TAR Lecce: la rete pubblica di illuminazione e la posa dell’asfalto non fanno mutare la natura della strada

La realizzazione, da parte della P.A., della rete pubblica di illuminazione e posa di asfalto sul tratto di strada di proprietà privata non determinano l’acquisizione della proprietà della strada vicinale.

E’ questo uno dei principi enucleati dal TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. I - sentenza 9 gennaio 2008 n. 48.

In particolare, secondo il TAR, la realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la posa di asfalto costituiscono delle utilità per il proprietario di una strada e, oltre a non essere idonee a stravolgere l’identità del bene, sono conformi al contenuto del diritto di uso pubblico, con l’ulteriore conseguenza che non costituiscono opere pubbliche tali da determinare un’interversione del possesso, da contenuto del diritto reale pubblico di passaggio a diritto reale di proprietà pubblica.

Ha aggiunto, poi, il TAR che, ai fini dell’esistenza di una servitù pubblica di passaggio, non è determinante l’inclusione negli elenchi delle strade pubbliche, atteso che, perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche, devono sussistere i seguenti requisiti:
- del passaggio (esercitato "iure servitutis pubblicae" da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale);
- della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse (anche per il collegamento con la pubblica via);
- nonchè il titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile).

In conclusione, per il TAR Lecce, nel caso in cui un ente locale, senza porre in essere alcuna procedura espropriativa e/o ablatoria, o comunque legittimante l’occupazione, abbia provveduto, da oltre un ventennio, ad asfaltare ed a fornire di illuminazione pubblica un tratto di strada di proprietà privata, così destinandolo irreversibilmente ad uso pubblico, non si verifica alcuna ipotesi di occupazione usurpativa (la quale, tra l’altro, ex art. 43 del t.u. n. 327 del 2001, non determinerebbe da sola il trasferimento alla p.a. del diritto di proprietà, in difetto di un atto formale, benché postumo, di trasferimento da parte dell’Autorità amministrativa o giurisdizionale), ma si configura soltanto la titolarità, in capo all’ente stesso, della titolarità di un diritto reale d’uso pubblico ultraventennale dell’area occupata, che ne legittima l’utilizzo e la manutenzione da parte dello stesso per soddisfare specifici interessi pubblicistici di cui è portatore (garantire la sicurezza della viabilità) e primario responsabile.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Prima Sezione, Sentenza 9 gennaio 2008, n.48).

[Avv. Alfredo Matranga]

La realizzazione, da parte della P.A., della rete pubblica di illuminazione e posa di asfalto sul tratto di strada di proprietà privata non determinano l’acquisizione della proprietà della strada vicinale.

E’ questo uno dei principi enucleati dal TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. I - sentenza 9 gennaio 2008 n. 48.

In particolare, secondo il TAR, la realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la posa di asfalto costituiscono delle utilità per il proprietario di una strada e, oltre a non essere idonee a stravolgere l’identità del bene, sono conformi al contenuto del diritto di uso pubblico, con l’ulteriore conseguenza che non costituiscono opere pubbliche tali da determinare un’interversione del possesso, da contenuto del diritto reale pubblico di passaggio a diritto reale di proprietà pubblica.

Ha aggiunto, poi, il TAR che, ai fini dell’esistenza di una servitù pubblica di passaggio, non è determinante l’inclusione negli elenchi delle strade pubbliche, atteso che, perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche, devono sussistere i seguenti requisiti:
- del passaggio (esercitato "iure servitutis pubblicae" da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale);
- della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse (anche per il collegamento con la pubblica via);
- nonchè il titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile).

In conclusione, per il TAR Lecce, nel caso in cui un ente locale, senza porre in essere alcuna procedura espropriativa e/o ablatoria, o comunque legittimante l’occupazione, abbia provveduto, da oltre un ventennio, ad asfaltare ed a fornire di illuminazione pubblica un tratto di strada di proprietà privata, così destinandolo irreversibilmente ad uso pubblico, non si verifica alcuna ipotesi di occupazione usurpativa (la quale, tra l’altro, ex art. 43 del t.u. n. 327 del 2001, non determinerebbe da sola il trasferimento alla p.a. del diritto di proprietà, in difetto di un atto formale, benché postumo, di trasferimento da parte dell’Autorità amministrativa o giurisdizionale), ma si configura soltanto la titolarità, in capo all’ente stesso, della titolarità di un diritto reale d’uso pubblico ultraventennale dell’area occupata, che ne legittima l’utilizzo e la manutenzione da parte dello stesso per soddisfare specifici interessi pubblicistici di cui è portatore (garantire la sicurezza della viabilità) e primario responsabile.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Prima Sezione, Sentenza 9 gennaio 2008, n.48).

[Avv. Alfredo Matranga]