TAR Lecce: ammesso con riserva all’esame orale d’avvocato il candidato che produce un parere pro veritate

Esame avvocati: va ammesso con riserva alla prova orale il candidato che ha riportato una sola insufficienza e supporta le censure con l’allegazione di un parere pro-veritate.

Con l’ordinanza in commento il TAR Lecce ha ammesso con riserva alle prove orali il candidato che è stato escluso a causa dell’unica insufficienza conseguita sull’elaborato di diritto penale.

Per il TAR salentino, il ricorrente ha accompagnato le censure relative alla legittimità formale degli atti impugnati, ed in particolare alla motivazione del provvedimento di sua non ammissione agli orali, con la produzione di un parere pro veritate, valutato quale mero elemento di prova, con il quale sono state formulate, in maniera almeno prima facie non irragionevole, una pluralità di considerazioni tecnico-giuridiche nella direzione della sufficienza dell’elaborato - di diritto penale - tale invece non reputato dalla Commissione.

Ha poi aggiunto il Collegio, che visto il complessivo punteggio attribuito alle prove del ricorrente, pari a 85 e ritenuto dunque,
- per un verso, che le condivisibili considerazioni sull’inidoneità della motivazione formulata dalla Commissione sono in questo caso efficacemente assistite dalla prospettazione di un interesse di natura sostanziale della parte -quello al riconoscimento dell’erroneità della prima valutazione-;
- e, per altro verso, che l’apprezzabile contenuto del predetto parere rende il ricorso provvisto del necessario fumus anche con riguardo ai motivi concernenti il merito della valutazione medesima;
il ricorso va accolto con la connessa domanda cautelare e, per l’effetto, va disposta l’ammissione del ricorrente alle prove orali dell’esame di avvocato.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Prima Sezione, Ordinanza 24 stetembre 2008, n.1307).

[Avv. Alfredo Matranga]

Esame avvocati: va ammesso con riserva alla prova orale il candidato che ha riportato una sola insufficienza e supporta le censure con l’allegazione di un parere pro-veritate.

Con l’ordinanza in commento il TAR Lecce ha ammesso con riserva alle prove orali il candidato che è stato escluso a causa dell’unica insufficienza conseguita sull’elaborato di diritto penale.

Per il TAR salentino, il ricorrente ha accompagnato le censure relative alla legittimità formale degli atti impugnati, ed in particolare alla motivazione del provvedimento di sua non ammissione agli orali, con la produzione di un parere pro veritate, valutato quale mero elemento di prova, con il quale sono state formulate, in maniera almeno prima facie non irragionevole, una pluralità di considerazioni tecnico-giuridiche nella direzione della sufficienza dell’elaborato - di diritto penale - tale invece non reputato dalla Commissione.

Ha poi aggiunto il Collegio, che visto il complessivo punteggio attribuito alle prove del ricorrente, pari a 85 e ritenuto dunque,
- per un verso, che le condivisibili considerazioni sull’inidoneità della motivazione formulata dalla Commissione sono in questo caso efficacemente assistite dalla prospettazione di un interesse di natura sostanziale della parte -quello al riconoscimento dell’erroneità della prima valutazione-;
- e, per altro verso, che l’apprezzabile contenuto del predetto parere rende il ricorso provvisto del necessario fumus anche con riguardo ai motivi concernenti il merito della valutazione medesima;
il ricorso va accolto con la connessa domanda cautelare e, per l’effetto, va disposta l’ammissione del ricorrente alle prove orali dell’esame di avvocato.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Prima Sezione, Ordinanza 24 stetembre 2008, n.1307).

[Avv. Alfredo Matranga]