Sicurezza sul lavoro: incentivi per la formazione, occasione da non perdere

Proposta per introdurre in sede di decreti attuativi del PNRR ulteriori e specifici incentivi per la formazione sicurezza
Sicurezza sul lacoro
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1. Premessa sulla sicurezza sul lavoro

La formazione e la riqualificazione professionale si collocano al centro dei progetti del PNRR.

Con la missione n. 5 “Coesione e inclusione” vengono, infatti, stanziati ben 4,40 mld di Euro per la formazione a livello lavorativo e professionale, nella consapevolezza che “Per accompagnare la modernizzazione del sistema economico del Paese e la transizione verso un’economia sostenibile e digitale sono centrali le politiche di sostegno all’occupazione: formazione e riqualificazione dei lavoratori…”.

Gli investimenti sono dedicati alle attività di upskilling, reskilling e life-long learning, con l’obiettivo di arrivare ad un’ampia ed integrata riforma delle politiche attive e della formazione professionale, che si basi, in particolare, su

(i) supporto ai percorsi di riqualificazione professionale e di reinserimento dei lavoratori,

(ii) definizione dei livelli essenziali delle attività formative per le categorie più vulnerabili e

(iii) rimodulazione dell’orario di lavoro al fine di favorire l’attività di formazione sulla base di specifici accordi collettivi con le organizzazioni sindacali.

L’input dato dal legislatore non deve e non può essere ignorato e, anzi, potrebbe essere ripensato e integrato in un’ottica che completi a pieno le esigenze formative in ambito lavorativo, da quelle connesse all’inserimento lavorativo a quelle legate al successivo concreto svolgimento dell’attività lavorativa nella maggiore sicurezza possibile.


2. La formazione ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro: un incentivo all’imprenditorialità

Ogni imprenditore sa bene che il lavoro più efficiente è proprio, e solo, quello più sicuro.

Infortuni e malattie professionali, infatti, non costituiscono solo un’emergenza sociale che impone – dal punto di vista umano e della sicurezza sociale di un Paese sempre più moderno – il raggiungimento dell’obiettivo del loro costante decremento. Ma, come noto, criticità nella applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro portano a conseguenze che incidono, in maniera immediata e diretta, sull’attività produttiva e sul suo funzionamento: dall’applicazione di specifiche prescrizioni da parte degli Organi di Vigilanza, al pagamento di rilevanti sanzioni, all’oscillazione del tasso INAIL per andamento infortunistico, sino al discredito di immagine sociale ed alla possibile sospensione dell’attività di impresa.

Proprio tale ultima e pesante misura è, peraltro, stata resa ancora più stringente con la recente modifica all’art. 14 del Decreto Legislativo 81/2008. Ed infatti, come chiarito anche dall’INL con la circolare n. 3/2021, in caso di specifiche violazioni alla normativa antinfortunistica:

  • non vi è più alcuna forma di discrezionalità da parte del personale ispettivo, che deve di norma adottare il provvedimento di sospensione con effetto immediato;
  • non è nemmeno più necessario che le violazioni della normativa prevenzionistica siano reiterate, ma è sufficiente il riscontro di una delle violazioni di cui all’All. I del Decreto Legislativo 81/2008 per la sospensione dell’attività;
  • per tutto il periodo della sospensione, è espressamente esteso il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione anche e più in generale alle Stazioni Appaltanti di cui al Codice dei Contratti Pubblici.

Ebbene, mancanze in tema di formazione e addestramento rientrano proprio tra le violazioni espressamente contemplate dall’All. I del Decreto Legislativo 81/2008 ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.


3. L’importanza della formazione nelle recenti modifiche al Decreto Legislativo 81/2008

Al di là dello specifico obbligo formativo in capo al datore di lavoro, di nuova introduzione, la formazione e l’addestramento sono, evidentemente, tra le più importanti misure per prevenire i rischi esistenti sui luoghi di lavoro.

A cosa servirebbe, infatti, introdurre specifiche e precise misure di gestione del rischio, se il lavoratore non venisse poi formato sul loro contenuto, sulle modalità applicative, sulla loro importanza e sulle potenziali conseguenze del loro mancato rispetto?

Non a caso, le recenti modifiche al Decreto Legislativo 81/2008 pongono un forte accento sull’importanza della formazione in materia di sicurezza. In particolare, il legislatore:

  • dimostra di essere consapevole della necessità di rivisitazione complessiva degli accordi Stato-Regioni;
  • precisa che (i) l’addestramento deve consistere in prove pratiche e nell’esercitazione concreta, svolte direttamente sulle attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi di lavoro e che (ii) tali attività devono sempre essere tracciate attraverso un apposito registro, anche informatizzato;
  • introduce l’obbligo formativo anche per il datore di lavoro;
  • prevede che la formazione del preposto debba essere svolta interamente con modalità in presenza e debba essere ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia necessario.

Il quadro è chiaro e la strada scelta dal nostro legislatore, in maniera del tutto condivisibile, punta sempre più sulla formazione aziendale.


4. Incentivi per la formazione in materia di sicurezza: l’occasione da non perdere

Ci si chiede, allora, se le recenti modifiche introdotte al Decreto 81/2008 proprio in tema di formazione e addestramento non possano, e forse debbano, essere l’occasione per introdurre in sede di decreti attuativi del PNRR ulteriori e specifici incentivi per la formazione sicurezza.

È evidente, infatti, che l’obiettivo perseguito dal PNRR con la missione n. 5, ovvero e per utilizzare le parole del Piano, quello di “far ripartire la crescita della produttività o migliorare la competitività delle PMI e delle microimprese italiane”, non può che passare anche da un miglioramento delle performance nazionali proprio nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ciò con l’obiettivo, da un lato, di assicurare al lavoratore non solo la possibilità di inserirsi nel modo del lavoro, ma anche di svolgere poi la propria attività nel modo più sicuro possibile, e dall’altro lato, di incentivare i datori di lavoro a investire nell’attività di formazione, che deve essere intesa come un vero e proprio progetto di crescita imprenditoriale.