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SIAE/Soundreef - Antitrust: largo all’innovazione anche nel settore della gestione dei diritti d’autore

SIAE/Soundreef - Antitrust: largo all’innovazione anche nel settore della gestione dei diritti d’autore
SIAE/Soundreef - Antitrust: largo all’innovazione anche nel settore della gestione dei diritti d’autore

L’Antitrust ha ritenuto che i comportamenti posti in essere da SIAE possono integrare un’unica e complessa strategia abusiva in violazione dell’articolo 102 TFUE e che la condotta di Assomusica è contraria all’articolo 101 TFUE.

 

Premessa

La decisione del noto rapper italiano Fedez di abbandonare la Società Italiana degli Autori ed Editori (“SIAE”) e affidare la gestione dei propri diritti d’autore alla società inglese Soundreef ha di fatto avviato la liberalizzazione del settore dell’intermediazione dei diritti d’autore in Italia.

La scelta dichiarata pubblicamente dall’artista milanese di sostenere una start up indipendente innovativa e trasparente si pone in linea con in quadro normativo europeo in materia di copyright e, nello specifico, con le recenti disposizioni della Direttiva UE 2014/26 (“Direttiva Barnier”) la quale ha sancito il principio di libera scelta degli autori rispetto agli organismi di gestione collettiva dei loro diritti, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell’ente deputato alla gestione.

La Direttiva Barnier ha pertanto fatto venir meno l’obbligatorietà di rivolgersi alla SIAE per i servizi di gestione collettiva di diritti d’autore e di diritti connessi facendo così vacillare l’esclusiva vantata fino a quel momento dalla SIAE che aveva praticamente operato in regime di monopolio sul mercato italiano ai sensi dell’articolo 180 della Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941 (“l.d.a.”).

La SIAE circa il rapporto tra la Direttiva e l’articolo 180 l.d.a. ha sostenuto che l’effettiva portata della Direttiva è limitata alla facoltà per l’autore di rivolgersi a società di gestione site all’estero e che essa non è volta all’eliminazione della particolare forma di esclusiva conferitale dalla l.d.a.

Effettivamente, quando l’Italia ha recepito la Direttiva Barnier con il Decreto Legislativo n. 35 del 15 marzo 2017, è stato fatto salvo il disposto dell’articolo 180 l.d.a. lasciando così indefinito il ruolo che verrà assunto dalle società di gestione collettiva dei diritti d’autore in Italia.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intanto però, pochi giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 35/2107, ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di SIAE e di Assomusica (Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo), dopo aver accertato la configurazione di una condotta anticoncorrenziale lesiva per gli operatori sia italiani che stranieri.

Fatto

Le società Innovaetica e Soundreef avevano più volte segnalato vari comportamenti illegittimi posti in essere da SIAE e volti ad ostacolare ed escludere dal mercato italiano le società che prestavano servizi di gestione e intermediazione dei diritti d’autore nel territorio dell’Unione Europea (come Soundreef), o servizi ad essi accessori (come Innovaetica).

La seconda fattispecie contestata invece aveva ad oggetto un’intesa anticoncorrenziale, le “Linee Guida” adottate da Assomusica, finalizzata a far scegliere SIAE come unico intermediario per la fornitura di servizi di gestione dei diritti d’autore e a boicottare tutte le altre collecting.

I documenti sottoposti all’attenzione dell’Antitrust avevano evidenziato almeno tre tipologie di condotte anticoncorrenziali poste in essere da SIAE e riconducibili ad un’unica strategia abusiva:

1) SIAE esercitava pressione nei confronti degli autori affinché non conferissero mandato ad altre collecting anche solo per taluni diritti o servizi, pretendendo, in occasione del deposito delle opere da parte dei titolari dei diritti, la firma di tutti i co-autori o co-editori e dunque ostacolando la legittima possibilità degli autori di circoscrivere il mandato ad alcuni diritti o categorie di diritti;

2) SIAE impediva agli utilizzatori di licenze per i diritti su opere protette da copyright (per esempio gli organizzatori di concerti e i gestori di esercizi commerciali) di sottoscrivere accordi con le altre collecting sostenendo di essere l’unico soggetto autorizzato a poter incassare le royalties per l’esecuzione di musica in pubblico e riscuotendo indebitamente quote-parti di royalties spettanti agli autori iscritti ad altre collecting, minacciando accertamenti fiscali o azioni legali, e attuando politiche di pricing discriminatorie per fidelizzare alcune categorie di utilizzatori o non trasparenti così da limitare il confronto con le altre offerte dei concorrenti;

3) SIAE imponeva alle società di gestione collettiva estere la stipulazione di specifici accordi, presentandola come unica possibilità, per poter distribuire il proprio repertorio in Italia, non permettendo così alle collecting estere di offrire il proprio repertorio in licenza diretta a condizioni eventualmente più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’intermediario SIAE.

In merito alle “Linee Guida” fornite da Assomusica risultava che esse effettivamente invitavano gli associati a non sottoscrivere accordi con società diverse da SIAE in forza dell’articolo 180 l.d.a. e, nell’ipotesi in cui l’autore fosse iscritto a una collecting diversa, a pagare le royalties dovute solo se l’autore aveva revocato previamente il mandato a tale collecting.

Decisione dell’Antitrust

Il Garante ha premesso che le condotte oggetto del procedimento sono destinate a procurare un grave pregiudizio non solo a Soundreef ed Innovaetica, ma anche alla categoria degli autori, ostacolati nell’esercizio di un diritto che trova piena legittimità nella Direttiva Barnier e privati dell’offerta di servizi innovativi alternativi che potrebbero stimolare l’innovazione tecnologica, la nascita e lo sviluppo di nuovi mercati favorevoli al benessere dei consumatori.

Il Garante ha quindi valutato la necessità di disapplicare la norma interna (articolo 180 l.d.a.) al fine di dare piena applicazione alle norme di diritto europeo in materia di concorrenza (articoli 101, 102, 106 del TFUE e 4, comma 3, TUE) e di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi (articoli 49 e 56 del TFUE e la Direttiva Barnier) concludendo che le norme del Trattato in combinato disposto con il principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4 del TUE, obbligano tutti gli Stati disapplicare la normativa nazionale che elimini l’effetto utile delle regole di concorrenza.

Alla luce di ciò, secondo l’Antitrust, i comportamenti posti in essere da SIAE possono configurare una violazione dell’articolo 102 del TFUE e la condotta di Assomusica una violazione dell’articolo 101 del TFUE, in quanto entrambi appaiono idonei a pregiudicare il commercio intracomunitario.

La SIAE, abusando della propria posizione dominante, ha tentato infatti di escludere dal mercato italiano imprese legittimamente operanti sia in Italia che in altri Stati membri dell’Unione Europea.

L’intesa di Assomusica, da parte sua, ha avuto l’effetto di boicottare gli operatori di altri Stati membri, legittimamente attivi nei servizi di gestione e intermediazione dei diritti d’autore in tutto il territorio dell’Unione Europea.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento del 5 aprile 2017)

Il provvedimento è consultabile sul sito agcm.it.