Successione nell'azienda farmaceutica e trust

Questo provvedimento è di estrema importanza in quanto rappresenta una grande novità, risolvendo finalmente l'annoso problema della successione nell'azienda farmaceutica. In particolare, nel caso in cui gli eredi del de cuius farmacista risultino privi del requisito della laurea in farmacia e abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e tali titoli non siano conseguibili nel breve termine di un anno e mezzo dalla morte del farmacista, come prevede la legge.

 

La fattispecie è stata affrontata per la prima volta dalla magistratura amministrativa ed in particolare dal TAR Lombardia, Sezione II di Brescia, con decreto cautelare del 13 agosto 2013 prima e con ordinanza n. 459 del 3 settembre 2013, giudicando sul ricorso di due eredi, del de cuius farmacista, a seguito di diffida della competente ASL locale a cessare l'attività, affidata ad una società trustee, composta da farmacisti, perché loro personalmente risultavano sprovvisti del titolo.

 

Il giudice amministrativo ha sospeso il provvedimento dell'ASL ritenendo infondate le eccezioni in rito di parte resistente, atteso che l'oggetto della controversia non è rappresentato dalla legittimità della determinazione n. 198 del 2 aprile 2012, bensì dalla corretta qualificazione, come strumento di trasferimento della titolarità della farmacia, del trust con ciò escludendo che si versi nell'ambito di attività vincolata dell'Amministrazione, il cui eventuale configurarsi, peraltro determinerebbe l'inammissibilità del ricorso e, in attesa del merito, ha proprio sentito il dovere di specificare come, nelle more, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, risulti prevalente quello dei ricorrenti a non vedersi costretti alla vendita della farmacia a terzi, potendone derivare un danno grave ed irreparabile, mentre, a fronte di ciò, per converso, l'interesse pubblico alla corretta gestione della farmacia è comunque assicurato dalla società.

 

La grande novità allora di questo provvedimento è proprio nell'aver colto la necessità di tutelare gli interessi e diritti degli eredi a non perdere un bene così prezioso, qual è l'azienda farmaceutica, e per contro di garantirne agli utenti la prosecuzione dell'attività nel rispetto dei loro diritti e dei principi aventi ad oggetto il supremo diritto alla salute.

 

Il trust, molto più semplicemente e agevolmente di qualsiasi altro istituto giuridico, si presta proprio all'esigenza di protezione dell'azienda farmaceutica e per altro verso garantendone la gestione nell'esclusivo interesse dell'erede beneficiario e non potrà che nel tempo, anche in questo ambito, dimostrare la propria competitività.

 

Decreto cautelare

 

Ordinanza

Questo provvedimento è di estrema importanza in quanto rappresenta una grande novità, risolvendo finalmente l'annoso problema della successione nell'azienda farmaceutica. In particolare, nel caso in cui gli eredi del de cuius farmacista risultino privi del requisito della laurea in farmacia e abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e tali titoli non siano conseguibili nel breve termine di un anno e mezzo dalla morte del farmacista, come prevede la legge.

 

La fattispecie è stata affrontata per la prima volta dalla magistratura amministrativa ed in particolare dal TAR Lombardia, Sezione II di Brescia, con decreto cautelare del 13 agosto 2013 prima e con ordinanza n. 459 del 3 settembre 2013, giudicando sul ricorso di due eredi, del de cuius farmacista, a seguito di diffida della competente ASL locale a cessare l'attività, affidata ad una società trustee, composta da farmacisti, perché loro personalmente risultavano sprovvisti del titolo.

 

Il giudice amministrativo ha sospeso il provvedimento dell'ASL ritenendo infondate le eccezioni in rito di parte resistente, atteso che l'oggetto della controversia non è rappresentato dalla legittimità della determinazione n. 198 del 2 aprile 2012, bensì dalla corretta qualificazione, come strumento di trasferimento della titolarità della farmacia, del trust con ciò escludendo che si versi nell'ambito di attività vincolata dell'Amministrazione, il cui eventuale configurarsi, peraltro determinerebbe l'inammissibilità del ricorso e, in attesa del merito, ha proprio sentito il dovere di specificare come, nelle more, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, risulti prevalente quello dei ricorrenti a non vedersi costretti alla vendita della farmacia a terzi, potendone derivare un danno grave ed irreparabile, mentre, a fronte di ciò, per converso, l'interesse pubblico alla corretta gestione della farmacia è comunque assicurato dalla società.

 

La grande novità allora di questo provvedimento è proprio nell'aver colto la necessità di tutelare gli interessi e diritti degli eredi a non perdere un bene così prezioso, qual è l'azienda farmaceutica, e per contro di garantirne agli utenti la prosecuzione dell'attività nel rispetto dei loro diritti e dei principi aventi ad oggetto il supremo diritto alla salute.

 

Il trust, molto più semplicemente e agevolmente di qualsiasi altro istituto giuridico, si presta proprio all'esigenza di protezione dell'azienda farmaceutica e per altro verso garantendone la gestione nell'esclusivo interesse dell'erede beneficiario e non potrà che nel tempo, anche in questo ambito, dimostrare la propria competitività.

 

Decreto cautelare

 

Ordinanza