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Superbonus: novità sul fronte delle cessioni multiple

Limiti e sanzioni.
Promessa primaverile
Ph. Luca Martini / Promessa primaverile

Superbonus: dal blocco alle cessioni multiple al “via libera”

Il D.L. 4/2022 (cd. Decreto Sostegni-ter) ha posto –per i crediti edilizi- il blocco alle cessioni multiple.

Sebbene i beneficiari di superbonus, ecobonus,…, potessero cedere il credito in questione agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari, quest’ultimi non si vedevano riconosciuta la medesima possibilità e, di conseguenza, non potevano cedere il credito acquistato.

 

Superbonus: il nuovo decreto

Le conseguenze di questa scelta governativa sono state alquanto sentite, con l’apposizione della parola “fine” al mercato delle cessioni dei crediti edilizi e del blocco dei cantieri già avviati.

Si è reso, dunque, necessaria una rivalutazione da parte del Governo; rivalutazione che portasse ad una maggiore apertura in questo senso, senza tuttavia allontanarsi dall’obiettivo principale: evitare frodi nel settore delle agevolazioni fiscali.

Si prevede adesso (a seguito del D.L. approvato lo scorso venerdì), infatti, che, dopo la prima cessione in favore di altri soggetti terzi, come istituti di credito e altri intermediari finanziari, sono possibili due ulteriori cessioni.

 

Superbonus: arrivano i limiti alle cessioni multiple

Cessioni multiple sì, ma con limiti!

Le ulteriori due cessioni possono essere infatti effettuate solo a favore di banche e intermediari finanziari (che abbiano effettuato l’iscrizione all’albo ex art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. n. 385/1993), di società che appartengano ad un gruppo bancario iscritto anch’esso all’albo, di imprese di assicurazione.

Al credito –sempre per scongiurare frodi –è assegnato un codice identificativo univoco. Tale codice deve essere indicato nelle eventuali successive due cessioni.

Tali disposizioni di applicano per le cessioni inviate all’Agenzia delle entrate dal primo maggio 2022.

 

Superbonus: le sanzioni

Ad ogni buon conto, se si perpetuano frodi, sono previste dure sanzioni: multe e carcere.

In particolare, multe e carcere sono disposte per chi (“tecnico abilitato”) “espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione”; per chi “attesta falsamente la congruità delle spese”.

È disposta reclusione da due a cinque anni e la multa oscilla da 50.000 a 100.000 euro.