x

x

Superbonus 110: il visto di conformità e l’asseverazione anche per i bonus trainati

Visto di conformità e asseverazione, due requisiti complessi da attestare
Festa di piazza
Ph. Cinzia Falcinelli / Festa di piazza

Superbonus 110: il visto di conformità e l’asseverazione anche per i bonus trainati
 

Superbonus 110: cos’è? un aiuto alla memoria

 

Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione introdotta dal D.L. Rilancio” 19 maggio 2020, n. 34, con la finalità di rendere più efficienti e sicure le abitazioni.

Il meccanismo prevede che gli interventi possano essere svolti anche a costo zero per il cittadino e si suddivide in due tipologie di opere: il Super Ecobonus che agevola i lavori di efficientamento energetico ed il Super Sismabonus sostiene quelli di adeguamento antisismico.

Lincentivo, nello specifico, consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali e, per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, in quattro quote annuali di pari importo.

Tuttavia, al fine di poter accedere al suddetto Super Ecobonus è necessario effettuare almeno un intervento c.d. trainante”.

Gli interventi trainanti, ai sensi dell’art. 119 d.l. n. 34 del 2020, consistono nellisolamento termico dellinvolucro delledificio, che sia plurifamiliare o unifamiliare, nella sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati, nella sostituzione degli impianti termici su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site allinterno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dallesterno.

Una volta eseguito almeno uno degli interventi trainanti, il beneficiario può decidere di effettuare anche gli interventi cosiddetti trainati”, come la sostituzione degli infissi, le schermature solari, linstallazione di impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo, delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, degli impianti di domotica, leliminazione delle barriere architettoniche per le persone portatrici di handicap in situazione di  gravità e per le persone con età superiore ai 65 anni.

Conditio sine qua non per ottenere l’incentivo statale  è che il totale dei lavori svolti (trainanti e trainati) debba comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche delledificio o dellunità immobiliare sita allinterno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dallesterno. 

Un ulteriore requisito per accedere al superbonus riguarda lesistenza di un impianto di riscaldamento, funzionante o meno, nell’edificio ristrutturando.

Quando tra gli interventi trainanti viene effettuato lisolamento termico, invece, la normativa prevede che vengano utilizzati esclusivamente materiali che rispettino i criteri ambientali stabiliti dal Ministero dellAmbiente, pena lesclusione dallagevolazione.

Con riferimento al Super Ecobonus, invece, le persone fisiche possono svolgere i lavori su un massimo di due unità abitative, salvo gli interventi sulle parti comuni che sono sempre agevolabili, a prescindere dal numero di unità possedute. 

Diverso è il caso di applicabilità del Super Sismabonus, per il quale risulta essere sufficiente eseguire un intervento di adeguamento antisismico, senza alcuna limitazione circa il numero delle abitazioni ristrutturabili. Unica clausola per poter ottenere l’incentivo è che ledificio deve essere situato nelle zone sismiche 1,2,3.

Il beneficiario del superbonus può decidere di esercitare lopzione dello sconto in fattura cosicché le imprese che hanno effettuato i lavori applichino uno sconto fino al 100% del valore della fattura e il cittadino effettui così i lavori senza alcun esborso monetario oppure, in alternativa, il contribuente può sostenere direttamente il costo dei lavori e decidere in un secondo momento se utilizzare la detrazione in compensazione per pagare meno tasse o cedere il credito dimposta a terzi (inclusi gli istituti di credito).
 

Superbonus 110: discrepanze ed identità nell’applicazione del visto di conformità e tra interventi trainati e trainanti

Larticolo 121 del Decreto Rilancio, prevede che coloro i quali eseguiranno sul proprio edificio degli interventi dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (in alcuni casi fino a dicembre 2022), che danno diritto al Superbonus 110%, e vorranno poi esercitare lopzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, dovranno farsi rilasciare dai soggetti abilitati, il cosiddetto visto di conformità.  

Secondo il decreto rilancio convertito in legge 77/2020 comma 11 : “…ai fini dellopzione per la cessione per lo sconto di cui lart 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione dimposta per gli interventi di cui nel presente articolo…”                                                                                                            Il legislatore richiede quindi il rilascio di questo visto di conformità (ai sensi dellart. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241), che può essere redatto solo dai soggetti abilitati, tra gli altri commercialisti e consulenti del lavoro abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Orbene, per entrambe le tipologie di interventi relativi al superbonus è imprescindibile il rilascio del predetto “visto di conformità”.

