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Sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo e revoca del beneficio

Carcere
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In caso di sospensione condizionale della pena  subordinata all'adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l'imputato  deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza,  coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto  dall'art. 163 cod. pen. ?

E’ stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: “se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un  obbligo, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento, qualora  non sia stato fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa  o con quello previsto dall’art. 163 cod. pen.”. Sezione Prima, udienza del 19/01/2022 (dep. 18/02/2022), ord. n. 5813, Pres. S.  Mogini, Rel. S. Aprile-

Nella giurisprudenza della Suprema Corte sussiste un contrasto di giurisprudenza sulla possibilità di procedere alla revoca  in fase esecutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena che sia  stato condizionato all'adempimento delle obbligazioni civili quando il termine di  adempimento di tale condizione non sia stato stabilito dal giudice della  cognizione. 

L'Ufficio del Massimario e del Ruolo ha ripetutamente segnalato  (relazione n. 60 del 2020 e relazione n. 36 del 2020) l'esistenza del seguente  contrasto giurisprudenziale: “Se, in caso di sospensione condizionale della pena  subordinata all'adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l'imputato  deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza,  coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto  dall'art. 163 cod. pen.”. 

Per una rassegna giurisprudenziale dell’art. 163 c.p.: Art. 163 - Sospensione condizionale della pena del Codice penale Commentato Online (filodiritto.com)

In particolare, l'Ufficio del Massimario segnala l'esistenza di due contrastanti  indirizzi giurisprudenziali che non si ritengono superati dall'evoluzione  giurisprudenziale, persistendo incertezze interpretative nei giudici di merito.

Un primo orientamento, che individua il termine ad adempiere dalla  data di passaggio in giudicato della sentenza, è rappresentato, tra l'altro, dalle  seguenti decisioni: Sez. 1, n. 13776 del 15/12/2020 - dep. 2021, Ciocci, Rv.  281059; Sez. 1, n. 6368 del 28/01/2020, Incalcaterra, Rv. 278075 - 01; Sez. 1,  n. 10867 del 16/01/2020, Cirota, Rv. 278693 - 01; Sez. 1, n. 23742 del  08/07/2020 Priori, Rv. 279458 - 01; Sez. 1, n. 47649 del 18/04/2019, Pucci,  Rv. 277458-01; Sez. 1, n. 47862 del 28/06/2017, Gentiluomo, Rv. 271418-01;  Sez. 6, n. 8392 del 14/05/1996, Dal Cason, Rv. 205562-01.

Esse, in larga parte pronunciate dalla prima sezione di Piazza Cavour, competente per la  materia dell'esecuzione penale, pongono in evidenza che il termine entro il quale  l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non  sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della  stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile. 

Si è, in particolare, sottolineato che l'individuazione del termine non può che  collegarsi alla natura e al contenuto specifico dell'obbligazione il cui  adempimento determina l'inizio di efficacia della concessa sospensione  condizionale della pena, cosicché, qualora questa consista nell'obbligo di pagare  una somma di denaro alla persona offesa, a titolo di restituzione o di  risarcimento, anche solo parziale, del danno, detto termine non può che  identificarsi con quello di adempimento delle obbligazioni pecuniarie previsto  dall'art. 1183, primo comma, cod. civ. 

La giurisprudenza che aderisce a questo primo orientamento sottolinea che  la nozione di inadempimento dell'obbligazione deve essere mutuata dalla  apposita norma civilistica (art. 1218 cod. civ.), secondo cui l'inadempimento  consiste nel fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione della  prestazione, salvo la prova a carico del soggetto inadempiente della impossibilità  assoluta di esecuzione della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. 

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha cassato i provvedimenti del  giudice dell'esecuzione che, seguendo una prassi alquanto diffusa, aveva  individuato il dies a quo per l'adempimento nel momento della notifica  dell'intimazione di pagamento a cura della parte creditrice, precisando che il  momento di decorrenza del termine per l'adempimento è quello del passaggio in  giudicato della sentenza e non quello in cui il condannato ha avuto notizia della  pronuncia a suo carico. 

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che la conclusione  seguita dal primo orientamento giurisprudenziale è compatibile anche con la  disciplina processuale della revoca della sospensione condizionale della pena, di  cui all'art. 674 cod. proc. pen., che ne prevede la pronuncia all'esito di udienza  camerale e quindi del contraddittorio, sicché, nel corso dell'incidente di  esecuzione promosso per la revoca del beneficio della sospensione condizionale,  il condannato può comunque dimostrare di avere nel frattempo adempiuto o di  non aver potuto incolpevolmente adempiere. 

Per una rassegna giurisprudenziale sull’articolo 674 c.p.p.: Art. 674 - Revoca di altri provvedimenti del Codice di procedura penale Commentato Online (filodiritto.com)

L'opposto orientamento, che individua il termine per l'adempimento in  quello della sospensione condizionale biennale o quinquennale della pena a  mente dell'art. 163 cod. pen., è ben rappresentato dalle seguenti decisioni: Sez.  5, n. 9855 del 08/11/2018 (dep. 2019), Perticari, Rv. 275502-01; Sez. 1, n.  42109 del 19/06/2013, Damiano, Rv. 256765 - 01; Sez. 1, n. 41428 del  07/10/2004, Raffo, Rv. 229939-01. 

Tali pronunce, che prendono le mosse da un risalente orientamento della  prima sezione della Suprema Corte che dichiaratamente si è inteso recentemente ribadire e  rivitalizzare, pongono in evidenza che il termine per l'adempimento, ove non sia  diversamente fissato, coincide con quello di cinque o due anni previsto dall'art.  163 cod. pen., in quanto si fonda sulla considerazione che, essendo quello il  periodo di tempo che la legge prende in esame per valutare se il comportamento  tenuto dal condannato lo renda meritevole del beneficio, deve ritenersi  implicitamente applicabile anche agli obblighi restitutori e risarcitori, ove non  diversamente disposto.

I due articoli richiamati nel contributo:

Art. 163 c.p. - Sospensione condizionale della pena

1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

2. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa .

3. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa .

4. Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell’articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.
 

Art. 674 c.p.p. - Revoca di altri provvedimenti

1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell’amnistia o dell’indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell’esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

1-bis. Il giudice dell’esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 168 del codice penale