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Sulla vexata quaestio della forma del contratto bancario

contratto bancario
contratto bancario

Abstract

Il vincolo della forma scritta è composito, vi rientra anche la consegna del documento contrattuale

 

Indice:

1. La forma

2. Contratti bancari e contratti finanziari

 

1. La forma

Il decreto legislativo 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB), come noto, all’articolo 117, 1° comma, dispone – come noto - che i contratti devono essere redatti in forma scritta, ed un esemplare deve essere consegnato al cliente. La norma ora richiamata pone una deroga generale ai principi dettati dal nostro ordinamento, che prevede la libertà di forma. L’articolo 1325 codice civile indica, infatti, tra i requisiti fondamentali dei contratti, la forma, ma precisa che essa rappresenta un elemento essenziale quando risulta prescritta dalla legge, sotto pena di nullità. Nel caso del citato articolo 117, 1° comma, la forma scritta è richiesta ad substantiam ed è elemento costitutivo del contratto, nel senso che il documento deve contenere l’estrinsecazione formale della volontà delle parti di concludere quel determinato contratto, avente quell’oggetto e quelle pattuizioni fondamentali. Il successivo 3° comma prevede in modo espresso la sanzione della nullità nel caso in cui il contratto non sia redatto in forma scritta. La norma non si rapporta solo ai fini probatori del vincolo, ma si caratterizza per una funzione fondamentale, che è quella di tutela delle parti e di correttezza del rapporto nell’ambito dei cosiddetti buoni usi commerciali.  La nullità relativa (o anche detta di protezione) finisce per riguardare il trattamento e non l’esistenza del negozio, dando così un peso diverso all’elemento forma, nel senso che viene ad essere esaltata la tutela del contraente debole, in quanto solo quest’ultimo (oltre che il giudice) potrà far valere la sanzione detta nullità.

 

2. Contratti bancari e contratti finanziari

Analoga disciplina è contenuta dall’articolo 23 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, poiché, in caso di inosservanza della forma scritta del contratto e di mancata consegna di una copia, lo stesso deve ritenersi nullo. La nullità, anche in questo caso, può essere fatta valere solo dal cliente (e dal giudice).

Le Sezioni Unite hanno enunciato, con una sentenza “miliare”, che il vincolo di forma imposto dall’articolo 23 del decreto legislativo. n. 58 del 1998 è composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale. Tale vincolo deve essere inteso non in senso strutturale, ma funzionale, tenendo conto dell’evidenziata finalità protettiva dell’investitore (Cass. civ., SS.UU. n. 898 del 16/01/2018). Rimane ancora dibattuto in dottrina se lo stesso principio possa applicarsi anche ai contratti bancari. Sembrerebbe di poter propendere più per l’ipotesi della sua estensibilità anche ai contratti disciplinati dal TUB, ciò alla luce di una interpretazione sistematica delle norme interne con le regole a tutela degli investitori imposte a livello europeo. Le disposizioni-guida di riferimento, lo si ricorda, sono gli artt. 19, par. 7, della direttiva 2004/39/CE (Mifid 1), recepita dal decreto legislativo. n. 164 del 2007, e il 25, par. 5, della direttiva 2014/65/UE (Mifid 2), attuata con il decreto legislativo. n. 129 del 2017, che impongono agli Stati l’obiettivo di garantire la trasparenza nei rapporti contrattuali bancari e finanziari.