TAR Lazio: deroga all’autonomia dell’ordinamento sportivo
E’ questo il principio con cui il TAR Lazio, sezione III ter di Roma, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del G.A. nel giudizio proposto dall’ex D.S. di una squadra di calcio per l’annullamento dell’inibizione per cinque anni dai ranghi federali, inflitta allo stesso dalla CAF.
In particolare, per il TAR capitolino ai sensi del D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla L. 17 ottobre 2003 n. 280, il criterio secondo il quale i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia - con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale degli atti a contenuto tecnico sportivo - trova una deroga nel caso di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo; in tale ipotesi, le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria ove abbiano per oggetto i rapporti patrimoniali tra Società, Associazioni ed atleti, mentre ogni altra controversia avente per oggetto atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In altri termini, la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons. Stato, VI Sez., 9 luglio 2004 n. 5025; cfr in senso contrario: Cons. giust. amm. sic. decisione 8 novembre 2007 n. 1048).
Ha osservato ancora il Collegio che nella vicenda in esame il DS impugna le sanzioni disciplinari (interdittive e patrimoniali) comminategli dalla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) e dalla Corte Federale per illeciti commessi durante il Campionato di calcio 2004/2005. Dunque, le impugnate sanzioni disciplinari sportive, in sé considerate, sono certo rilevanti per l’ordinamento sportivo, ma impingono altresì su posizioni regolate dall’ordinamento generale, onde la relativa tutela spetta a questo giudice, nella propria competenza esclusiva di cui all’art. 3, primo comma, D.L. n. 220 del 2003, pena la violazione dell’art. 24 della Costituzione.
(Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Terza Ter, Sentenza 13 marzo 2008).
[Avv. Alfredo Matranga]
E’ questo il principio con cui il TAR Lazio, sezione III ter di Roma, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del G.A. nel giudizio proposto dall’ex D.S. di una squadra di calcio per l’annullamento dell’inibizione per cinque anni dai ranghi federali, inflitta allo stesso dalla CAF.
In particolare, per il TAR capitolino ai sensi del D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla L. 17 ottobre 2003 n. 280, il criterio secondo il quale i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia - con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale degli atti a contenuto tecnico sportivo - trova una deroga nel caso di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo; in tale ipotesi, le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria ove abbiano per oggetto i rapporti patrimoniali tra Società, Associazioni ed atleti, mentre ogni altra controversia avente per oggetto atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In altri termini, la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons. Stato, VI Sez., 9 luglio 2004 n. 5025; cfr in senso contrario: Cons. giust. amm. sic. decisione 8 novembre 2007 n. 1048).
Ha osservato ancora il Collegio che nella vicenda in esame il DS impugna le sanzioni disciplinari (interdittive e patrimoniali) comminategli dalla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) e dalla Corte Federale per illeciti commessi durante il Campionato di calcio 2004/2005. Dunque, le impugnate sanzioni disciplinari sportive, in sé considerate, sono certo rilevanti per l’ordinamento sportivo, ma impingono altresì su posizioni regolate dall’ordinamento generale, onde la relativa tutela spetta a questo giudice, nella propria competenza esclusiva di cui all’art. 3, primo comma, D.L. n. 220 del 2003, pena la violazione dell’art. 24 della Costituzione.
(Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Terza Ter, Sentenza 13 marzo 2008).
[Avv. Alfredo Matranga]