Tso e diritto di difesa: la tutela obbligatoria come esigenza costituzionalmente riconosciuta

panchina prima
Ph. Luca Martini / panchina prima

Tso e diritto di difesa: la tutela obbligatoria come esigenza costituzionalmente riconosciuta

 

Abstract

The following paper wants to reach the goal to explain the main points about a new decision of the Constitutional Court.

 

Riassunto

Il breve scritto vuole trasmettere i punti essenziali di una recente pronuncia in materia di diritto di difesa in ipotesi di imposizione del trattamento sanitario obbligatorio.

 

La sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 2026: dalla facoltatività alla obbligatorietà della difesa tecnica in caso di applicazione di trattamento sanitario obbligatorio

La pronuncia appare meritevole di particolare attenzione, in quanto sposta il baricentro della difesa tecnica dalla facoltatività mera alla obbligatorietà della stessa. La questione non riguarda il rapporto differenziale tra il giudizio civile ed il giudizio penale, che pure è stato oggetto di attenzione nella pronuncia, bensì la difesa in situazioni particolari riconducibili alla pendenza di provvedimento per TSO. Con particolare riferimento al primo profilo, la Corte Costituzionale ha avuto modo di ricordare che <<mentre nel processo penale, secondo il giudice a quo, la difesa tecnica sarebbe obbligatoria, a eccezione delle imputazioni per reati minori, per cui se l’imputato omette di nominare un difensore si provvede alla nomina d’ufficio, nel giudizio civile la difesa tecnica sarebbe un onere, essendo indispensabile per la costituzione in giudizio e per altre attività processuali ma, a differenza del processo penale, non essendo prevista in alcune ipotesi, potendo la parte abilitata esercitare da sé il patrocinio e risultando il diritto di difesa sufficientemente garantito allorché sia assicurato il principio del contraddittorio (si richiama Corte di cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza 2 febbraio 1996, n. 894)>>, (Corte Cost., Sentenza, n. 157 del 2026). Più problematica, oltre che di reale interesse, è la seconda questione. Al fine di esplicarne i passaggi essenziali, occorre partire dal presupposto che il Tribunale di Firenze ha sollevato  questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 833 del 1978 <<nella parte in cui non prevede che, nel procedimento di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, la persona interessata abbia diritto all’assistenza di un difensore>>.

Il Tribunale si era limitato, nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione, a prospettare la questione di legittimità costituzionale ritenendo necessaria quantomeno una difesa tecnica facoltativa <<indicando come addizione dovuta la necessità che la persona destinataria del trattamento sia avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia, la comunicazione a questi, ove nominato, del provvedimento sindacale, la sua partecipazione all’udienza di convalida e la comunicazione al medesimo del relativo decreto>>.

La questione sollevata è si stata ritenuta fondata, ma si è anche ritenuto di doverla approfondire. Ciò in quanto oggetto di interesse è l’incidenza del trattamento sulla libertà personale, ovvero su un diritto costituzionale di rilevanza fondamentale. Ragion per cui, si è posta in discussione la sufficienza del carattere facoltativo della difesa tecnica.

<<La previsione del solo diritto di nominare un difensore di fiducia [...]  determinerebbe un duplice effetto distorsivo. Per un verso, tale diritto potrebbe essere esercitato in concreto soltanto da coloro che conservano un grado sufficiente di lucidità. Il trattamento sanitario coattivo, infatti, può investire persone che si trovano nelle più diverse condizioni cliniche, affette da una persistente infermità psichica o in stato di momentanea alterazione, non infrequentemente dovuta a condizioni sociali di marginalizzazione e di abbandono, sicché l’esistenza di spazi residui di autonomia e capacità decisionale può variare da caso a caso (sentenza n. 76 del 2025, richiamando Corte di cassazione, terza sezione civile, ordinanza 11 gennaio 2023, n. 509). Per altro verso, il diritto a nominare un difensore di fiducia verrebbe esercitato in concreto soltanto da coloro che sono in grado di avere contatti con un avvocato in ragione della condizione economica e del contesto familiare e sociale che può sostenerli. La garanzia della difesa tecnica facoltativa, perciò, finirebbe per tradursi in una intollerabile discriminazione fondata sul tipo di patologia mentale e sulla condizione economica e sociale, con il paradosso che proprio le persone più vulnerabili resterebbero prive di tutela>>.

 

Segue: il “principio di diritto” (volendolo così chiamare)

Le argomentazioni sin qui addotte e sintetizzate (pur rimanendo il più possibile fedeli al testo) si sono tradotte nel seguente assunto:

Soltanto la difesa tecnica obbligatoria assicura a ogni persona l’assistenza professionale nel momento in cui subisce una coazione fisica autoritativa, e questo a prescindere dalle forme in cui il suo disagio psichico si manifesti e dalla condizione economica e sociale in cui ella si trovi. La difesa tecnica d’ufficio valorizza la natura “giusta” del processo in cui è resa obbligatoria, essendo una prestazione ex lege, imposta dallo Stato per l’attuazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e non rinunciabile in quanto contrassegnata dall’obbligo di prestare il patrocinio (da ultimo, sentenza n. 58 del 2025). Questa Corte ne ha riconosciuto la necessità proprio per evitare che l’eventuale debolezza sociale dei soggetti influisca negativamente nel procedimento (sentenze n. 58 del 2025 e n. 135 del 2019).

 

Conclusioni

In conclusione, appare evidente come non solo il Tribunale di Firenze abbia sollevato questione fondata, bensì come sia stata anche ampliata la portata della richiesta, rafforzandola al punto da rendere obbligatoria la tutela legale.