In effetti, al fine dell’espletamento della procedura, vengono predisposte due check list afferenti una serie di controlli da effettuarsi per il rilascio del predetto visto, da inoltrarsi, in seguito, allAgenzia delle Entrate, proprio da parte dei soggetti abilitati.

Le check list presentano, tra loro, alcune similitudini, a titolo esemplificativo possiamo menzionare lanagrafica del beneficiario, le spese sostenute (divise per interventi trainanti che accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110% e interventi trainati che possono accedere al bonus 110% solo se realizzati congiuntamente ad uno dei trainanti), lammontare del credito ceduto, diviso per i diversi SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori), lindividuazione del soggetto beneficiario e i dati relativi allimmobile con le relative imposte comunali.        Nello specifico, invece, per gli interventi trainanti aventi ad oggetto la riduzione del rischio sismico è imprescindibile il visto di conformità per le opere antisismiche e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dellart 16 del d.l. 63 del 2013; di contro, per quelle di efficientamento energetico è necessario il predetto documento nel caso del c.d. “cappotto termico”, compresa la coibentazione del tetto, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio ed infine per gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per la seconda categoria di interventi, c.d. “trainati”, il visto di conformità è da considerarsi obbligatorio nel caso di opere di riduzione del rischio sismico aventi ad oggetto l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici, i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati (contestuale o successiva allinstallazione degli impianti medesimi) ed infine, per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Gli interventi trainati di efficientamento energetico che richiedono perentoriamente l’apposizione del visto di conformità sono, invece, quelli afferenti all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici, di apparecchiature per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, di abbattimento di barriere architettoniche, di efficientamento energetico delle unità immobiliari, di acquisto e posa in opera di finestre o schermature solari ed infine di acquisto e posa in opera di impianti con generatori di calore in sostituzione di impianti esistenti. Tuttavia, se il professionista è chiamato ad apporre il visto di conformità sulla comunicazione di opzione per lo sconto o cessione del credito riguardante i soli interventi trainati (in quanto quella riguardante lintervento trainante è stata effettuata da un altro professionista abilitato), egli è in ogni caso tenuto ad acquisire la documentazione relativa anche ai lavori trainanti stessi, costituendi il presupposto per laccesso alla maggiore agevolazione per i trainati (Circolare n. 24/E del 2020 e Circolare n. 30/E del 2020).
 

Superbonus 110: l’asseverazione è necessaria per i lavori trainanti e trainati?

Il certificato di asseverazione è un documento rilasciato da un professionista (geometra, architetto, ingegnere) o società specializzata, che certifica il possesso di determinati requisiti - utili per poter accedere a delle detrazioni specifiche- la congruità delle spese, dei prezzi applicati e, vieppiù, la conformità degli interventi eseguiti in base alla normativa.

Il Decreto Rilancio prevede, per entrambe le tipologie di interventi superbonus, che l’asseverazione debba avere ad oggetto copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione di opzione di cessione/sconto allAgenzia delle entrate riguardante precedenti SAL (se presenti), l’iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali e la polizza RC del tecnico sottoscrittore dellasseverazione e dellattestazione di cui sopra ed infine il consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.

Per quanto concerne i lavori di efficientamento energetico sono necessarie le asseverazioni dei requisiti tecnici e le attestazioni sulla congruità delle spese sostenute (con ricevuta di trasmissione allEnea) e da ultimo, l'attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento.

In ordine agli gli interventi sismici, invece, sono da ritenersi inderogabili l’attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista a inizio lavori con ricevuta di presentazione allo sportello unico competente, l’ attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati e la dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà, attestante che lo Stato di Avanzamento dei Lavori si riferisce ad almeno il 30% dellintervento previsto e che per lo stesso intervento non è stato superato il limite di due SAL.

Nel superbonus, le asseverazioni de quibus  non possono essere mai sostituite dalla dichiarazione del fornitore od installatore, né accordate da professionista non abilitato, atteso che il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle stesse e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati e che, in caso di difetto di veridicità, il richiedente potrà incorrere nella decadenza dal beneficio, ai sensi delle disposizioni della legge n. 689/1981 od ancora, nei casi più gravi, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.