TAR Lecce: affidamento diretto e senza gara per sistema di risparmio energetico

Ai sensi del Codice dei contratti pubblici, deve ritenersi legittima la delibera di affidamento diretto e senza gara dell’appalto per la realizzazione di un sistema di telegestione e di risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica comunale

E’ questo il principio con cui il TAR ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di affidamento diretto del servizio di telegestione e risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica.

In particolare, per il TAR l’art. 57 del d.lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), formulato in attuazione della disciplina comunitaria, prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (tra l’altro v. il comma 2 lett. b), nel caso in cui "per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato". Ai sensi di tale norma, deve ritenersi legittima la delibera di affidamento diretto e senza gara alla Telecom Italia s.p.a. dell’appalto per la realizzazione di un sistema di telegestione e di risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica comunale, che prevede la trasformazione della rete tradizionale di illuminazione pubblica in una rete di trasporto multimediale, integrata con la rete IP (internet protocol) comunale e coniugabile con le avanzate tecnologie per il controllo energetico (telegestione e telecontrollo), motivata facendo riferimento ai diritti di privativa di cui è titolare Telecom Italia s.p.a. attraverso il sistema "Minos System", prodotto dalla UMPI Elettronica s.r.l. e tutelato dai brevetti europei certificati.

Ha rilevato in proposito il T.A.R. Lecce con la sentenza in commento che nella specie la Telecom Italia s.p.a. risulta, in ragione dei propri diritti esclusivi sul sistema Mynos, l’unico operatore economico in grado di garantire gli obiettivi fissati dall’Amministrazione, rappresentati dal conseguimento di risparmi energetici e manutentivi attraverso moduli di telegestione e telecontrollo e, contestualmente, dalla possibilità di integrare nella rete pubblica di illuminazione una rete informativa cittadina per sviluppare la capacità e la funzionalità dei servizi comunali.

Il progetto presentava dunque un quid pluris che costituisce una peculiarità – fondata su determinati diritti di esclusiva – rispetto ad un tradizionale impianto di pubblica illuminazione.

E’ stato peraltro rilevato che l’impresa ricorrente non aveva dato alcuna prova e dell’esistenza di un sistema alternativo che possa soddisfare le esigenze pubbliche esternate nella delibera comunale e della disponibilità di un sistema del genere da parte della stessa ricorrente, rimanendo una semplice petizione di principio l’asserzione dell’esistenza di “tecnologie alternative che consentano di assicurare le medesime funzionalità”.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Terza, Sentenza 29 gennaio 2010 n. 372).

[Avv. Alfredo Matranga]

Ai sensi del Codice dei contratti pubblici, deve ritenersi legittima la delibera di affidamento diretto e senza gara dell’appalto per la realizzazione di un sistema di telegestione e di risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica comunale

E’ questo il principio con cui il TAR ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di affidamento diretto del servizio di telegestione e risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica.

In particolare, per il TAR l’art. 57 del d.lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), formulato in attuazione della disciplina comunitaria, prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (tra l’altro v. il comma 2 lett. b), nel caso in cui "per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato". Ai sensi di tale norma, deve ritenersi legittima la delibera di affidamento diretto e senza gara alla Telecom Italia s.p.a. dell’appalto per la realizzazione di un sistema di telegestione e di risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica comunale, che prevede la trasformazione della rete tradizionale di illuminazione pubblica in una rete di trasporto multimediale, integrata con la rete IP (internet protocol) comunale e coniugabile con le avanzate tecnologie per il controllo energetico (telegestione e telecontrollo), motivata facendo riferimento ai diritti di privativa di cui è titolare Telecom Italia s.p.a. attraverso il sistema "Minos System", prodotto dalla UMPI Elettronica s.r.l. e tutelato dai brevetti europei certificati.

Ha rilevato in proposito il T.A.R. Lecce con la sentenza in commento che nella specie la Telecom Italia s.p.a. risulta, in ragione dei propri diritti esclusivi sul sistema Mynos, l’unico operatore economico in grado di garantire gli obiettivi fissati dall’Amministrazione, rappresentati dal conseguimento di risparmi energetici e manutentivi attraverso moduli di telegestione e telecontrollo e, contestualmente, dalla possibilità di integrare nella rete pubblica di illuminazione una rete informativa cittadina per sviluppare la capacità e la funzionalità dei servizi comunali.

Il progetto presentava dunque un quid pluris che costituisce una peculiarità – fondata su determinati diritti di esclusiva – rispetto ad un tradizionale impianto di pubblica illuminazione.

E’ stato peraltro rilevato che l’impresa ricorrente non aveva dato alcuna prova e dell’esistenza di un sistema alternativo che possa soddisfare le esigenze pubbliche esternate nella delibera comunale e della disponibilità di un sistema del genere da parte della stessa ricorrente, rimanendo una semplice petizione di principio l’asserzione dell’esistenza di “tecnologie alternative che consentano di assicurare le medesime funzionalità”.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Terza, Sentenza 29 gennaio 2010 n. 372).

[Avv. Alfredo Matranga]