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Sicurezza urbana: attuazione dei nuovi strumenti di tutela negli Enti Locali introdotti dal Decreto Legge n. 14/2017

Sicurezza urbana: attuazione dei nuovi strumenti di tutela negli Enti Locali introdotti dal Decreto Legge n. 14/2017
Sicurezza urbana: attuazione dei nuovi strumenti di tutela negli Enti Locali introdotti dal Decreto Legge n. 14/2017

1. Prospettive normative

Il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, delinea un’articolata strategia volta a innalzare il livello della sicurezza urbana della città, incentrata sulla rimozione di quei fattori e condizioni suscettibili di trasformarsi in un terreno di incubazione per fenomeni di criminalità comune o organizzata.

La norma indica un insieme di direttrici d’azione dello Stato che Pubblica Sicurezza, Regioni ed Enti Locali potranno sviluppare, dando vita a stabili sinergie e forme di collaborazione, nel rispetto delle competenze e responsabilità riservate a ciascuno dall’ordinamento.

Pertanto la risposta a fenomeni di manifestazioni delinquenziali non viene esclusivamente affidata ad un singolo soggetto istituzionale, bensì ad un sistema convergente tra le scelte che tutti i soggetti a vario titolo coinvolti sono chiamati a sviluppare.

 

2. Due piani di intervento

Il provvedimento individua due piani di intervento: quello della sicurezza integrata e quello della sicurezza urbana che trovano la loro puntuale definizione negli articoli 1 e 4.

L’articolo 1 precisa, infatti, che la sicurezza integrata è intesa come l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato e delle Autonomie Regionali e Locali per concorrere, nell’ambito delle rispettive prerogative, all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità locali.

L’articolo 4 definisce la sicurezza urbana come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro dell’ambiente urbano, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione di aree e siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione, la promozione della cultura della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione e convivenza civile, alla cui tutela concorrono Stato, Regioni ed Enti Locali, ciascuno nel rispetto delle specifiche competenze.

3. Misura di tutela del decoro urbano 

Il Decreto Legge n. 14/2017 mette a disposizione nuovi e più incisivi strumenti per prevenire quelle situazioni di inciviltà, incidenti sulla vivibilità di luoghi nevralgici della vita cittadina e suscettibili di determinare un effetto abbandono, che è una delle concause della formazione di diffuse forme di illegalità. A tal proposito si innestano anche gli articoli 9 e 10 del Decreto-Legge che uniscono con una sanzione amministrativa pecuniaria, le condotte che, in violazione dei divieti di stazionamento prescritti dalle competenti Autorità, impediscono la libera fruizione degli ambienti interni e pertinenziali insistenti nelle infrastrutture del trasporto pubblico.

Il relativo procedimento sanzionatorio è governato dalle previsioni della Legge Generale di Depenalizzazione n. 689/1981. Pertanto anche per l’illecito amministrativo predetto è ammessa la facoltà del pagamento in misura ridotta quale forma immediata di estinzione dell’illecito medesimo. 

Nel caso in cui tale facoltà non venga esercitata dall’interessato, la competenza a irrogare la sanzione spetta al Sindaco ed i proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie sono devolute al Comune per essere impegnate in iniziative di miglioramento del decoro urbano.

L’articolo 9 del D.L. n. 14/2017 introduce un nuovo meccanismo volto a garantire l’effettività della misura: con l’atto di contestazione dell’infrazione, l’organo accertatore può intimare all’interessato l’ordine di allontanarsi immediatamente dal luogo.   

Di conseguenza, l’articolo 10, comma 1, oltre a fissare le modalità per la sua irrogazione precisa che l’ordine di allontanamento cessa di avere efficacia trascorse 48 ore dall’accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione pecuniaria base, aumentata del doppio.

Tuttavia la norma, nel rinviare per la definizione degli aspetti applicativa di dettaglio agli atti di indirizzo che saranno impartiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, evidenzia la necessità che vengano adottate le più opportune misure volte ad agevolare l’applicazione di questi nuovi strumenti di prevenzione, pertanto i Comuni, per il tramite delle Polizie Locali, e gli altri soggetti istituzionali, assicurano costanti comunicazioni in favore delle Questure degli ordini di allontanamento adottati.

L’articolo 9, comma 3, stabilisce inoltre che i Comuni, con proprio regolamento, possano estendere l’applicabilità di questa sanzione anche ad altre aree urbane, caratterizzate dalle presenze di istituti scolastici e universitari, siti archeologici, monumenti o di valenza culturale, luoghi di rilevante interesse turistico, nonché zone adibite a verde pubblico.

Si tratta di una clausola ampliativa dell’ambito di applicazione spaziale dell’ordine di allontanamento che oggi può essere esercitata dai Consigli Comunali, non essendo subordinata alla preventiva adozione di specifici atti di indirizzo a carattere generale.

