Sul diritto di accettare l’eredità

Abstract
La vocazione, o chiamata, all’eredità è concetto diverso dalla delazione, che è il diritto di accettare l’eredità. Mentre la vocazione è sempre al momento dell’apertura della successione, la delazione può anche essere in un momento successivo. Lo ius delationis, una volta acquistato, può essere oggetto solamente di due atti di disposizione: o l’accettazione dell’eredità, o la rinunzia ad essa. Esso, altresì, se non ancora esercitato alla morte del delato, passa agli eredi di lui, come diritto patrimoniale compreso nell’asse ereditario.
Indice:
1. Accettazione e acquisto dell’eredità
2. Vocazione e delazione
3. La limitata disponibilità dello ius delationis
4. La trasmissione a causa di morte dello ius delationis
1. Accettazione e acquisto dell’eredità
Come è noto, la successione ereditaria è successione a titolo universale, nell’intero patrimonio del defunto (o in una sua quota), comprensivo delle passività. L’eredità, dunque, può essere per l’erede anche dannosa, allorché le passività comprese nel patrimonio ereditato siano superiori all’attivo. A causa della potenziale dannosità dell’eredità, essa si acquista solo con l’accettazione da parte del chiamato. Il chiamato all’eredità, in altri termini, inizialmente – per lo più al momento dell’apertura della successione – acquista il diritto di accettare l’eredità (c.d. ius delationis), e solo esercitando questo diritto con l’accettazione diventa erede. È pure noto come l’accettazione possa essere tacita o espressa, come l’accettazione espressa possa essere pura e semplice o con beneficio di inventario, e come l’accettazione con beneficio di inventario metta l’erede al riparo dal rischio di dover far fronte anche con il proprio patrimonio personale ai debiti ereditari. Ma non tanto di questo voglio occuparmi ora, quanto, piuttosto, dello ius delationis e della singolare trasmissibilità di esso.
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