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Soggetti fragili: chi decide chi sono?

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soggetti fragili
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Soggetti fragili: chi decide chi sono?

In un articolo pubblicato su Filodiritto il 5 gennaio 2022 si è tentato di fornire, assumendo quale presupposto l’esistenza di un acceso dibattito in merito, una definizione concreta dei cd. soggetti fragili. In particolare, in esso si legge “Quando si parla di soggetti fragili si intendono pazienti spesso affetti da malattie croniche complesse, spesso multiple, con presenza di comorbilità, instabilità clinica, politerapia e con ridotta autosufficienza”. Dallo scorso 16 ottobre 2020 i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nell’ambito della categoria del cd. «lavoratori fragili», hanno diritto a svolgere la loro prestazione lavorativa in modalità agile. A tal fine, è necessario il possesso di un certificato rilasciato dai competenti organi medico-legali, attestante la condizione di rischio.
 

Soggetti fragili: il nuovo decreto interministeriale

Approvato lo scorso 3 febbraio 2022 il decreto interministeriale (Salute, Lavoro e Pubblica amministrazione) rubricato “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221”.

Il nuovo testo individua, nel dettaglio, le patologie e le condizioni che danno accesso allo status di lavoratori fragili, con diritto allo smartworking fino al 28 febbraio.

Nello specifico, due sono le macroaree nell’ambito del quale, con riferimento ai lavoratori fragili, sarà possibile accedere al cd. lavoro agile.

  • condizione di fragilità indipendente dallo stato vaccinale nell’ambito della quale rientrano:  a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica); attesa di trapianto d’organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ <200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico. a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, bronco-pneumopatia ostruttiva cronica, epatite cronica, obesità; la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni: età >60 anni, condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.
  • condizione di fragilità in presenza di esenzione dalla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle condizioni individuate dal decreto ossia età >60 anni nonché condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.

L’attestazione è a cura del medico di famiglia che, previa valutazione delle dell’assoggettabilità del lavoratore allo smartworking, deve certificare le condizioni di salute che rendono rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza.