Specifica sottoscrizione delle clausole onerose

La Cassazione interviene ribadendo il proprio orientamento in merito alla necessaria sottoscrizione delle clausole onerose delle condizioni generali di contratto.

 

Non è sufficiente per soddisfare l’onere di apporre una specifica sottoscrizione alle clausole vessatorie, inteso a focalizzare l’attenzione del sottoscrittore sul contenuto sfavorevole delle clausole, il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse. In particolare, nel caso di specie il contraente aveva sottoscritto la seguente clausola: "Dichiaro di aver letto espressamente fra le condizioni i nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10", ossia tutte le clausole del contratto, giudicata dalla Cassazione di "stile".

 

La Sentenza della Cassazione si colloca nell’alveo di un orientamento ormai pacifico.

 

Merita tuttavia attenzione l’affermazione della Cassazione secondo cui "ai fini e per gli effetti dell’articolo 1341 Codice Civile, è necessario che la clausola onerosa per la parte che ad essa si assoggetta sia chiaramente ed autonomamente evidenziata dalla parte che l’ha predisposta, soltanto in tal modo potendosi dire assolto l’obbligo di informazione sul contenuto della stessa per renderla conoscibile a colui che l’ha sottoscritta".

 

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 28 giugno 2005, n. 13890: Contratto per adesione - Clausole onerose - Articolo 1341 Codice Civile - Specifica sottoscrizione).
La Cassazione interviene ribadendo il proprio orientamento in merito alla necessaria sottoscrizione delle clausole onerose delle condizioni generali di contratto.

 

Non è sufficiente per soddisfare l’onere di apporre una specifica sottoscrizione alle clausole vessatorie, inteso a focalizzare l’attenzione del sottoscrittore sul contenuto sfavorevole delle clausole, il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse. In particolare, nel caso di specie il contraente aveva sottoscritto la seguente clausola: "Dichiaro di aver letto espressamente fra le condizioni i nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10", ossia tutte le clausole del contratto, giudicata dalla Cassazione di "stile".

 

La Sentenza della Cassazione si colloca nell’alveo di un orientamento ormai pacifico.

 

Merita tuttavia attenzione l’affermazione della Cassazione secondo cui "ai fini e per gli effetti dell’articolo 1341 Codice Civile, è necessario che la clausola onerosa per la parte che ad essa si assoggetta sia chiaramente ed autonomamente evidenziata dalla parte che l’ha predisposta, soltanto in tal modo potendosi dire assolto l’obbligo di informazione sul contenuto della stessa per renderla conoscibile a colui che l’ha sottoscritta".

 

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 28 giugno 2005, n. 13890: Contratto per adesione - Clausole onerose - Articolo 1341 Codice Civile - Specifica sottoscrizione).