TAR Napoli: associazione di volontariato non può partecipare ad una gara di appalto per l’affidamento di pubblici servizi
Nella sentenza n. 1666 del 31 marzo 2008, il TAR di Napoli, sez. I, ha confermato l’orientamento secondo cui “un’associazione composta esclusivamente da volontari non può partecipare a gare svolte secondo criteri concorrenziali per l’affidamento di pubblici servizi. Ed invero la stipulazione di un contratto a titolo oneroso, quale l’appalto pubblico di servizi in esame, si pone come incompatibile, rispetto al fondamentale aspetto del volontariato; l’onerosità presuppone infatti che un soggetto, per acquistare un qualsiasi tipo di diritto, beneficio o vantaggio, accetti un correlativo sacrificio, sussistendo tra vantaggio e sacrificio un nesso di causalità, laddove la gratuità implica che un soggetto acquisisca un vantaggio senza alcun correlativo sacrificio”.
Secondo il tribunale amministrativo napoletano, “se lo strumento scelto per addivenire alla stipula dell’appalto è stato quello del ricorso al mercato, previo esperimento di gara pubblica, tesa ad individuare il prezzo più basso, in vista dell’espletamento del servizio, l’ammissione a tale gara anche di associazioni di volontariato, che operano secondo logiche svincolate da criteri di imprenditorialità e professionalità, e che possono quindi presentare offerte che prescindono completamente dalla necessaria remuneratività del servizio, viola […] anche il principio della par condicio tra i partecipanti alla pubblica selezione (TAR Campania - Napoli, sent. n. 3021/2007).
A conferma del proprio orientamento, il TAR napoletano richiama il d.lgs. n. 155 del 2006 che ha introdotto le “imprese sociali”. Sicché, la partecipazione a gare di pubblici appalti è consentita “solo a quelle associazioni che abbiano ottenuto la denominazione di “impresa sociale”, qualifica che presuppone l’adeguamento dell’ente a regole di garanzia ed affidabilità per il mercato (iscrizione al registro delle imprese - art. 5; responsabilità patrimoniale - art. 6; tenuta delle scritture contabili - art. 10; organi di controllo interno - art. 11)”.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sezione Prima, Sentenza 31 marzo 2008, n. 1666)
[Dott. Donato Vozza]
Nella sentenza n. 1666 del 31 marzo 2008, il TAR di Napoli, sez. I, ha confermato l’orientamento secondo cui “un’associazione composta esclusivamente da volontari non può partecipare a gare svolte secondo criteri concorrenziali per l’affidamento di pubblici servizi. Ed invero la stipulazione di un contratto a titolo oneroso, quale l’appalto pubblico di servizi in esame, si pone come incompatibile, rispetto al fondamentale aspetto del volontariato; l’onerosità presuppone infatti che un soggetto, per acquistare un qualsiasi tipo di diritto, beneficio o vantaggio, accetti un correlativo sacrificio, sussistendo tra vantaggio e sacrificio un nesso di causalità, laddove la gratuità implica che un soggetto acquisisca un vantaggio senza alcun correlativo sacrificio”.
Secondo il tribunale amministrativo napoletano, “se lo strumento scelto per addivenire alla stipula dell’appalto è stato quello del ricorso al mercato, previo esperimento di gara pubblica, tesa ad individuare il prezzo più basso, in vista dell’espletamento del servizio, l’ammissione a tale gara anche di associazioni di volontariato, che operano secondo logiche svincolate da criteri di imprenditorialità e professionalità, e che possono quindi presentare offerte che prescindono completamente dalla necessaria remuneratività del servizio, viola […] anche il principio della par condicio tra i partecipanti alla pubblica selezione (TAR Campania - Napoli, sent. n. 3021/2007).
A conferma del proprio orientamento, il TAR napoletano richiama il d.lgs. n. 155 del 2006 che ha introdotto le “imprese sociali”. Sicché, la partecipazione a gare di pubblici appalti è consentita “solo a quelle associazioni che abbiano ottenuto la denominazione di “impresa sociale”, qualifica che presuppone l’adeguamento dell’ente a regole di garanzia ed affidabilità per il mercato (iscrizione al registro delle imprese - art. 5; responsabilità patrimoniale - art. 6; tenuta delle scritture contabili - art. 10; organi di controllo interno - art. 11)”.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sezione Prima, Sentenza 31 marzo 2008, n. 1666)
[Dott. Donato Vozza]