TAR Milano: il Sindaco decide le ordinanze in materia di inquinamento acustico

La pronuncia si inserisce nell’orientamento costante della giurisprudenza secondo la quale è competenza esclusiva del Sindaco l’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 9 L. 447/1995 in materia di inquinamento acustico e non del Dirigente comunale competente per settore di attività.

Così si è pronunciato il TAR Lombardia, richiamando espressamente i precedenti del TAR Puglia - Lecce n. 488/2006, TAR Umbria n. 492/2010 e TAR Toscana n. 1930/2010:

“Si deve, per tale via, ritenere che l’uso del potere di ordinanza contingibile ed urgente, delineato dall’art. 9 cit., sia sempre ammesso laddove gli accertamenti tecnici all’uopo effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di protezione Ambientale rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo – ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa Legge n. 447/1995) – rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.

Pertanto i provvedimenti in materia non sono tra quelli che, in base alla nuova ripartizione di competenza tra organi politici e funzionari amministrativi debbono essere adottati dal funzionario competente in base al settore di attività”.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, Sezione Quarta Giurisdizionale, Sentenza 31 gennaio 2011, n. 288)
La pronuncia si inserisce nell’orientamento costante della giurisprudenza secondo la quale è competenza esclusiva del Sindaco l’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 9 L. 447/1995 in materia di inquinamento acustico e non del Dirigente comunale competente per settore di attività.

Così si è pronunciato il TAR Lombardia, richiamando espressamente i precedenti del TAR Puglia - Lecce n. 488/2006, TAR Umbria n. 492/2010 e TAR Toscana n. 1930/2010:

“Si deve, per tale via, ritenere che l’uso del potere di ordinanza contingibile ed urgente, delineato dall’art. 9 cit., sia sempre ammesso laddove gli accertamenti tecnici all’uopo effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di protezione Ambientale rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo – ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa Legge n. 447/1995) – rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.

Pertanto i provvedimenti in materia non sono tra quelli che, in base alla nuova ripartizione di competenza tra organi politici e funzionari amministrativi debbono essere adottati dal funzionario competente in base al settore di attività”.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, Sezione Quarta Giurisdizionale, Sentenza 31 gennaio 2011, n. 288)