Tribunale Santa Maria C.V.: facoltà proprietario del fondo gravato da servitù di elettrodotto
Secondo l’articolo 122 del Regio Decreto 1775/33, infatti, il proprietario di un fondo gravato da una servitù siffatta non può in alcun modo diminuire l’esercizio della stessa o renderlo più incomodo. Nondimeno, salve le diverse pattuizioni stipulate all’atto della costituzione della servitù, il medesimo ha facoltà di eseguire sul proprio fondo qualunque innovazione o impianto, ancorchè essi obblighino l’esercente dell’elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli alloggi, senza che per ciò il suddetto proprietario del fondo servente sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell’esercente. Il proprietario può infatti offrire, per quanto possibile, altro luogo adatto all’esercizio della servitù.
Nel caso di specie, oggetto della sentenza n. 07/2009 emessa dal Tribunale campano, nella persona del Giudice Unico dr. Francesco Caramico D’Auria, nell’ambito della controversia intercorrente tra una privata cittadina e l’Enel Distribuzione s.p.a., la prima aveva reclamato la condanna della summenzionata società alla rimozione e/o allo spostamento dei pali conduttori insistenti sul proprio fondo, ritenendo di avvalersi di una facoltà scaturente dalla citata normativa.
Accogliendo l’eccezione sollevata dalla difesa dell’Enel, tuttavia, il Giudice adito ha ritenuto non pertinente il richiamo alla normativa in questione, in quanto quest’ultima, come rettamente eccepito dalla società convenuta, deve ritenersi applicabile ai soli moduli convenzionali di costituzione della servitù e non suscettibile di estensione alla diversa ipotesi dell’acquisto a titolo originario, ricorrente nella vicenda posta all’attenzione del Tribunale campano, nella quale la servitù era stata acquistata per usucapione e non già per contratto.
Da questa statuizione è conseguito il rigetto della domanda attorea, tesa ad ottenere lo spostamento della linea elettrica ad alta tensione insistente su un fondo privato.
[Dott. Domenico Di Cresce]
Secondo l’articolo 122 del Regio Decreto 1775/33, infatti, il proprietario di un fondo gravato da una servitù siffatta non può in alcun modo diminuire l’esercizio della stessa o renderlo più incomodo. Nondimeno, salve le diverse pattuizioni stipulate all’atto della costituzione della servitù, il medesimo ha facoltà di eseguire sul proprio fondo qualunque innovazione o impianto, ancorchè essi obblighino l’esercente dell’elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli alloggi, senza che per ciò il suddetto proprietario del fondo servente sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell’esercente. Il proprietario può infatti offrire, per quanto possibile, altro luogo adatto all’esercizio della servitù.
Nel caso di specie, oggetto della sentenza n. 07/2009 emessa dal Tribunale campano, nella persona del Giudice Unico dr. Francesco Caramico D’Auria, nell’ambito della controversia intercorrente tra una privata cittadina e l’Enel Distribuzione s.p.a., la prima aveva reclamato la condanna della summenzionata società alla rimozione e/o allo spostamento dei pali conduttori insistenti sul proprio fondo, ritenendo di avvalersi di una facoltà scaturente dalla citata normativa.
Accogliendo l’eccezione sollevata dalla difesa dell’Enel, tuttavia, il Giudice adito ha ritenuto non pertinente il richiamo alla normativa in questione, in quanto quest’ultima, come rettamente eccepito dalla società convenuta, deve ritenersi applicabile ai soli moduli convenzionali di costituzione della servitù e non suscettibile di estensione alla diversa ipotesi dell’acquisto a titolo originario, ricorrente nella vicenda posta all’attenzione del Tribunale campano, nella quale la servitù era stata acquistata per usucapione e non già per contratto.
Da questa statuizione è conseguito il rigetto della domanda attorea, tesa ad ottenere lo spostamento della linea elettrica ad alta tensione insistente su un fondo privato.
[Dott. Domenico Di Cresce]