dell’impresa concorrente, come elemento che porta a ravvisare la contrarietà ai principi della correttezza professionale e si concreta in un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere tramite l’esclusività delle nozioni tecniche di cui dispone”.

Conclusioni

Avendo riscontrato il fumus boni juris, con riferimento agli illeciti di cui agli articoli 98 e 99 Codice di Proprietà Industriale e all’articolo 2598 n.3, oltre al periculum in mora, il Tribunale di Bologna ha concesso, in via cautelare, una serie di misure, tra cui il sequestro del materiale che era stato rinvenuto in sede di descrizione giudiziale, la relativa cancellazione dal server della società concorrente, l’inibitoria di ogni utilizzo del know-how della società ricorrente e l’inibitoria del compimento di ulteriori atti di storno, nonché il divieto (imposto alla società resistente e agli ex dipendenti che avevano agito per conto della stessa) di entrare in rapporti commerciali con la clientela della ricorrente per un periodo di tempo determinato in quattro mesi e la fissazione di una penale per ogni violazione o inosservanza riscontrata e per ogni settimana di ritardo.

L’ordinanza è integralmente consultabile sul sito Giuraemilia.

(Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata di diritto industriale-Tribunale Imprese Civile - Dott.ssa Rita Chierici, Ordinanza 6 febbraio 2017)

Il caso sottoposto al Tribunale

Con la recente ordinanza del 6 febbraio 2017, il Tribunale di Bologna si è nuovamente espresso in merito ad un caso di sottrazione di segreti aziendali da parte di ex-dipendenti.

Nello specifico, una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di macchine selezionatrici ottico-elettroniche aveva lamentato la sottrazione dei propri progetti, disegni tecnici e in generale del proprio know-how (riferiti a componenti luminose e meccaniche e dati riportati sui disegni tecnici relativi alla progettazione delle macchine) da parte di alcuni dipendenti, che li avevano illegittimamente utilizzati, rivelati e messi a disposizione di una società concorrente di nuova costituzione (con cui gli stessi dipendenti avevano avviato rapporti di lavoro e collaborazione), proponendo successivamente in vendita analoghi prodotti alla clientela della società ricorrente e contattando ulteriori dipendenti della stessa per avviare rapporti di collaborazione.

Innanzitutto, merita di essere rilevato che la società che aveva lamentato la sottrazione delle informazioni riservate aveva precedentemente formalizzato con i propri dipendenti patti di non concorrenza che includevano clausole di riservatezza a tutela del know-how aziendale, in forza delle quali i lavoratori durante il rapporto di lavoro e successivamente per un periodo di tre anni erano tenuti a “non divulgare e non utilizzare, per nessuna ragione o causa, notizie riservate della società … attinenti all’organizzazione, ai metodi di produzione ed alle lavorazioni e tecnologie (know-how) incluso schemi hardware e programmi software, arrecando, indipendentemente dalle intenzioni, pregiudizio e danno, anche solo potenziale oltre che effettivo, all’azienda”.

In conseguenza di quanto sopra, il Tribunale di Bologna ha, in primo luogo, riconosciuto la tutela secondo gli articoli 98 e 99 del Codice di Proprietà Industriale, avendo riscontrato la sussistenza di tutti i requisiti ex lege previsti.

Concorrenza sleale per sottrazione di segreti

Quanto alle misure di segretezza adottate, il Giudice ha ritenuto idonee le clausole di riservatezza inserite nei patti di non concorrenza conclusi con i dipendenti.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente anche l’illecito di concorrenza sleale per sottrazione di segreti (in conseguenza dell’indebito utilizzo di disegni tecnici e informazioni progettuali per la realizzazione di prodotti analoghi, offerti alla clientela di riferimento della società titolare delle stesse informazioni) e per storno di dipendenti.

Con riferimento alla prima delle due fattispecie, va evidenziato che il Giudice ha ritenuto opportuno distinguere tra i casi di utilizzo legittimo delle informazioni da parte del dipendente che si sia avvalso  di cognizioni ed esperienze dallo stesso acquisite nel corso del rapporto di lavoro, e i casi di utilizzo non legittimo, dovuti all’uso da parte del dipendente di informazioni o conoscenze “che vanno al di là del suo bagaglio di conoscenze professionali e che, anche quando non assumano i caratteri della segretezza di cui all’art. 98 c.p.i., sono interne all’azienda di provenienza e quindi costituiscono una parte del suo patrimonio”.

Concorrenza sleale per storno di dipendenti

Relativamente all’ipotesi di storno dei dipendenti, il Tribunale ha attribuito rilievo più che al numero di dipendenti (nel caso in questione, si era trattato del passaggio alla società concorrente di due dipendenti, un numero, di norma, ritenuto non sufficiente ad integrare la fattispecie dello storno), agli elementi atti ad evidenziare l’intenzione di danneggiare l’organizzazione e la struttura produttiva del concorrente (nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto che lo storno era stato realizzato allo scopo di “acquisire parassitariamente conoscenze e informazioni relative a un prodotto suscettibile di reverse engineering, al fine di evitare i costi e il tempo necessario a scoprirle tramite l’analisi del prodotto medesimo...”.

In sintesi, con riguardo a tale fattispecie, il Tribunale di Bologna ha valutato il c.d. animus nocendi, riconoscendo particolare rilievo allo “scopo di diminuire l’efficienza dell’impresa concorrente, come elemento che porta a ravvisare la contrarietà ai principi della correttezza professionale e si concreta in un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere tramite l’esclusività delle nozioni tecniche di cui dispone”.

Conclusioni

Avendo riscontrato il fumus boni juris, con riferimento agli illeciti di cui agli articoli 98 e 99 Codice di Proprietà Industriale e all’articolo 2598 n.3, oltre al periculum in mora, il Tribunale di Bologna ha concesso, in via cautelare, una serie di misure, tra cui il sequestro del materiale che era stato rinvenuto in sede di descrizione giudiziale, la relativa cancellazione dal server della società concorrente, l’inibitoria di ogni utilizzo del know-how della società ricorrente e l’inibitoria del compimento di ulteriori atti di storno, nonché il divieto (imposto alla società resistente e agli ex dipendenti che avevano agito per conto della stessa) di entrare in rapporti commerciali con la clientela della ricorrente per un periodo di tempo determinato in quattro mesi e la fissazione di una penale per ogni violazione o inosservanza riscontrata e per ogni settimana di ritardo.

L’ordinanza è integralmente consultabile sul sito Giuraemilia.

(Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata di diritto industriale-Tribunale Imprese Civile - Dott.ssa Rita Chierici, Ordinanza 6 febbraio 2017)