Tribunale Modena: compensazione opponibile all’assuntore del concordato fallimentare

Il contratto stipulato con la società fallita, benché privo di data certa, è opponibile all’assuntore del concordato fallimentare, il quale non è terzo ma successore del fallito.

Questi è pertanto sottoposto a tutte le eccezioni opponibili al curatore, ivi compresa l’eccezione di compensazione di crediti, ancorché non insinuati al passivo fallimentare.

Posto che nella compensazione volontaria, così come in quella legale, i crediti e i debiti si estinguono dal giorno della loro coesistenza, presupposto necessario e sufficiente per la compensazione in sede di fallimento è la coesistenza delle contrapposte ragioni in tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento.

(Tribunale di Modena - Dott. Alberto Rovatti, Sentenza 1 marzo 2010, n.337: Azione di adempimento contrattuale - Contratto stipulato con la società fallita - Opponibilità all’assuntore del concordato fallimentare - Eccezione di compensazione - Ammissibile).

[Avv. Claudia Pieragnoli]
Il contratto stipulato con la società fallita, benché privo di data certa, è opponibile all’assuntore del concordato fallimentare, il quale non è terzo ma successore del fallito.

Questi è pertanto sottoposto a tutte le eccezioni opponibili al curatore, ivi compresa l’eccezione di compensazione di crediti, ancorché non insinuati al passivo fallimentare.

Posto che nella compensazione volontaria, così come in quella legale, i crediti e i debiti si estinguono dal giorno della loro coesistenza, presupposto necessario e sufficiente per la compensazione in sede di fallimento è la coesistenza delle contrapposte ragioni in tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento.

(Tribunale di Modena - Dott. Alberto Rovatti, Sentenza 1 marzo 2010, n.337: Azione di adempimento contrattuale - Contratto stipulato con la società fallita - Opponibilità all’assuntore del concordato fallimentare - Eccezione di compensazione - Ammissibile).

[Avv. Claudia Pieragnoli]