TAR Puglia: no a sospensione patente se non si comunica la decurtazione punti

Patente a punti: per la sospensione, a causa della perdita totale del punteggio a disposizione, è necessaria prima la comunicazione dell’avvenuta decurtazione. Anche il TAR Bari, dopo il quello del Piemonte, ha ritenuto necessaria, ai fini della sospensione della patente a causa della perdita di tutti e 20 i punti a disposizione, la comunicazione dell’avvenuta decurtazione dell’intero punteggio.

In particolare, per il TAR pugliese “nonostante la produzione del Ministero, non appare dimostrata l’avvenuta comunicazione della perdita totale del punteggio risalente al marzo 2009, prima dell’impugnata sospensione della patente (datata 7 gennaio 2010); l’avviso di ricevimento infatti riporta un indirizzo incompleto e risulta sottoscritto da un soggetto diverso dal ricorrente, la cui identità e il cui rapporto con l’interessato non sono stati chiariti”.

Pertanto, il GA adito ha concluso per la sospensione del provvedimento impugnato “considerato che la sospensione della patente costituisce per l’istante, rappresentante di commercio, adibito anche a compiti di trasporto, un danno grave ed irreparabile;…” e “che dunque devono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione della misura interinale….”.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari - Sezione Prima, Ordinanza 11 marzo 2010).

[Avv. Alfredo Matranga]
Patente a punti: per la sospensione, a causa della perdita totale del punteggio a disposizione, è necessaria prima la comunicazione dell’avvenuta decurtazione. Anche il TAR Bari, dopo il quello del Piemonte, ha ritenuto necessaria, ai fini della sospensione della patente a causa della perdita di tutti e 20 i punti a disposizione, la comunicazione dell’avvenuta decurtazione dell’intero punteggio.

In particolare, per il TAR pugliese “nonostante la produzione del Ministero, non appare dimostrata l’avvenuta comunicazione della perdita totale del punteggio risalente al marzo 2009, prima dell’impugnata sospensione della patente (datata 7 gennaio 2010); l’avviso di ricevimento infatti riporta un indirizzo incompleto e risulta sottoscritto da un soggetto diverso dal ricorrente, la cui identità e il cui rapporto con l’interessato non sono stati chiariti”.

Pertanto, il GA adito ha concluso per la sospensione del provvedimento impugnato “considerato che la sospensione della patente costituisce per l’istante, rappresentante di commercio, adibito anche a compiti di trasporto, un danno grave ed irreparabile;…” e “che dunque devono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione della misura interinale….”.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari - Sezione Prima, Ordinanza 11 marzo 2010).

[Avv. Alfredo Matranga]