TAR Milano: per la pratica forense decide l’Ordine

Spetta al Consiglio dell’Ordine la verifica dei risultati del tirocinio. Con questo principio il TAR Milano ha respinto con la sentenza in commento il ricorso proposto da un praticante avvocato avverso il provvedimento con cui il locale Consiglio dell’Ordine non aveva rilasciato il certificato di compiuta pratica.

Il GA riconosce quindi agli ordini la possibilità di esprimere un giudizio di valore sull’esperienza acquisita dal praticante, valutando l’effettività del tirocinio. In particolare, per il TAR la verifica va svolta non solo sulla base del «dato numerico degli atti compiuti e delle udienze cui si e assistito, così come descritte nell’apposito “libretto”», ma anche tenendo conto della proficuità dell’attività stessa, in quanto finalizzata alla formazione professionale del praticante. Bocciato, anche, come privo di fondamento il motivo di ricorso basato sull’affermazione che l’Ordine avrebbe dovuto esaminare solo l’ultimo semestre.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione Quarta, Sentenza 4 marzo 2010, n.550)

[Avv. Alfredo Matranga]
Spetta al Consiglio dell’Ordine la verifica dei risultati del tirocinio. Con questo principio il TAR Milano ha respinto con la sentenza in commento il ricorso proposto da un praticante avvocato avverso il provvedimento con cui il locale Consiglio dell’Ordine non aveva rilasciato il certificato di compiuta pratica.

Il GA riconosce quindi agli ordini la possibilità di esprimere un giudizio di valore sull’esperienza acquisita dal praticante, valutando l’effettività del tirocinio. In particolare, per il TAR la verifica va svolta non solo sulla base del «dato numerico degli atti compiuti e delle udienze cui si e assistito, così come descritte nell’apposito “libretto”», ma anche tenendo conto della proficuità dell’attività stessa, in quanto finalizzata alla formazione professionale del praticante. Bocciato, anche, come privo di fondamento il motivo di ricorso basato sull’affermazione che l’Ordine avrebbe dovuto esaminare solo l’ultimo semestre.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione Quarta, Sentenza 4 marzo 2010, n.550)

[Avv. Alfredo Matranga]