 

4. Il Comitato Metropolitano

L’articolo 6 del D.L. 14/2017 introduce il Comitato Metropolitano, un organo collegiale deputato a sviluppare l’analisi delle questioni riguardanti la sicurezza urbana nel territorio delle Città Metropolitane, regolate dall’articolo 1, commi da 1 a 50, della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

L’istituzione di questo foro vuole rappresentare una misura volta a promuovere la disamina dei temi della vivibilità e del decoro, secondo un approccio complessivo, capace di tenere conto delle interrelazioni esistenti tra le criticità e le problematiche rinvenibili all’interno dell’area metropolitana e dei riflessi che le soluzioni ipotizzate possono produrre su zone spesso caratterizzate da marcati fenomeni di conurbazione.

La presidenza del Comitato viene affidata al Prefetto e al Sindaco Metropolitano, mentre i membri di diritto sono individuati nel Sindaco del Comune capoluogo, quando non coincidente con quello metropolitano, nonché nei Primi cittadini di volta in volta interessati in ragione delle tematiche da affrontare. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato Metropolitano soggetti pubblici o privati dell’ambito territoriali interessato. 

5. Misure in materia di occupazioni abusive

La norma dispone innovative misure volte a superare le occupazioni abusive di edifici, manifestazione di illegalità derivante da più matrici e che incide su una pluralità di interessi e diritti.

L’articolo 11 del D.L. 14/2017 prevede che il Prefetto adotti, sulla base delle analisi sviluppate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, iniziative volte ad incidere su tale fenomeno tenendo conto del numero delle situazioni riscontrate. Il Prefetto viene chiamato a impartire direttive volte a prevenire possibili turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, definite anche sulla necessità di una rapidità di interventi nel caso di nuovi tentativi di occupazione, al fine di evitare il consolidamento delle situazioni di illegalità.

Su un altro versante, il Prefetto è investito del compito di assicurare il supporto della Forza Pubblica per l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria diretta a restituire gli stabili alla libera fruizione dei legittimi proprietari. Il comma 2 della citata disposizione prevede che, su questo punto, le direttive del Prefetto devono stilare i criteri di priorità degli interventi di supporto all’attuazione dei provvedimenti giudiziari, sulla base di una scala che, insieme alla tutela delle famiglie in disagio economico e sociale, deve contemperare una pluralità di interventi.

In riferimento, specie, alla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, dei possibili rischi per l’incolumità e la salute pubblica derivanti dalle condizioni degli edifici occupati, dei diritti dei proprietari, nonché delle misure assistenziali che Regioni e Comuni devono assicurare agli aventi diritto.

 

6. Contrasto dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti

Il Decreto introduce una specifica misura di contrasto allo spaccio di stupefacenti all’interno dei locali pubblici e aperti al pubblico e dei pubblici esercizi, attribuendo al Questore la competenza a disporre per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso ai medesimi locali o di analoga natura, specificamente indicati, nonché, anche nel divieto di stazionare nelle immediate vicinanze dei medesimi luoghi di ritrovo ed esercizi.

Il divieto può essere applicato nei confronti dei condannati in via definitiva o con sentenza confermata in grado di appello, negli ultimi 3 anni per reati di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, unite a termini dell’articolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

7. Orari di apertura dei pubblici esercizi: nuovi poteri di ordinanza del Sindaco

La normativa avvia importanti misure volte a rendere più efficace la prevenzione delle manifestazioni, nell’intento di coincidere sui fenomeni suscettibili di condizionare negativamente la vivibilità degli ambienti cittadini.

Le disposizioni presenti nell’articolo 8 del Decreto-Legge, integrative dell’articolo 50 del TUEL che consente al Sindaco di azionare il potere di ordinanza per tutelare il decoro urbano e la tranquillità delle aree urbane, in particolare nelle ore notturne, si inseriscono proprio in questo contesto articolandosi in due schemi.

Il primo riguarda l’utilizzo dell’ordinanza al di fuori delle situazioni dai requisiti di indifferibilità ed urgenza, per imporre limitazioni degli orari di vendita (per asporto o somministrazione) degli alcolici, per un periodo non superiore ai 30 giorni.

Il secondo schema, disciplinato dal comma 5 del medesimo articolo 50 TUEL, fa riferimento alle ipotesi in cui è indifferibile e urgente adottare misure per superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell’ambiente ovvero della vivibilità urbana per quanto, in particolare, concerne le esigenze di salvaguardia della tranquillità e del riposo dei residenti.

 

8. Prospettive a breve termine

Al fine di dare attuazione a questo innovativo “percorso”, i Prefetti, acquisiti gli opportuni elementi conoscitivi in sede di Comitato Metropolitano, relativamente alle capacità di intervento assistenziale da parte delle Amministrazioni Regionali e Locali competenti, provvederanno a porre l’argomento all’attenzione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di arrivare a definire un’analisi complessiva della situazione esistente e dei possibili risvolti sul piano dell’ordine pubblico.

Pertanto, sulla base di tale analisi, le Prefetture provvederanno a definire i criteri di priorità, in relazione ai quali andranno individuati gli interventi da adottare per l’avvio di un graduale ma costante processo di superamento del fenomeno delle occupazioni.